Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
È affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevando che il reato per il quale si procede può essere attribuito alla responsabilità anche di soggetti ulteriori rispetto agli imputati, restituisce il fascicolo al P.M., senza assumere decisioni nei confronti dei soggetti già tratti a giudizio e senza dichiarare l'invalidità degli atti di esercizio dell'azione penale. (Nella fattispecie il giudice dibattimentale aveva adottato una formula processuale di definizione, la "estinzione del processo", inesistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/11/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1616
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 19253/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera;
nel processo penale nei confronti di:
1. NO PE, n. Montaguto il 1/9/1956;
2. LB RI, n. a Voghera il 4/7/1986;
avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Voghera del 28/9/2012 (n. 14/2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Piero Gaeta, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. In data 24/1/2010 IA FR riportava lesioni personali durante il trasporto in barella da parte del personale del servizio "118".
Dalla presentazione di querela originava un procedimento penale a carico di IN PE e IN RI per il delitto di cui all'art. 590 c.p.. Nel corso dell'udienza dibattimentale del 28/9/2012, svoltasi innanzi al Giudice di Pace di Voghera, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, il P.M. faceva verbalizzare la seguente dichiarazione: "... l'imputazione riguarda solo due persone mentre il trasporto è stato effettuato da più persone del 118, chiede che il fascicolo sia rimesso alla Procura per l'iscrizione delle altre persone del 118 che in data 24/1/2010 sono intervenute presso l'abitazione del signor IA FR ...".
Nella stessa udienza il Giudice di Pace, in accoglimento della richiesta del P.M., dichiarava "estinto" il procedimento e disponeva rimettersi il fascicolo alla Procura della Repubblica.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera, lamentando la abnormità del provvedimento in quanto aveva determinato una indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga non farsi luogo al giudizio con contestuale restituzione degli atti al P.M. senza rilevare ne' dichiarare alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16711 del 26/02/2003 Cc. (dep. 10/04/2003), Appelli, Rv. 225359; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43560 del 05/12/2002 Cc. (dep. 23/12/2002), Macri, Rv. 222893; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4145 del 03/10/2000 Cc. (dep. 10/11/2000), Falcomatà Rv. 217247), ciò in quanto in tal caso il processo ha una indebita regressione ad una fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, senza alcuna pronuncia sulla sua fondatezza o sul suo illegittimo esercizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, dopo le acquisizioni istruttorie, sulla base della richiesta del P.M., rilevando che le lesioni colpose per cui si procedeva potevano essere attribuite alla responsabilità anche di altri soggetti, oltre che i due già imputati, invece di limitarsi a fare una mero stralcio con copia degli atti da inviare alla Procura, ha restituito il fascicolo al P.M. senza rilevare alcuna invalidità delle modalità di esercizio dell'azione penale e senza assumere decisioni nei confronti degli attuali imputati, trasmettendo gli atti al P.M.
In tal modo, in maniera abnorme, ha determinato una regressione del processo ad altra ed antecedente fase procedimentale, peraltro utilizzando una formula processuale di definizione, la "estinzione" del processo, inesistente. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace competente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette gli atti al Giudice di Pace di Voghera per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014