Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1925
CASS
Sentenza 6 marzo 1999

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In tema di responsabilità degli amministratori di una società di capitali, la "previa deliberazione dell'assemblea" necessaria al suo legittimo esercizio, giusta disposto dell'art. 2393 cod. civ., deve ritenersi prodromica alla sola proposizione dell'"azione sociale di responsabilità", di quell'azione, cioè, che consente alla società di agire nei confronti degli amministratori per il risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento, da parte di questi ultimi, degli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, attesa la esigenza di subordinare, in tali ipotesi, una così grave iniziativa (cui normalmente segue la revoca dell'amministratore stesso) ad una preventiva ed approfondita valutazione della maggioranza assembleare, sottraendola alle eventuali ostilità (o alle eventuali compiacenze) dei successivi consigli di amministrazione, ed evitando, al tempo stesso, che essa possa essere assunta dai singoli soci o da alcuni soltanto di essi. Ne consegue che la richiesta di condanna dell'amministratore alla restituzione di una somma di denaro incassata per conto della società, ma mai materialmente versata nelle casse sociali, essendo diretta unicamente ad ottenere l'adempimento di uno specifico obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni di amministrazione (quello, cioè, di rimettere alla società somme incassate nel suo interesse) esula dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2393 cod. civ., e non necessita, pertanto, di alcuna preventiva autorizzazione assembleare.

Le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione della società, sono applicabili non soltanto ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, così che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche nell'ambito del diritto privato (così come in quello del diritto penale ed amministrativo: art. 135, 136 D. Lgs 385/93; art. 11 D. Lgs. 472/97; artt. 190, 193 D. Lgs. 58/98) non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate.

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  • 1Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …

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  • 2dall'automatico scioglimento della società alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, passando per la determinazione del danno.
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  • 3L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori nelle società a responsabilità limitata
    https://www.iusinitinere.it/

    a cura del Dott. Fabrizio Andreone 1. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori nelle società a responsabilità limitata: premessa ed istituti giuridici di riferimento. Prima di analizzare le fattispecie oggetto del presente elaborato, appare opportuno compiere una breve premessa, al fine di facilitare il ragionamento logico – giuridico del lettore. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori di una S.r.l. rispondono dei danni causati al patrimonio della società, solidalmente in presenza di un Consiglio di Amministrazione, per inosservanza degli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo. La norma struttura una responsabilità degli …

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  • 4Il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 2 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Il comportamento tenuto dalle parti durante l'iter formativo di un accordo contrattuale o in sede di esecuzione di rapporti obbligatori può produrre effetti che vanno oltre il rapporto finalizzato, incidendo, su situazioni giuridiche c.d. collaterali. Può, accadere che dall'inesecuzione o da un adempimento incompleto e, o difforme da quanto pattuito scaturiscano conseguenze che travalicano i confini del rapporto giuridico, che le parti avevano inteso porre in essere, ed incidono su situazioni soggettive diverse, riconducibili alla sfera giuridica dell'una o dell'altra parte, da ciò deriva la dicotomia contratto/illecito, configurandosi in tali casi un concorso di …

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    Franco Spezia · https://www.filodiritto.com/ · 15 maggio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1925
Data del deposito : 6 marzo 1999

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