Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5726
CASS
Sentenza 4 dicembre 2001

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In tema di 'giusto processo', in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, e dall'art. 26, comma 4 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nel giudizio di legittimità alle dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata che in dibattimento si è sottratta all'esame - acquisite al fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000 ed utilizzate ai fini delle decisioni di merito- si applicano le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse non solo in materia di valutazione della prova, ma altresì di formazione ed acquisizione della medesima (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzate le dichiarazioni in precedenza rese da un collaborante che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere ed acquisite a seguito di contestazione in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale n. 361 del 1998 e anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5726
    Data del deposito : 4 dicembre 2001

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