Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2001, n. 734
CASS
Sentenza 27 novembre 2001

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In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di p.g. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., non venendo in rilievo in tale ipotesi ne' le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche ne'la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

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  • 1Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazioni
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2001, n. 734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 734
Data del deposito : 27 novembre 2001

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