Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9616 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO96 1 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORRE SU REMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18113/99 Consigliere Cron.22218 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Raffaele DI LELLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TEKOM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 172001 dell'Istituto, che lo 2386 presso l'Avvocatura Centrale -1- rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto Notar FRANCO LUPO del 17.12.99 N° 32255/32255; resistente con procura avversO la sentenza n. 179/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, emessa il 26/03/99 R.G.N. 798/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA;
udito l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Alessandria, depositato in data 17 aprile 1990, la TE s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ordinato di corrispondere all'Inps la somma di £ 44.441.207 a titolo di di contributi, e conseguentiomesso versamento sanzioni, relativi alla posizione della lavoratrice FU TO, con riferimento al rapporto di lavoro iniziato nel 1983 e proseguito fino al 30/6/1987. Il Pretore rigettava l'opposizione. Il Tribunale di Alessandria, pronunciandosi sull'appello proposto dalla TE s.r.l., ha confermato la sentenza pretorile. A fondamento della decisione, con riferimento agli specifici motivi di appello, ha osservato: 1) che era risultata infondata l'affermazione della società, per la quale il rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato al 30/6/1986 anziché al 30/6/1987. In proposito il giudice del gravame, nel richiamare anche le argomentazioni del Pretore, ha osservato che la accertata presenza della TO, dal giugno 1986, presso i locali della ER AL, non costituiva elemento da cui desumere che la lavoratrice operasse, a partire da quell'epoca, alle dipendenze della suddetta impresa, e non più della TE srl. La sua presenza presso i suddetti locali era risultata infatti giustificata dall'incarico, che proprio la TE le aveva affidato, di controllare l'andamento della contabilità della "ER AL" (consenziente a subire tale verifica), in considerazione del programmato acquisto della stessa. Ha precisato ancora che la inesistenza in quel periodo di un rapporto di lavoro della TO con la "ER AL" (rapporto insorto solo negli anni seguenti), e la prosecuzione fino al giugno 87 del rapporto di lavoro con la TE s.r.l., appariva inoltre confermata da un lato che, in data 14/5/1987, ladalla circostanza TO era stata nominata custode dei beni a pignorati alla TE s.r.l., ciò lasciando intendere la persistenza a quella data del rapporto con tale società; e dall'altro dalla contrapposta circostanza che quando la TO aveva, nel 1995, proposto ricorso di insinuazione al passivo di crediti di lavoro nei confronti del fallimento 4 della ER AL (poi "Bon Bour di V. IR & c s.a. s.), aveva indicato quale data di decorrenza del rapporto del relativo lavoro quella dell'1/3/1988, in tal modo escludendo che negli anni 1986/1987 avesse lavorato alle dipendenze della suddetta RI. 2) che le dedotte interruzioni del rapporto per oltre tre mesi fra il 1985 e il 1986 non erano state provate;
3) che non era stata fornita la prova della eccezione, per la quale i compensi mensili corrisposti dalla TE s.r.l. alla lavoratrice comprendevano le quote di TFR, per cui l'Inps avrebbe dovuto calcolare e detrarre i relativi importi, nel determinare l'ammontare delle retribuzioni assoggettate a contribuzione;
4) che correttamente l'Inps, in riferimento alla richiesta della TE s.r.l. di usufruire del condono ex art 4 d.l. 31 ottobre 1987 n. 442, aveva osservato che la regolarizzazione prevista dalla citata normativa presuppone la denuncia di quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro, laddove, nel caso di specie, i conteggi predisposti dall'azienda non corrispondevano agli importi dovuti ed accertati dall'organo di vigilanza, ed in 5 relazione ai quali l'Inps stesso aveva precisato alla ricorrente l'ammontare dei pagamenti rateali da eseguire ai fini della richiesta regolarizzazione. Avverso tale pronuncia la s.r.l. TE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la s.r.l. TE denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Sostiene in particolare che il giudice del gravame, nell'escludere che il rapporto in esame dovesse ritenersi cessato al 30/6/1986 anziché al 30/6/1987, avrebbe omesso di esaminare sia le deposizioni (riportate nel ricorso) di numerosi testimoni, dalle quali risulta che nel periodo giugno 86 giugno 87 la TO non a lavorava più presso i locali della TE srl, bensì presso la ditta ER AL, svolgendo la sua attività negli uffici della stessa, sia la documentazione prodotta, dalla quale emerge che talune ingiunzioni di pagamento dirette alla ER AL erano state notificate "a 6 mani dell'impiegata lavorante TO FU", e che talune fatture e schede di scarico о di contabilità risultano redatte da TO FU. Sostiene ancora che l'affermazione del giudice del gravame, secondo il quale la presenza della TO, a partire dal giugno 1986, presso i locali della ER AL era giustificata dall'incarico, affidatole dalla TE s.r.l. di controllare l'andamento della contabilità di detta azienda, in vista del programmato acquisto della stessa, non considera: - che la RI AL era una piccola impresa artigianale, il controllo della cui contabilità non richiede che pochi giorni di presenza;
che comunque la TE srl non ha poi acquistato la suddetta impresa, né quote della stessa;
che la stessa TO ha proposto ricorso per insinuazione passiva nel fallimento della RI AL (poi Bon Bour di V. IR & C s.a. s.), adducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa, sia pure falsamente indicando una data di decorrenza di tale rapporto successiva a quella reale. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. 7 Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito delle vicende oggetto del giudizio, né può sindacare il convincimento del giudice del merito, bensì esclusivamente la base e il fondamento di tale convincimento, onde accertare se il percorso motivazionale risulti idoneo, sotto il profilo della sufficienza ovvero della coerenza logico giuridica, a giustificare il convincimento stesso. Nel caso di specie l'argomentare attraverso cui il giudice del gravame perviene alla statuizione finale appare immune da vizi motivazionali. Innanzitutto va disattesa la doglianza di omessa valutazione delle risultanze testimoniali. Deve infatti osservarsi che proprio nel valutare le dichiarazioni dei testi menzionati dalla ricorrente, il giudice del gravame ha rilevato come dalle stesse emergesse la prova della presenza della TO, a partire dal giugno 1986, presso la ER AL, pur assegnando a detta presenza un significato ed una ragione giustificativa diversi da quelli indicati dalla società ricorrente. Priva di rilevanza appare la ulteriore censura di omessa valutazione anche della già menzionata documentazione aziendale. 8 La omessa valutazione di una risultanza probatoria intanto assume rilevanza, ed è ammissibile la relativa denunzia, in quanto la risultanza stessa sia idonea ad incidere, modificandolo, sul convincimento espresso dal giudice. Nel caso di specie non appare censurabile il comportamento del giudice del merito, il quale, avendo già accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali, la presenza della lavoratrice presso la ER AL, e lo svolgimento, da parte della stessa, di attività lavorativa, non ha ritenuto di doversi soffermare a trattare della documentazione in esame, che, in quanto sostanzialmente confermativa delle suddette circostanze, risulta priva di qualunque valenza decisoria in contrasto con le statuizioni espresse. Egualmente prive di pregio appaiono le ulteriori censure, già richiamate, attraverso le quali la ricorrente ha inteso contestare l'affermazione del giudice del merito, per il quale la presenza della a TO, a partire dal giugno 1986, presso locali della ER AL, non attestava la cessazione del rapporto con la TE ma anzi confermava la perdurante S.I.
1. sussistenza di tale rapporto. 9 Dette censure infatti non evidenziano alcuna contraddittorietà della attenta insufficienza о motivazione che sorregge il convincimento in esame, ma si risolvono, nella sostanza, nel contrapporre inammissibilmente alla interpretazione dei fatti effettuata dai giudici del merito una differente interpretazione degli stessi. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Sostiene in particolare che il Tribunale, nel ritenere non provata la dedotta interruzione del rapporto per un periodo complessivo di oltre 3 mesi fra il 1985 e il 1986, avrebbe erroneamente affermato la inattendibilità della testimonianza di ER LE, in quanto figlio del legale rappresentante della società suddetta, e direttamente interessato alle vicende societarie, senza considerare che il ER non ricopriva alcuna carica sociale, né ha mai posseduto partecipazioni sociali nella s.r.l. TE. Rileva ancora che il Tribunale non avrebbe inoltre considerato che la dedotta interruzione del rapporto non era stata contestata dall'Inps. 10 Anche tale motivo di ricorso non merita accoglimento. Premesso che il giudizio sull'attendibilita' dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, va osservato che nel caso di specie il argomentazione logica egiudice del gravame, con coerente, ha indicato i motivi (la qualità del teste di figlio del legale rappresentante della TE s.r.l., nonché il conseguente interesse, indipendentemente dal formale possesso di quote societarie o dalla assunzione di cariche sociali, alle vicende dell'impresa, nonchè l'assenza, sulla circostanza oggetto della dichiarazione, di ulteriori riscontri probatori) per i quali ha testimonianza di ritenuto inattendibile la LE ER. Per quanto riguarda poi il rilievo della mancata contestazione dell'Inps, va Osservato che la deduzione della interruzione temporanea del rapporto si pone quale eccezione implicitamente contestata dall'Inps (che aveva posto a fondamento della pretesa la durata ininterrotta del rapporto), 11 e rispetto alla quale era onere del ricorrente fornire la prova Con il terzo motivo del ricorso la srl TE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 2697 e 2120 c.c. e dell'art 12 legge 30 aprile 1969 n.153, nonché omessa, illogica e contraddittoria circa punti motivazione decisivi della controversia. Sostiene la società ricorrente che il giudice del gravame avrebbe omesso di considerare che le somme corrisposte alla TO erano comprensive delle quote del TFR, e che il relativo importo, da calcolarsi in base alle norme che disciplinano il TFR, doveva essere escluso dall'imponibile contributivo. Il motivo non merita accoglimento. Il giudice del merito ha rilevato, con affermazione non contraddetta né censurata, che la tesi difensiva della società (secondo la quale i compensi mensili corrisposti alla TO erano comprensivi del TFR, che anziché essere corrisposto, ai sensi dell'art 2120 C.C. alla cessazione del rapporto, veniva in tal modo anticipato) era rimasta sfornita di prova. Sulla 12 base di tale presupposto, ha coerentemente escluso che le retribuzioni percepite dalla lavoratrice potessero essere imputate in parte a TFR, con conseguente sottrazione all'obbligo contributivo. La statuizione in esame appare dunque immeritevole delle censure proposte. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art 4, commi 6° e ss, del d.l. 30 ottobre 1987 n. 442, nonché omessa, illogica e contraddittoria punti decisivi della motivazione circa controversia. Sostiene che il giudice del gravame, nel ritenere legittimo il comportamento dell'Inps, che non aveva accolto la richiesta di regolarizzazione contributiva così come presentata dall'azienda, e nell'affermare al riguardo che il condono ex art 4 d.l. 30 ottobre 1987 n. 442 andava richiesto sulla base di quanto effettivamente dovuto, e risultante dagli accertamenti effettuati dall'organo di vigilanza il 16/11/1987, non ha considerato che detti accertamenti erano stati comunicati alla TE srl solo in data 3/12/87 e cioè successivamente alla domanda di condono, presentata nel termine di legge del 30/11/87. La domanda 13 pertanto doveva necessariamente essere accettata dall'Inps, sulla base dei conteggi redatti dalla stessa società. Il motivo è infondato. La regolarizzazione contributiva consentita e disciplinata dall'art 4 d.l. 30 ottobre 1987 n. 442 presuppone la denuncia di quanto effettivamente dovuto. Nel caso di specie, alla data del 30 novembre 87, la società ricorrente ha presentato la domanda di regolarizzazione contributiva, con propri conteggi. L'organo di vigilanza, che nel frattempo aveva provveduto ad accertare gli importi effettivamente dovuti, ha redatto e trasmesso il relativo verbale in data 3/12/87. L'Inps, una volta pervenuto tale verbale, si è preoccupato di precisare alla società gli effettivi importi rateali daricorrente corrispondere per regolarizzare la posizione contributiva, in relazione alla domanda che a tal fine la società stessa aveva presentato il 30/11. Con riferimento a tale vicenda, la pretesa della per la quale l'Inps avrebbe società ricorrente, dovuto accettare l'istanza di condono benché indicante, in contrasto con la previsione legislativa, importi non corrispondenti a quelli 14 effettivamente dovuti ed accertati dall'organo di vigilanza, appare priva di pregio. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, essendosi l'Inps limitato, nel presente giudizio, a depositare procura.
PQM
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Jafferk thi hella Guglielmo Sciarelli Raffaele Di Lella Spylichen wuth еля IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 LUG. 2001 oggi, ரன் IL CANCEL ANGELLERE I D , A S O 0 S L 1 A L 3 T O 3 T , B 5 R A I S 'A D E L W P L A S E T I 3 S D N 7 - O I G 8 P S O - N M 1 I A E 1 D S A I E E D , A G E O O G T R T E T N T S L E I I S R G I E A E D L R L O E D 15