CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20121 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AN AY, nata in [...] il [...], avverso la sentenza in data 14/04/2025 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Luca Costantini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 14 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Udine, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 515 cod. pen. per le mascherine utilizzate durante la crisi pandemica rinvenute nella sua abitazione, con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha confermato la condanna per la commercializzazione delle altre mascherine, rideterminando la pena.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi. Con il primo l’imputata eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 15 d.l. n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, recante le disposizioni straordinarie per accelerare la produzione, l'importazione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica, perché, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, le mascherine erano accompagnate dalla certificazione INAIL come da comunicazione ricevuta via pec il 25 settembre 2025 da tale IN AI, il quale l’aveva trasmessa tardivamente, dopo averla rinvenuta durante le operazioni di archiviazione dei documenti presenti nel suo pc. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20121 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 28/01/2026 2 Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con specifico riguardo all’episodio della Promostar S.r.l. relativo alla cessione di 200 mascherine KN95. Sostiene che il Tribunale di Udine aveva arbitrariamente considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche, non oggetto di imputazione, ciò che aveva inciso sulla sua decisione finale, mentre la Corte di appello non aveva risposto alla specifica doglianza della violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. Con il terzo deduce la violazione di legge perché non vi era stata la commercializzazione di un aliud pro alio. Dalle fatture di vendita delle mascherine alla farmacia Falco, alla farmacia Pascolini, alla Promostar S.r.l. era emerso che si trattava di mascherine cinesi KN95, conformi alla normativa cinese e la cui capacità filtrante era stata testata secondo i parametri cinesi come dichiarato dalle aziende produttrici. Censura la decisione della Corte di appello che aveva spostato l’oggetto dell’analisi dalla merce pattuita o consegnata al documento di accompagnamento;
aveva ritenuto sufficiente la non conformità amministrativa della documentazione, certificato non rilasciato da un Organismo Notificato UE, senza dimostrare la difformità intrinseca del bene;
aveva applicato in modo estensivo e in malam partem l’art. 515 cod. pen., in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. e dell’art. 1 cod. pen.; non aveva spiegato le ragioni della qualità diversa della merce consegnata rispetto a quella pattuita;
aveva ritenuto integrato il reato solo per l’assenza del marchio CE. Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico. Esclude il dolo, giacché aveva eseguito una serie di controlli preventivi. Precisamente, nei messaggi WeChat con i fornitori aveva chiesto copia della licenza di esercizio, della licenza di produzione, delle istruzioni tecniche, del certificato CE con l’intenzione di sottoporli a verifica;
aveva insistito ripetutamente sulla necessità che le mascherine fossero provviste di una certificazione CE autentica, ottenendo rassicurazioni in tal senso;
al fine di responsabilizzare i produttori cinesi, non si era limitata a fidarsi delle affermazioni, ma aveva deciso di concludere con loro un contratto ad hoc in cui il fornitore si assumeva la responsabilità per eventuali falsità della certificazione CE, a tutela dell’importatrice e dei suoi clienti. Aggiunge che, all’epoca dei fatti, marzo-aprile 2020, non esisteva alcuno strumento pubblico e generale per verificare, in modo semplice e immediato, quali enti fossero effettivamente Organismi Notificati autorizzati a rilasciare certificazioni CE, e chiarisce che, comunque, le mascherine KN95 non erano dispositivi di protezione individuale e non necessitavano di certificazioni. Con il quinto censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l’omessa valutazione del contesto emergenziale, della condotta antecedente, consistente nella richiesta di documenti e nell’apposizione di clausole di responsabilità, nella diligenza preventiva e nell’assenza di un dolo di profitto, e della condotta successiva, consistente nel reso integrale, nell’informazione corretta ai clienti, nell’attivazione della procedura INAIL, indicativa della propensione alla regolarità e attenzione all’altrui interess. Con il sesto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. tanto più che per la fornitura più importante di 15.000 mascherine KN95 alla farmacia Falco vi era stato il reso integrale con restituzione del corrispettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è nel complesso infondato. 3 I Giudici di merito hanno accertato in fatto che AY AN ha commercializzato mascherine non conformi alle specifiche tecniche richieste per i dispositivi di protezione individuale utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel marzo-aprile 2020. In particolare, ha venduto delle mascherine accompagnate dalla falsa attestazione dell’esistenza della certificazione CE e ha venduto i dispositivi di protezione individuale senza l’obbligatoria certificazione da parte dell’Organismo Notificato, ma con una certificazione di un ente non accreditato, la ECM S.r.l., e comunque senza la validazione dell’INAIL prevista dalla normativa emergenziale derogatoria. L’imputata ha prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità una certificazione INAIL, senza data, ove si attesta che la semimaschera filtrante, modello 2: KN95 prodotto da AX UO SW è conforme alle disposizioni normative vigenti e ha invocato l’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, a eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, [...], Rv. 288064- 01). Sennonché, la ricorrente non solo non ha prodotto un documento utile, siccome sprovvisto della data del protocollo e non sicuramente relativo alle mascherine oggetto di questo procedimento, ma non ha neanche adeguatamente giustificato il ritardo della sua produzione, non spiegando la ragione per la quale non abbia chiesto in tempo utile al processo un duplicato della certificazione. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [...], Rv. 277609-01). E ciò perché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, [...], Rv. 259188 – 01). Nel caso in esame, il documento manca anche di questi requisiti.
2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché attengono all’oggetto della condanna, sono generici e fattuali. La ricorrente, per un verso, ha lamentato che il Tribunale di Udine ha considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche che non comparivano nel capo d’imputazione e, per altro verso, ha negato che si sia verificato un aliud pro alio, attesa la correttezza informativa e l’adeguatezza qualitativa del prodotto. Le censure non colgono nel segno. La Corte di appello ha considerato nella sua decisione la fornitura di 200 mascherine FFP3 alla farmacia Pascolini di Cividale del Friuli e 200 mascherine KN95 alla Promostar S.r.l. di Buja e ha stigmatizzato la presenza del marchio CE in difetto dei requisiti di legge. Tanto basta ai fini dell’integrazione del reato contestato di frode nell’esercizio del commercio (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, [...], Rv. 286746 – 01; Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, [...], Rv. 281809 – 01; Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275932 – 01). A differenza di quanto argomentato dalla difesa, la Corte di appello non ha spostato la sua attenzione dalla qualità della merce alla documentazione, ma ha scrupolosamente accertato il fatto come contestato, e cioè che i dispositivi di protezione individuale erano falsamente commercializzati come conformi alla normativa nazionale. Tutte le mascherine presentavano il marchio CE in difetto di qualsivoglia riscontro sul rilascio della certificazione di conformità e della validazione INAIL;
il marchio CE era privo del codice numerico identificativo dell'ente certificatore ed era apposto 4 sulla certificazione di conformità con modalità idonee a ingenerale la falsa convinzione che si trattasse dell'effettiva certificazione CE. La difformità che ha integrato il reato è dunque nella certificazione di accompagnamento ai prodotti né vale in senso scriminante la richiesta formalizzata dall’imputata dell’assunzione di responsabilità da parte dei fornitori. La Corte di appello ha ben spiegato che non era in discussione la conformità delle mascherine alle norme previste per il tipo specifico, ma la loro commercializzazione con il marchio CE ovvero la simulazione di una qualità del prodotto consistente nella certificazione di conformità alle direttive europee in materia di sicurezza dei prodotti idonea a ingenerare confusione nell’acquirente sull’effettiva sottoposizione del prodotto alle verifiche di sicurezza da parte di un ente non riconosciuto. La motivazione resiste dunque anche a queste censure.
3. Il quarto motivo, relativo al dolo, è infondato. La Corte di appello, con motivazione sia pure sintetica ma non manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato che l’ignoranza o l’incertezza della normativa di settore avrebbe dovuto indurre a una maggiore cautela, tanto più che gli acquirenti erano delle farmacie, e così ha ritenuto integrato il dolo eventuale. La ricorrente ha insistito sulla sua correttezza sia nella fase della fornitura che nella fase della vendita, nel contesto caotico della gestione emergenziale, ma non ha spiegato per quale ragione le mascherine cinesi recassero la certificazione CE in assenza dei presupposti di legge. D’altra parte, proprio le richieste di informazioni così pressanti nei confronti dei fornitori sono, a ben vedere, indicative del dubbio della ricorrente, dubbio che non poteva di certo essere risolto dai produttori cinesi e che la Corte di appello ha valorizzato in senso negativo. Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. A differenza di quanto argomentato dalla ricorrente che ha lamentato l’omessa considerazione dei corretti comportamenti tenuti sia verso i fornitori cinesi (tenore delle mail scambiate), sia verso gli acquirenti (vicenda del reso) sia verso le autorità (richiesta all’INAIL), la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato, confermando il relativo diniego per l’assenza di indicatori positivi e concreti, idonei a fondare un apprezzamento favorevole all’imputata. Ha pesato in tale giudizio la gravità del fatto, per cui anche il comportamento successivo di mettere a disposizione degli acquirenti la documentazione in suo possesso e di accettare il reso di 15.000 mascherine è stato considerato un elemento recessivo. Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. fondato sull’elevato numero di mascherine commercializzate, sul carattere reiterato delle condotte, sul consistente lucro eseguito, sul profitto dello stato di emergenza. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [...], Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [...], Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, [...], Rv. 273678 - 01). Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto rigettato con 5 conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC
udita la relazione svolta dal presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Luca Costantini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 14 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Udine, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 515 cod. pen. per le mascherine utilizzate durante la crisi pandemica rinvenute nella sua abitazione, con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha confermato la condanna per la commercializzazione delle altre mascherine, rideterminando la pena.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi. Con il primo l’imputata eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 15 d.l. n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, recante le disposizioni straordinarie per accelerare la produzione, l'importazione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica, perché, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, le mascherine erano accompagnate dalla certificazione INAIL come da comunicazione ricevuta via pec il 25 settembre 2025 da tale IN AI, il quale l’aveva trasmessa tardivamente, dopo averla rinvenuta durante le operazioni di archiviazione dei documenti presenti nel suo pc. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20121 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 28/01/2026 2 Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con specifico riguardo all’episodio della Promostar S.r.l. relativo alla cessione di 200 mascherine KN95. Sostiene che il Tribunale di Udine aveva arbitrariamente considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche, non oggetto di imputazione, ciò che aveva inciso sulla sua decisione finale, mentre la Corte di appello non aveva risposto alla specifica doglianza della violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. Con il terzo deduce la violazione di legge perché non vi era stata la commercializzazione di un aliud pro alio. Dalle fatture di vendita delle mascherine alla farmacia Falco, alla farmacia Pascolini, alla Promostar S.r.l. era emerso che si trattava di mascherine cinesi KN95, conformi alla normativa cinese e la cui capacità filtrante era stata testata secondo i parametri cinesi come dichiarato dalle aziende produttrici. Censura la decisione della Corte di appello che aveva spostato l’oggetto dell’analisi dalla merce pattuita o consegnata al documento di accompagnamento;
aveva ritenuto sufficiente la non conformità amministrativa della documentazione, certificato non rilasciato da un Organismo Notificato UE, senza dimostrare la difformità intrinseca del bene;
aveva applicato in modo estensivo e in malam partem l’art. 515 cod. pen., in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. e dell’art. 1 cod. pen.; non aveva spiegato le ragioni della qualità diversa della merce consegnata rispetto a quella pattuita;
aveva ritenuto integrato il reato solo per l’assenza del marchio CE. Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico. Esclude il dolo, giacché aveva eseguito una serie di controlli preventivi. Precisamente, nei messaggi WeChat con i fornitori aveva chiesto copia della licenza di esercizio, della licenza di produzione, delle istruzioni tecniche, del certificato CE con l’intenzione di sottoporli a verifica;
aveva insistito ripetutamente sulla necessità che le mascherine fossero provviste di una certificazione CE autentica, ottenendo rassicurazioni in tal senso;
al fine di responsabilizzare i produttori cinesi, non si era limitata a fidarsi delle affermazioni, ma aveva deciso di concludere con loro un contratto ad hoc in cui il fornitore si assumeva la responsabilità per eventuali falsità della certificazione CE, a tutela dell’importatrice e dei suoi clienti. Aggiunge che, all’epoca dei fatti, marzo-aprile 2020, non esisteva alcuno strumento pubblico e generale per verificare, in modo semplice e immediato, quali enti fossero effettivamente Organismi Notificati autorizzati a rilasciare certificazioni CE, e chiarisce che, comunque, le mascherine KN95 non erano dispositivi di protezione individuale e non necessitavano di certificazioni. Con il quinto censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l’omessa valutazione del contesto emergenziale, della condotta antecedente, consistente nella richiesta di documenti e nell’apposizione di clausole di responsabilità, nella diligenza preventiva e nell’assenza di un dolo di profitto, e della condotta successiva, consistente nel reso integrale, nell’informazione corretta ai clienti, nell’attivazione della procedura INAIL, indicativa della propensione alla regolarità e attenzione all’altrui interess. Con il sesto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. tanto più che per la fornitura più importante di 15.000 mascherine KN95 alla farmacia Falco vi era stato il reso integrale con restituzione del corrispettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è nel complesso infondato. 3 I Giudici di merito hanno accertato in fatto che AY AN ha commercializzato mascherine non conformi alle specifiche tecniche richieste per i dispositivi di protezione individuale utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel marzo-aprile 2020. In particolare, ha venduto delle mascherine accompagnate dalla falsa attestazione dell’esistenza della certificazione CE e ha venduto i dispositivi di protezione individuale senza l’obbligatoria certificazione da parte dell’Organismo Notificato, ma con una certificazione di un ente non accreditato, la ECM S.r.l., e comunque senza la validazione dell’INAIL prevista dalla normativa emergenziale derogatoria. L’imputata ha prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità una certificazione INAIL, senza data, ove si attesta che la semimaschera filtrante, modello 2: KN95 prodotto da AX UO SW è conforme alle disposizioni normative vigenti e ha invocato l’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, a eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, [...], Rv. 288064- 01). Sennonché, la ricorrente non solo non ha prodotto un documento utile, siccome sprovvisto della data del protocollo e non sicuramente relativo alle mascherine oggetto di questo procedimento, ma non ha neanche adeguatamente giustificato il ritardo della sua produzione, non spiegando la ragione per la quale non abbia chiesto in tempo utile al processo un duplicato della certificazione. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [...], Rv. 277609-01). E ciò perché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, [...], Rv. 259188 – 01). Nel caso in esame, il documento manca anche di questi requisiti.
2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché attengono all’oggetto della condanna, sono generici e fattuali. La ricorrente, per un verso, ha lamentato che il Tribunale di Udine ha considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche che non comparivano nel capo d’imputazione e, per altro verso, ha negato che si sia verificato un aliud pro alio, attesa la correttezza informativa e l’adeguatezza qualitativa del prodotto. Le censure non colgono nel segno. La Corte di appello ha considerato nella sua decisione la fornitura di 200 mascherine FFP3 alla farmacia Pascolini di Cividale del Friuli e 200 mascherine KN95 alla Promostar S.r.l. di Buja e ha stigmatizzato la presenza del marchio CE in difetto dei requisiti di legge. Tanto basta ai fini dell’integrazione del reato contestato di frode nell’esercizio del commercio (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, [...], Rv. 286746 – 01; Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, [...], Rv. 281809 – 01; Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275932 – 01). A differenza di quanto argomentato dalla difesa, la Corte di appello non ha spostato la sua attenzione dalla qualità della merce alla documentazione, ma ha scrupolosamente accertato il fatto come contestato, e cioè che i dispositivi di protezione individuale erano falsamente commercializzati come conformi alla normativa nazionale. Tutte le mascherine presentavano il marchio CE in difetto di qualsivoglia riscontro sul rilascio della certificazione di conformità e della validazione INAIL;
il marchio CE era privo del codice numerico identificativo dell'ente certificatore ed era apposto 4 sulla certificazione di conformità con modalità idonee a ingenerale la falsa convinzione che si trattasse dell'effettiva certificazione CE. La difformità che ha integrato il reato è dunque nella certificazione di accompagnamento ai prodotti né vale in senso scriminante la richiesta formalizzata dall’imputata dell’assunzione di responsabilità da parte dei fornitori. La Corte di appello ha ben spiegato che non era in discussione la conformità delle mascherine alle norme previste per il tipo specifico, ma la loro commercializzazione con il marchio CE ovvero la simulazione di una qualità del prodotto consistente nella certificazione di conformità alle direttive europee in materia di sicurezza dei prodotti idonea a ingenerare confusione nell’acquirente sull’effettiva sottoposizione del prodotto alle verifiche di sicurezza da parte di un ente non riconosciuto. La motivazione resiste dunque anche a queste censure.
3. Il quarto motivo, relativo al dolo, è infondato. La Corte di appello, con motivazione sia pure sintetica ma non manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato che l’ignoranza o l’incertezza della normativa di settore avrebbe dovuto indurre a una maggiore cautela, tanto più che gli acquirenti erano delle farmacie, e così ha ritenuto integrato il dolo eventuale. La ricorrente ha insistito sulla sua correttezza sia nella fase della fornitura che nella fase della vendita, nel contesto caotico della gestione emergenziale, ma non ha spiegato per quale ragione le mascherine cinesi recassero la certificazione CE in assenza dei presupposti di legge. D’altra parte, proprio le richieste di informazioni così pressanti nei confronti dei fornitori sono, a ben vedere, indicative del dubbio della ricorrente, dubbio che non poteva di certo essere risolto dai produttori cinesi e che la Corte di appello ha valorizzato in senso negativo. Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. A differenza di quanto argomentato dalla ricorrente che ha lamentato l’omessa considerazione dei corretti comportamenti tenuti sia verso i fornitori cinesi (tenore delle mail scambiate), sia verso gli acquirenti (vicenda del reso) sia verso le autorità (richiesta all’INAIL), la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato, confermando il relativo diniego per l’assenza di indicatori positivi e concreti, idonei a fondare un apprezzamento favorevole all’imputata. Ha pesato in tale giudizio la gravità del fatto, per cui anche il comportamento successivo di mettere a disposizione degli acquirenti la documentazione in suo possesso e di accettare il reso di 15.000 mascherine è stato considerato un elemento recessivo. Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. fondato sull’elevato numero di mascherine commercializzate, sul carattere reiterato delle condotte, sul consistente lucro eseguito, sul profitto dello stato di emergenza. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [...], Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [...], Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, [...], Rv. 273678 - 01). Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto rigettato con 5 conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC