Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga non farsi luogo al giudizio con contestuale restituzione degli atti al PM senza rilevare ne' dichiarare alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato adottato dal giudice sul presupposto che il fascicolo per il dibattimento, unitamente ad altri 96 fissati per la stessa udienza, era stato trasmesso dal PM lo stesso giorno dell'udienza, in violazione dell'art. 553 cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2003, n. 16711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16711 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/02/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N 445
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 15820/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto in data 21-12-2001 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone;
avverso l'ordinanza in data 18-12-2001 del Tribunale di Crotone, nel procedimento n.1990/99 R. G. N. R. e n. 118/01 Reg. Appelli. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere, Dr. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza nella parte in cui ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.
FATTO
Con ordinanza in data 18-12-2001 il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ha disposto non farsi luogo all'udienza, contestualmente provvedendo alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero, sul presupposto che, in violazione dell'art. 553 c.p.p., il fascicolo per il dibattimento (unitamente ad altri 96, fissati per la stessa udienza) era stato trasmesso dal Pubblico Ministero lo stesso giorno dell'udienza, e quindi in tempi tali da non consentire il puntuale inizio della medesima.
Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, chiedendone l'annullamento, trattandosi di provvedimento abnorme in riferimento sia al suo momento genetico (non essendo previsto da alcuna disposizione normativa) che al suo momento funzionale (determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari ed una paralisi del procedimento non altrimenti eliminabile).
Su queste premesse, il ricorrente deduce che l'ordinanza censurata sarebbe viziata da violazione o falsa applicazione dell'art. 553 c.p.p. e delle altre disposizioni che disciplinano la nullità del decreto di citazione a giudizio o della sua notificazione (artt. 552 e 177 e ss. c.p.p.). In particolare nel ricorso si rileva che in base alla disciplina citata la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari è possibile solo allorché non si è correttamente instaurato il rapporto processuale, per nullità del decreto di citazione ovvero della sua notificazione, e che tale nullità può essere dichiarata solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 177 c.p.p. Il ricorrente sottolinea che la violazione dell'art. 553 c.p.p. non è munita di alcuna sanzione processuale, in quanto produce riflessi solo sulla competenza a decidere sui ed. atti urgenti previsti dal successivo art. 554 c.p.p. Conseguentemente l'invio da parte del Pubblico Ministero dei singoli procedimenti il giorno stesso dell'udienza fissata per la loro trattazione, non potrebbe in alcun modo legittimare il giudice a non tenere udienza ed a restituire gli atti al medesimo Pubblico Ministero. Le critiche mosse all'Ufficio del Pubblico Ministero per i ritardi e disservizi provocati avrebbero ben potuto formare oggetto di una nota interna relativa alla organizzazione degli uffici giudiziari, ma non potevano essere trasfuse in un'ordinanza con la quale si paralizzerebbe l'azione penale e si determinerebbe un irrimediabile vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Il provvedimento censurato sarebbe pertanto "del tutto al di fuori dell'ordinamento processualpenale" e si collocherebbe "tra gli atti extra ordinem che peraltro si traducono in decisioni di non liquet e conseguenze di denegata giustizia".
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Crotone, in un caso di citazione diretta a giudizio, ha disposto non farsi luogo all'udienza con contestuale restituzione degli atti al Pubblico Ministero, assumendo che, in violazione dell'art. 553 c.p.p., il fascicolo per il dibattimento (unitamente ad altri 96, fissati per la stessa udienza) era stato trasmesso dal Pubblico Ministero lo stesso giorno dell'udienza, e perciò in tempi tali da non consentire il puntuale inizio della medesima.
Tale ordinanza è da qualificare come provvedimento abnorme. Questa Corte ha già chiarito (Sez. 5^, 3-10-2000, Falconiate) che è del tutto estraneo al sistema processuale vigente il provvedimento che (come nella specie) dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza rilevare ne' dichiarare alcuna invalidità in ordine all'esercizio dell'azione penale. Infatti il giudice validamente investito della domanda che costituisce esercizio dell'azione penale non può esimersi dal decidere nel merito delle imputazioni secondo i parametri propri della fase in cui versa il processo.
L'abnormità della ordinanza impugnata riguarda tanto il profilo strutturale, trattandosi di atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, in quanto l'atto stesso determina una anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita ed una paralisi del medesimo non altrimenti eliminabile.
Pur dovendosi dare atto degli innegabili problemi organizzativi causati dalla intempestiva trasmissione dei fascicoli per il dibattimento ad opera del Pubblico Ministero, ciò non autorizzava certo il Tribunale di Crotone ad adottare un abnorme provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, tenuto conto che per risolvere la situazione era sufficiente un semplice differimento dell'udienza di comparizione ad altra data, a norma dell'art. 477 c.p.p., anche per consentire alle parti di esercitare le facoltà e le opzioni indicate nell'art. 555 c.p.p., che evidentemente presuppongono la effettiva conoscenza degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, l'abnormità connota l'intero provvedimento censurato. Non può, infatti, sostenersi che la parte dell'ordinanza censurata in cui si dispone di "non farsi luogo all'odierna udienza" si risolva in un semplice rinvio dell'udienza a causa della intempestiva trasmissione del fascicolo per il dibattimento, realizzando un provvedimento riconducibile al potere ordinatorio riconosciuto al giudice per regolare lo svolgimento dell'udienza e la celebrazione dei processi.
Il tenore testuale del dispositivo dell'ordinanza ("dispone non farsi luogo all'odierna udienza") e la contestuale restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero "perché proceda nelle forme previste dalla legge" indicano chiaramente che nella specie non si è trattato di un semplice rinvio dell'udienza (atto che, peraltro, il giudice ben avrebbe potuto adottare in conseguenza della violazione dell'art. 553 c.p.p., comunque sanzionata ai sensi dell'art. 124 c.p.p.), ma di un vero e proprio diniego di decidere nel merito delle imputazioni, nonostante l'azione penale fosse stata validamente esercitata.
Conseguentemente l'ordinanza censurata deve essere annullata senza rinvio, nella sua interezza, e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003