Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di 'giusto processo', in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, e dall'art. 26, comma 4 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nel giudizio di legittimità alle dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata che in dibattimento si è sottratta all'esame - acquisite al fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000 ed utilizzate ai fini delle decisioni di merito- si applicano le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse non solo in materia di valutazione della prova, ma altresì di formazione ed acquisizione della medesima (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzate le dichiarazioni in precedenza rese da un collaborante che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere ed acquisite a seguito di contestazione in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale n. 361 del 1998 e anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 04/12/2001
1. Dott. BOGNANNI OR Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere N. 1981
3. Dott. BRUSCO CARLO IU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO Consigliere N. 046621/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da
01) AT LE N. IL 04/06/1967
02) IN MA N. IL 22/01/1970
03) AU IO N. IL 06/05/1970
04) GO AM N. IL 12/02/1968
05) VA IN N. IL 24/09/1964
06) VI AN N. IL 03/09/1941
07) CO ZO N. IL 15/07/1973
08) TI IU N. IL 06/01/1976
09) LI TO N. IL 28/02/1974
10) SS TR N. IL 23/05/1955
avverso SENTENZA del 03/05/2000 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione in pubblica udienza dal Cons. Dott. C. G. BRUSCO;
udito il Procuratore Generale in persona Dott. Giovanni GALATI che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti:
FABIO RUSSO per i ricorrenti AT, OL e GO;
EG CH per i ricorrenti TI e TI nonché (in sostituzione dell'avv. Giovanni GILLETTA) per i ricorrenti IN, VA e LI e (in sostituzione dell'avv. Benedetto EMANUELE) per il ricorrente AU
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai loro assistiti.
La Corte osserva:
1) La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 3 maggio 2000, ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza 12 maggio 1999 del Tribunale di Marsala confermando le condanne di AT LE, IN MA, AU IO, GO AM, VA IN, VI AN, RA NC, TI ZO, TI IU, LI TO e SS TR a pene varie per numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Castelvetrano fino al 1997. Con la medesima sentenza è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto, contro la medesima sentenza, da CA OV.
La Corte ha condiviso la decisione del primo giudice che aveva ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia (EL NE, DI AN NC, MU NC, SS IU e LE OR) i quali avevano riferito dettagliatamente dei traffici ai quali avevano partecipato, in concorso con gli imputati, o dei quali erano venuti a conoscenza e le ha ritenute riscontrate oggettivamente sia per la convergenza delle dichiarazioni degli indicati collaboratori, sia per le dichiarazioni rese da alcuni acquirenti di sostanze stupefacenti sia, infine, per il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate.
2) Tutti i predetti imputati (ad eccezione di RA NC e CA OV) hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
AT LE deduce la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b del c.p.p. perché i giudici di merito avrebbero tratto il convincimento della sua responsabilità dalle dichiarazioni, peraltro discordanti, di due collaboratori di giustizia senza tener conto della circostanza che nessuno aveva mai visto il ricorrente spacciare o dichiarato di aver acquistato da lui sostanza stupefacente. Con il medesimo motivo si lamenta poi che la Corte di merito abbia motivato il diniego di ravvisare la continuazione tra i vari reati tenendo conto esclusivo del decorso del tempo tra i vari fatti contestati. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce invece la violazione della lettera e del medesimo art. 606 per mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale.
VI AN (madre di AT LE) deduce la violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p. Dopo aver indicato un travisamento del fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello la ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto riscontrate le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 192 comma 3^ c.p.p., da altre dichiarazioni rese dalle persone indicate nella medesima norma di contenuto completamente diverso. Inoltre la Corte avrebbe ritenuto di attribuire natura di riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore (DI AN NC) che avrebbe riferito delle confidenze del figlio della ricorrente (in merito alle attività di spaccio svolte dalla madre) senza che questi sia mai stato chiamato a confermarle. Infine la Corte avrebbe immotivatamente ritenuto inattendibile la deposizione della figlia della ricorrente che la scagionava.
IN MA denunzia, con il ricorso da lui proposto, la violazione dell'art. 513 c.p.p., in relazione all'art. 111 della Costituzione, ed eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni d'accusa rese nei suoi confronti da MU NC che, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere e le cui dichiarazioni, in precedenza rese, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Deduce poi la violazione dell'art. 606 lett. b, c ed e del c.p.p. in quanto la Corte di merito non avrebbe correttamente utilizzato i criteri legali di valutazione della prova previsti per verificare l'attendibilità dell'imputato in procedimento connesso e avrebbe tratto, dal contenuto di intercettazioni telefoniche intercorse tra terze persone, conclusioni erronee e comunque prive di riscontri. Lamenta infine il difetto di motivazione sulle richieste di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena.
AU IO deduce la violazione dell'art.606 comma 1^ lett. d ed e del c.p.p.; la Corte d'appello avrebbe immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una prova decisiva costituita da prove testimoniali dirette a dimostrare che un episodio di spaccio, riferito dal collaboratore DI AN come avvenuto nella sua abitazione, in effetti non poteva in tale luogo essersi verificato perché il ricorrente all'epoca più non abitava in quell'alloggio. La sentenza impugnata avrebbe inoltre ritenuto attendibili le dichiarazioni di collaboratori che in realtà si erano contraddetti su circostanze decisive (EL avrebbe riferito che AU veniva rifornito di sostanze stupefacenti dai fratelli SS NA mentre DI AN avrebbe escluso la medesima circostanza). In ogni caso difetterebbe la prova che la sostanza acquistata fosse destinata a terzi e difetterebbero i riscontri delle dichiarazioni dei due citati collaboratori anche perché uno di essi (EL) riferisce di fatti che avrebbe appreso dal medesimo ricorrente. GO AM impugna la sentenza in esame sotto l'unico profilo della mancata ritenuta continuazione tra tutti gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti contestatigli. Lamenta che la Corte abbia ritenuto interrotto il disegno criminoso per l'unica circostanza di un arresto avvenuto nel 1994 senza tener conto degli altri elementi sintomatici dai quali poteva trarsi il giudizio sulla permanenza del disegno criminoso.
VA IN eccepisce la violazione dell'art. 513 c.p.p., in relazione all'art. 111 della Costituzione, e deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni d'accusa rese nei suoi confronti da MU NC che, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere e le cui dichiarazioni, in precedenza rese, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Deduce poi la violazione dell'art. 606 lett. b, c ed e del c.p.p. in quanto la Corte di merito non avrebbe correttamente utilizzato i criteri legali di valutazione della prova, previsti per verificare l'attendibilità dell'imputato in procedimento connesso;
non avrebbe inoltre tenuto conto che, dalle dichiarazioni dei collaboratori, sarebbe emerso che il ricorrente si riforniva di droga ma nessuna prova sarebbe stata fornita su una presunta attività di spaccio da parte sua. Lamenta infine il difetto di motivazione sulle richieste di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena.
TI ZO lamenta invece la violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p. perché la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni valutazione sulla credibilità intrinseca degli imputati in procedimento connesso e avrebbe inoltre omesso di individuare i riscontri oggettivi delle loro dichiarazioni ammettendo, a reciproco riscontro, dichiarazioni di collaboratori senza verificarne la genuinità.
TI IU propone analoghe censure in merito alla violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.; si aggiunge, nel ricorso, che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2000, convertito nella l. 35/2000, non sarebbero più considerati riscontri le reciproche dichiarazioni di conferma delle accuse da parte delle persone indicate.
LI TO denunzia, con il ricorso da lui proposto, la violazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione all'art. 111 della Costituzione ed eccepisce l'ì nutilizzabilità delle dichiarazioni d'accusa rese, nei suoi confronti, da MU NC che, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere e le cui dichiarazioni, in precedenza rese, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Deduce poi la violazione dell'art. 606 lett. b, c ed e del c.p.p. in quanto la Corte di merito non avrebbe correttamente utilizzato i criteri legali di valutazione della prova, previsti per verificare l'attendibilità dell'imputato in procedimento connesso, e non avrebbe tenuto conto che tutti i tossicodipendenti escussi avevano negato che LI avesse loro fornito sostanze stupefacenti e l'unico che l'aveva in precedenza accusato aveva poi ritrattato le accuse in dibattimento. Lamenta infine la mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione di pena.
SS TR deduce infine la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e (rectius d) per essere stata rigettata la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove da ritenere decisive perché dirette a provare la falsità delle dichiarazioni del collaboratore EL secondo cui il ricorrente aveva aperto un esercizio commerciale con i proventi dello spaccio e la falsità delle dichiarazioni del collaboratore DI AN nella parte in cui aveva dichiarato che SS depositava in banca tali proventi. Analoga censura viene mossa per il rifiuto di sentire il collaboratore MU che, in primo grado, si era avvalso della facoltà di non rispondere in violazione dell'art. 111 della Costituzione. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001 il Procuratore presso questo Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi dei quali difensori degli imputati hanno invece chiesto l'accoglimento.
Per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare preliminarmente i motivi di ricorso comuni a più imputati per poi valutare i motivi propri di ciascun ricorrente.
3) I ricorrenti IN, VA, LI e SS hanno dedotto la violazione dell'art. 513 c.p.p., in relazione all'art. 111 della Costituzione, perché i giudici di merito avrebbero acquisito al fascicolo per il dibattimento, utilizzandole per la decisione, le dichiarazioni di MU NC che, in dibattimento, si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Risulta dagli atti del procedimento che il predetto è stato esaminato in dibattimento dopo la pubblicazione della sentenza 2 novembre 1998 n. 361 della Corte costituzionale e prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 che ha approvato il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Com'è noto la Corte costituzionale, con la sentenza indicata, ha così statuito esaminando le questioni di legittimità costituzionale proposte sul testo dell'art. 513 del codice di rito come risultante dalle modifiche apportate dalla l. 7 agosto 1997 n.267:
a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 2^ comma dell'art. 513, nella nuova formulazione, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2 bis e 4 del c.p.p. (contestazione delle precedenti dichiarazioni e inserimento di esse nel fascicolo per il dibattimento);
b) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non ne era prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni;
c) ha infine analogamente pronunziato sull'art. 238 comma 4^ c.p.p. in tema di utilizzazione di verbali di prove di altri procedimenti.
Successivamente, è stata approvata la citata legge costituzionale n. 2/1999 (inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) che ha inserito, nell'art. 111 della Costituzione, cinque commi iniziali e, per quanto interessa l'argomento in esame, ha previsto:
- che "la persona accusata di un reato .... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico" (comma 3^);
- che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore." (comma 4^).
L'art. 2 della legge costituzionale ha poi rimesso al legislatore ordinario di regolare l'applicazione dei principi indicati ai procedimenti penali in corso e, in attuazione di questa norma, è stato approvato il d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito, con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35 il cui art. 1, comma 1^, ha stabilito che i principi di cui al nuovo art. 111 si applicano anche ai procedimenti in corso con le deroghe previste nei commi successivi. Ciò fino "alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione". Il comma 2^ dell'art. 1 l. 2/2000, nel testo risultante dalla legge di conversione, consente l'acquisizione (e l'utilizzazione nei limiti di cui si tratterà più avanti) delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere purché siano state "già acquisite al fascicolo per il dibattimento". È ragionevole ritenere che il limite temporale dell'acquisizione sia da individuare nella data di entrata in vigore della legge di conversione perché il decreto legge convertito non prevedeva questo limite temporale ma faceva riferimento all'apertura del dibattimento. In ogni caso la soluzione del problema non rileva nel presente giudizio perché le dichiarazioni che in questo processo vengono in considerazione erano state rese ed acquisite al fascicolo per il dibattimento già alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Pertanto, nel periodo transitorio, le dichiarazioni acquisite con il meccanismo previsto dall'art. 513 c.p.p., modificato a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, sono utilizzabili se l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento è avvenuta prima dell'entrata in vigore della l. 35/2000. Questa interpretazione trova conferma nel disposto dell'art. 26 comma 4^ della l. 1^ marzo 2001 n.63, di attuazione della riforma dell'art. 111 della Costituzione, che ha espressamente previsto l'applicabilità della disciplina transitoria, prevista dal riportato art. 1 comma 2^ del d.l. n.2/2000, se le dichiarazioni di chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000 (che costituisce appunto la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 2/2000). Ed è opportuno sottolineare che la questione di legittimità costituzionale di questa disciplina transitoria è stata ritenuta infondata (dopo la pronunzia di questa decisione) dalla Corte costituzionale con sentenza 6 dicembre 2001 n. 381. Per quanto riguarda poi il giudizio di legittimità si osserva che, in base al comma 4^ del medesimo art. 1 del d.l. in questione, in questo giudizio devono applicarsi le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni (di merito) se le dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle ripetute decisioni. La soluzione adottata dal legislatore del 2000 - ripresa alla lettera dall'art. 26 comma 5^ della l. n. 63/2001 di attuazione dell'art. 111 della Costituzione - ha l'evidente scopo di evitare i contrasti giurisprudenziali verificatisi a seguito dell'approvazione della l. 267/1997, in particolare sull'applicabilità della disciplina transitoria nel giudizio di legittimità. Il legislatore ha, questa volta, optato per una scelta chiara (ed opposta a quella cui pervennero le sezioni unite di questa Corte nelle sentenze 25 febbraio 1998, Gerina e 13 luglio 1998, Citaristi) prevedendo espressamente che il procedimento probatorio debba ritenersi concluso con il giudizio di merito e non a seguito della formazione del giudicato.
Con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrà essere accertata esclusivamente la corretta applicazione delle norme vigenti all'epoca della valutazione della prova dichiarativa ma non potranno essere applicate le nuove norme che prevedono ragioni di inutilizzabilità introdotte dalla legge di attuazione del giusto processo (v. in questo senso Cass., sez. 1^, 16 ottobre 2001, dep. 17 novembre 2001, Calafato e altro, che ha anche opportunamente precisato come l'art. 26 comma 5^ citato debba intendersi riferito non solo alle disposizioni in tema di valutazione della prova dichiarativa ma altresì a quelle di formazione e acquisizione della medesima).
Dalle considerazioni svolte consegue che le dichiarazioni rese nel presente processo sono state legittimamente utilizzate (con i criteri di cui all'art. 2 del d.l. n. 2/2000) per la decisione perché, alla data del 25 febbraio 2000, erano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento - mediante il meccanismo risultante dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale - nel corso del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del Tribunale di Marsala in data 12 maggio 1999. E questa Corte in ossequio al disposto del comma C del citato art. 1 d.l. 2/2000 convertito nella l. 35/2000 e del comma 5^ dell'art. 26 l. 63/2001 che ne ha confermato alla lettera le disposizioni - non può che verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni medesime (cons., nello stesso senso, Cass., sez. 6^, 17 aprile - 11 maggio 2000, Francica). 4) Direttamente collegata alla censura ora esaminata è quella proposta dal solo TI IU il quale lamenta la violazione dell'art. 1 comma 2 - della citata l. n. 2/2000 perché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che, in base a questa norma, gli elementi estrinseci di riscontro delle dichiarazioni del coimputato o imputato in procedimento connesso - che si sia avvalso della facoltà di non rispondere e le cui dichiarazioni siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento in applicazione della normativa transitoria - non possono essere costituite da altre dichiarazioni di persone che avevano la medesima qualità.
La censura, sia pure sinteticamente formulata, parte da una corretta premessa perché, effettivamente la norma transitoria indicata ha introdotto una deroga restrittiva, non prevista dalla regola generale di giudizio indicata nell'art. 192 comma 3^ c.p.p., prevedendo che gli elementi di riscontro estrinseci, idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, debbano essere costituiti "da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità".
Questa formulazione, che richiama la norma transitoria prevista dall'art. 6 comma 5^ della l. 7 agosto 1997 n. 267 che modificò l'art. 513 c.p.p., pone un problema interpretativo relativo all'individuazione delle caratteristiche che devono avere le "diverse modalità"; devesi verificare se la norma escluda la sola possibilità di utilizzare come riscontro estrinseco le dichiarazioni di chi si sia avvalso della facoltà di non rispondere ovvero se si riferisca anche alle dichiarazioni rese nel contraddittorio delle parti dalle persone in questione.
Sembra alla Corte che la norma debba essere interpretata nel primo senso indicato per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto va evidenziato che, la formulazione letterale della norma si riferisce esplicitamente alle "modalità" - che devono essere "diverse" rispetto a quelle in precedenza indicate - e non a mezzi o elementi di prova "diversi"; l'elemento di prova ben puo, quindi, essere il medesimo purché le modalità di assunzione o formazione siano diverse (come appunto avviene per le prove dichiarative in questione: in un caso si formano nel contraddittorio nell'altro senza che venga utilizzato questo criterio). L'argomento letterale è poi confermato da uno di carattere logico: se è giustificata la diffidenza del legislatore nei confronti di dichiarazioni rese unilateralmente e non vagliate nel contraddittorio delle parti non altrettanto può dirsi delle dichiarazioni rese da persone che a tale vaglio si siano sottoposte e quindi le ragioni di diffidenza non possono che attenuarsi restituendo al giudice la possibilità di utilizzarle anche al fine di corroborare le dichiarazioni principali (o di ritenerle inattendibili).
Da un punto di vista più generale non può poi sottacersi che un'interpretazione estensiva della norma porterebbe ad un ampliamento, non espressamente previsto, delle regole che disciplinano non l'acquisizione e la utilizzabilità delle prove ma la valutazione delle prove (regole, queste ultime, che, secondo l'ormai più diffusa e autorevole dottrina, sono di stretta interpretazione).
Ciò premesso va rilevata l'infondatezza del motivo proposto dal ricorrente TI: sotto un profilo più strettamente giuridico perché non è corretto affermare, per quanto si è detto, che, nel regime transitorio, non possano costituire riscontro le dichiarazioni delle persone indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. (purché non si siano per libera scelta sottratte all'esame). Nel caso specifico perché i giudici di merito hanno fatto riferimento, per affermare la sua responsabilità, non solo alle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso che si erano sottratti all'esame (MU e LE) ma anche a quelle di altri collaboratori che hanno reso dichiarazioni in dibattimento o in incidente probatorio (DI AN e EL).
5) Vanno adesso esaminati i motivi di ricorso, comuni alla più parte degli Imputati (AT, IN, AU, VA, IA, TI, LI), che si riferiscono all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti che hanno fornito elementi di prova nei confronti dei ricorrenti sui quali sono state fondate le condanne.
Su questo motivo va osservato che già la sentenza di primo grado (più volte richiamata da quella d'appello) aveva dedicato un capitolo all'esame di questo problema rilevando come i dichiaranti fossero bene inseriti nell'"ambiente malavitoso castelvetranese", avessero riferito di fatti conosciuti personalmente e non appresi de relato, non fosse emerso alcun elemento dal quale potesse dedursi che le propalazioni erano dovute a intenti utilitaristici o da moventi calunniatori. Era stato inoltre escluso il fondamento della tesi sull'esistenza di un intento ritorsivo dei dichiaranti, affermato da taluno degli imputati, ed era stata ribadita la genuinità e spontaneità delle accuse rilevandosi come la decisione di collaborare fosse maturata in modo del tutto indipendente. La sentenza impugnata non si è sottratta, a sua volta, all'obbligo di motivazione sull'attendibilità intrinseca dei dichiaranti ma ha seguito un percorso diverso soffermandosi su tale valutazione (e su quella relativa alla credibilità delle singole dichiarazioni) nel corso dell'esame delle singole posizioni degli appellanti compiendo però una valutazione globale di attendibilità che coinvolge l'attendibilità di ciascun dichiarante e la credibilità delle specifiche dichiarazioni riguardanti ciascun imputato.
E allora può rilevarsi come delle dichiarazioni di EL e DI AN sia stata sottolineata (nell'esame della posizione AT) la serietà, precisione, costanza, articolazione, univocità e logicità; come sia stato sostanzialmente escluso che EL fosse debitore del ricorrente e sia stata data giustificazione di un errore di data in cui il collaboratore è incorso. Analogamente, nell'esaminare la posizione di IN, la Corte di merito ha valutato congiuntamente le dichiarazioni di EL e DI AN pervenendo ad una valutazione che considera non generiche ne' illogiche le dichiarazioni in questione e rilevando come le medesime si confortino a vicenda e confluiscano verso un'unica conclusione coincidente con la prospettazione accusatoria.
Ancora: nell'esaminare la posizione AU la sentenza pone in luce che le dichiarazioni di DI AN sono frutto di conoscenza diretta, che la sua propalazione è articolata, precisa ed univoca ed evidenzia anche che neppure l'imputato ha prospettato l'esistenza di ragioni di astio o di rancore che avrebbero potuto indurre il coimputato ad accusare falsamente il ricorrente. La Corte ha inoltre fornito una giustificazione non illogica su una asserita contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori (EL e DI AN) e su una asserita discordanza temporale sulla disponibilità di un'abitazione (all'interno della quale sarebbe avvenuto un episodio di spaccio) da parte di AU. Analoghe considerazioni sulla credibilità dei collaboratori vengono svolte dalla sentenza impugnata nell'esaminare le posizioni di VA, LI, TI e TI e in relazione all'attendibilità del collaborante MU (sulla cui intrinseca attendibilità la sentenza impugnata si sofferma nell'esaminare le posizioni IN, GO, LI).
In conclusione, su questo punto, la Corte di merito ha fornito di adeguata e certamente non illogica motivazione il suo convincimento - che diviene pertanto incensurabile in sede di legittimità - sull'attendibilità intrinseca dei collaboratori, compresi quelli che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e sulla credibilità - delle specifiche accuse formulate nei confronti dei ricorrenti rispondendo esaustivamente alle critiche formulate dalla difesa con gli atti di appello e fornendo una logica spiegazione delle pur esistenti contraddizioni o dell'erroneità di taluni riferimenti temporali.
6) Infondate sono anche le censure - rivolte dai ricorrenti AT, VI, IN, AU, VA, LI, TI, TI e SS - in merito alla violazione della regola di giudizio prevista dall'art. 192 comma 3^ del codice di rito in cui sarebbero incorsi i giudici di merito. Il problema di diritto intertemporale è stato già precedentemente affrontato e si è rilevato come la regola (derogatoria dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.) introdotta dall'art. 2 d.l. 2/2000, sia stata dai giudici di merito osservata perché nessuna condanna è stata pronunziata, nel presente giudizio, sulla base esclusiva di dichiarazioni di coimputato o imputato in procedimento connesso volontariamente sottrattosi, per libera scelta, all'esame prive di riscontri o riscontrate da dichiarazioni formate con le medesime modalità. E ciò in ossequio alla regola di valutazione della prova introdotta dall'art. 1 comma 20 d.l. n. 2/2000. In particolare, per quanto riguarda invece la motivazione della sentenza impugnata sull'esistenza degli elementi oggettivi di riscontro sulla posizione dei singoli ricorrenti e sulle singole specifiche censure mosse da ciascuno nei motivi di ricorso, devesi rilevare:
- che per AT LE esistono dichiarazioni convergenti di persone che non si sono sottratte all'esame (EL e DI AN) e ulteriori riscontri costituiti per un periodo da una sentenza divenuta irrevocabile e, per altro periodo, da dichiarazioni testimoniali;
- che per VI AN esistono le dichiarazioni convergenti dei due predetti collaboratori (dalle accuse rivolte nei suoi confronti da MU la ricorrente è stata assolta per mancanza di riscontri). Quanto all'asserito travisamento del fatto cui si fa cenno nei motivi (pur senza entrare nel merito del problema della rilevabilità di questo vizio nel giudizio di legittimità) si osserva che la prospettazione della ricorrente (avere assistito passivamente ad un episodio di spaccio) non differisce sostanzialmente da quella della Corte che da atto della sola presenza della VI anche se da tale presenza (e non solo dalle confidenze del figlio della ricorrente come da costei sostenuto) trae, non illogicamente, la conclusione della partecipazione della ricorrente alle illecite attività. Così come adeguatamente motivato è il convincimento della Corte sulla inattendibilità delle dichiarazioni di AT CO, figlia della ricorrente, ritenute (anche in questo caso non illogicamente) dirette a scagionare la madre;
- che per IN MA esistono le dichiarazioni dei predetti EL e DI AN idonee a corroborare quelle di MU che si è invece sottratto all'esame. Peraltro anche queste ultime sarebbero sufficienti ai fini probatori più volte indicati posto che esistono altri elementi di prova, formati con diverse modalità, che ne confermano l'attendibilità costituiti da intercettazioni telefoniche, che coinvolgerebbero (su questo punto la effettivamente la sentenza non è chiara: ma l'argomentazione appare superflua) anche GO e AT e che vengono ritenute dalla Corte di "tenore univoco";
- che per AU IO i riscontri sono stati individuati nelle dichiarazioni convergenti di EL e DI AN (di quest'ultimo, per rispondere alla censura sulla prova della destinazione ad uso di terzi della sostanza acquistata, la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni relative all'aver constatato nell'abitazione di AU, la presenza di più confezioni di eroina destinate alla vendita). Si è già accennato (esaminando il tema della attendibilità intrinseca dei dichiaranti) che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sulle contraddizioni prospettate nell'atto di appello (Contraddizioni escluse dalla Corte che ha ritenuto incensurabilmente non divergenti le dichiarazioni in quanto uno dei collaboranti si sarebbe limitato ad affermare che non gli risultava una circostanza affermata dall'altro collaborante) e sulla circostanza che smentirebbe una dichiarazione di DI AN. Su quest'ultimo punto è da ritenere infondato il motivo di ricorso che si riferisce alla violazione dell'art. 606 lett. d del c.p.p. in quanto, dalla motivazione della sentenza, può escludersi la decisività della circostanza che viene ritenuta invece di scarso rilievo perché il propalante avrebbe potuto, dato il tempo trascorso (il fatto è del 1989), avere ricordato erroneamente il luogo dove era avvenuto l'episodio;
- che anche per VA IN esistono le dichiarazioni convergenti di EL e DI AN alle quali devono aggiungersi le dichiarazioni di MU;
dichiarazioni tutte che confermano come gli acquisti fossero destinati alla rivendita;
- che per LI TO la sentenza impugnata individua, quali riscontri delle dichiarazioni di MU NC, le dichiarazioni di due testimoni (DR IU e tale SS) e quindi appare rispettata la regola di giudizio più volte ricordata che consente di attribuire inoltre analogo valore alle dichiarazioni rese da LE NC che si è avvalso della facoltà di non rispondere;
- per TI ZO, oltre alle solite dichiarazioni convergenti di EL e DI AN, la sentenza impugnata richiama la deposizione di un testimone (ES PA) che ha riferito di aver più volte acquistato sostanza stupefacente da TI anche se ha dato indicazioni temporali non univoche;
- per TI IU la Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni convergenti di EL e DI AN (oltre che su quelle di MU e LE che quindi divengono utilizzabili per essere le prime assunte con diverse modalità);
- infine per SS TR esistono le dichiarazioni convergenti di EL, DI AN e MU per le quali può rinviarsi alle precedenti considerazioni. Incensurabile in questa sede appare poi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, fornendo congrue ragioni della sua decisione, le circostanze cui si fa riferimento nei motivi di ricorso (senza peraltro dedurre la violazione dell'art. 606 lett. d del c.p.p.) ove lamenta che la Corte abbia respinto la richiesta di provare la non veridicità di un'affermazione di EL (l'avere, il ricorrente, aperto un negozio di abbigliamento in Castelvetrano) e di un'affermazione di DI AN (che aveva affermato di avere svolto funzioni di cassiere per i fratelli SS NA: la Corte ha ritenuto, non illogicamente, che la prova dell'inesistenza di conti correnti o libretti bancari a lui intestati non sarebbe valsa ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni riportate). 7) Sono infine da ritenere inammissibili gli altri motivi di ricorso proposti contro le altre statuizionì della sentenza relative al diniego della continuazione per AT e GO e delle attenuanti generiche per IN nonché ai criteri utilizzati per la determinazione della pena nei confronti di IN, VA e LI.
Su tutti questi punti infatti la sentenza impugnata ha fornito le sue statuizioni di adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità perché esente da vizi logici e giuridici. Per quanto riguarda la continuazione, rivendicata da AT e GO, fra tutti gli episodi criminosi loro contestati (i giudici di merito l'anno ravvisata solo all'interno di due gruppi di contestazioni) la sentenza impugnata ha fatto riferimento, per escludere l'unicità del disegno criminoso, allo stacco temporale che caratterizza, per entrambi gli imputati (uno dei quali, GO, aveva subito anche un consistente periodo di detenzione nello spazio di tempo intercorrente), i due gruppi di imputazioni e ha ritenuto che non vi fosse alcuna specifica dimostrazione dell'esistenza di una sia pur generica prefigurazione degli ulteriori reati da consumarsi. Analogamente incensurabile è il diniego delle attenuanti generiche richieste da IN MA con i motivi d'appello avendo, la Corte di merito, adeguatamente motivato sul punto facendo riferimento alla personalità dell'imputato, alla reiterazione delle condotte, al suo inserimento nell'ambito delinquenziale del piccolo spaccio e ai numerosi precedenti penali.
Queste circostanze sono state poste implicitamente a fondamento anche del diniego di riduzione della pena ma la Corte mostra di aver preso in considerazione i criteri da porre a fondamento della determinazione della pena con il richiamo alla condizione di tossicodipendente di IN e alla non ingente quantità dei quantitativi di sostanze stupefacenti ceduti. Sulla analoga richiesta di VA la Corte ha invece fatto riferimento, per respingerla, oltre che alla genericità della richiesta, alla molteplicità delle condotte illecite e ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Anche queste statuizioni devono ritenersi incensurabili nel giudizio di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivate.
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto di tutti i ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002