Sentenza 27 novembre 2001
Massime • 1
In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di p.g. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., non venendo in rilievo in tale ipotesi ne' le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche ne'la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.
Commentario • 1
- 1. Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazionihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2001, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO SILVIO - Presidente - del 27/11/2001
Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - N. 4253
Dott. DE BIASE ARCANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI RIGGERO - Consigliere - N. 015153/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EL GA HI N. IL 01/02/1978
2) EL GA IZ N. IL 24/05/1973
3) EL GA FI N. IL 08/07/1982
avverso ORDINANZA del 12/03/2001 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GALBIATI RUGGERO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Fatto e Diritto
1. Il GIP del Tribunale di Bologna emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di El AN DE, El AN AZ e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di El AN IQ, in quanto indagati per determinare e cessione di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina.
2. I tre fratelli indagati proponevano istanza di riesame, che veniva respinta dal Tribunale di Bologna.
Il giudice del riesame osservava che la Polizia Giudiziaria aveva notato gli indagati aggirarsi con fare sospetto verso le ore 21,30 intorno ad una autovettura parcheggiata all'interno di una casa di cura vicino alla propria abitazione;
DE era entrato nel mezzo e si era intrattenuto all'interno; alla vista della Polizia, l'auto (Renault Clio) era stata chiusa a chiave ed i tre si erano allontanati. Successivamente i predetti avevano fatto ritorno;
gli agenti avevano rinvenuto nella macchina due involucri contenenti gr 44 e gr 51 di eroina, e, nell'abitazione degli indagati pure perquisite, erano stati sequestrati gr 0.3 di cocaina posti su di una mensola;
a seguito di perquisizione personale erano state sequestrate somme di denaro in possesso di ciascuno dei tre extracommunitari per l'importo complessivo di circa L. 1.500.000, nonché un telefono cellulare. Anzi aveva affermato che la cocaina era da lui utilizzata e che l'autovettura, intestata ad un quanto fratello, era in disponibilità di DE, il quale a sua volta. peraltro contraddicendosi, aveva dichiarato di non essere più in possesso delle chiavi da una settimana.
Nella mattinata del giorno successivo, erano pervenute al telefono cellulare un sequestro (appartenente ad DE ma utilizzato da AZ) due chiamato provenienti da interlocutori che chiedevano "grammi" e "pezzi" i "roba", il secondo interlocutore (identificato come AN ID BE ED) si era presentato all'appuntamento fissato dagli agenti e, a domanda, aveva dichiarato di riformarsi di eroina da AZ da circa un mese in via continuativa.
Alla luce di tali emergenze di fatto, il Tribunale riteneva ricorrenti gravi indizi reità nei confronti dei tre fratelli;
evidenziava, sotto il profilo delle esigenze cautelari, che DE aveva precedenti per furto e AZ pendenze per furto ed estorsione nonché un precedente penale specifica;
per cui, unica misura valida, per evitare la reiterazione di reati della stessa specie ad opera dei predetti, era l'applicazione nei loro confronti della custodia in carcere. Invece, nei riguardi di El AN IQ, coinvolto nelle attività illecite dei fratelli ma allo stato incensurato e di giovane età, risultanza sufficiente la misura coercitiva degli arresti domiciliari, come disposto dal G.I.P.. 3. Gli indagati proponevano ricorso per cassazione. Rilevavano che non apparivano adeguatamente motivati gli elementi condizionati l'emissione delle misure cautelari, sia stato l'aspetto dei gravi indizi che delle esigenze cautelari.
In particolare, censuravano l'illegittimità utilizzazione del contenuto delle telefonate ricevute dagli agenti rispondendo al telefono cellulare sequestrato;
al riguardo erano state violate le norme in tema di intercettazioni telefoniche, di cui agli artt. 267- 268-271 c.p.p. Chiedevano l'annullamento dell'ordinanza.
4. I ricorsi vanno rigettato perché infondati.
Si osserva che i giudici di merito hanno fornito un'adeguata e corretta motivazione, fondata sui dati di fatti acquistati - logicamente apprezzati e valutati;
in ordine alla ricorrenza delle condizioni di legge necessarie per l'emissione di misura cautelari coercitive.
In particolare, è stato dato atto dei gravi indizi di colpevolezza individuati a carico dei tre fratelli e delle esigenze cautelari che imponevano per DE ed AZ (gravati da precedenti e pendenze penali) la più grave misura coercitiva della custodia in carcere e per IQ, incensurato, la misura meno afflitta degli arresti domiciliari.
D'altro canto, infondata è la specifica censura proposta circa l'assunta illegittimità dell'utilizzazione da parte della P.G. del telefono cellulare sequestrato ai prevenuti di fatti, già questa sezione (v. Cass. Sez. 4^ 29-2-2000 - Saber) ha ritenuto che, nel caso in cui la P.G. provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari in quanto mezzi di cui si sono serviti gli indagati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa P.G. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi acquisendo le dichiarazioni dell'interlocutore ai fini di dar seguito, in sede di indagini preliminari, alle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. Nella fattispecie, invero, non appare conferente il richiamo alla normativa in materia di intercettazioni telefoniche (artt. 267-268-271 c.p.p.) ne' al disposto ex art. 15. Costituzione che sancisce il diritto alla segretezza delle comunicazioni: difatti, in tal caso non è ravvisabile alcuna intercettazione, ma si tratta di un'attività lecitamente svolta dalla P.G., (che ha acquisito con il sequestro la disponibilità dello strumento telefonico appunto perché costituente mezzo usato per perpetrare il reato), nell'ambito delle funzioni di istituto al fine di assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dal colpevole, ai sensi degli artt. 348-559 c.p.p.
5. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94-iter disp. att. c.p.p., la cancelleria dovrà provvedere a trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto Penitenziaria competente per la relativa informativa a El AN DE ed El AN AZ (astretti in carcere).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - 4^ Sezione penale rigetta i ricorsi e condannava i ricorrenti con solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2002.