Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20121
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Accolto
    Il fatto non sussiste

    La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputata per questo specifico capo.

  • Rigettato
    Concessione della causa di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. a causa dell'elevato numero di mascherine commercializzate, della condotta reiterata, del consistente lucro e del profitto dello stato di emergenza, elementi ritenuti decisivi per escludere la tenuità del fatto.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 15 d.l. n. 18 del 2020 (Cura Italia)

    La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la produzione di una certificazione INAIL tardiva e priva di data certa, non giustificandone la mancata esibizione nei gradi precedenti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione - Episodio Promostar S.r.l.

    La Corte di appello ha considerato la fornitura di mascherine KN95 alla Promostar S.r.l. e ha stigmatizzato la presenza del marchio CE in difetto dei requisiti di legge.

  • Rigettato
    Assenza di aliud pro alio

    La Corte di appello ha accertato la commercializzazione di dispositivi di protezione individuale con falso marchio CE e senza l'obbligatoria certificazione da parte di un Organismo Notificato UE e la validazione INAIL. La difformità risiede nella documentazione di accompagnamento e nella simulazione di una qualità del prodotto.

  • Rigettato
    Esclusione del dolo

    La Corte di appello ha ritenuto integrato il dolo eventuale, poiché l'ignoranza o l'incertezza della normativa avrebbero dovuto indurre a maggiore cautela. Le richieste pressanti di informazioni ai fornitori sono indicative di un dubbio della ricorrente.

  • Rigettato
    Concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte territoriale ha adeguatamente risposto al diniego, confermando l'assenza di indicatori positivi concreti e valorizzando la gravità del fatto, considerando recessivo anche il comportamento successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20121
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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