Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL03549 /01 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 15326/98 Cron.7399 LUPI Consigliere Dott. Fernando FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Donato Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.10/01/01 DE MATTEIS - Rel. Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RU RO ON;
intimata avverso la sentenza n. 133/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/04/98 R.G.N. 208/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 66 udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Vincenzo NARDI che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 20 marzo/17 aprile 1998 n. 133 il Tribunale di Messina, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città, ha dichiarato il diritto di SO OS Concetta alla indennità di dal giugno 1997; ha accompagnamento compensato le spese dei due gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con tre motivi. L'intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 Legge 11 febbraio 1980, n. 18; 112 e 437 c.p.c.; omessa, insufficiente e Axy contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto due profili: per avere emesso una sentenza di condanna nei confronti del Ministero dell'Interno, mentre la ricorrente aveva richiesto solo una sentenza di accertamento;
per avere concesso la indennità di accompagnamento, mentre la ricorrente aveva richiesto solo l'assegno mensile di invalidità. Il motivo è fondato. Avendo il ricorrente dedotto la violazione di una norma processuale, e precisamente dell'art. 112 c.p.c., che 3 impone al giudice di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella - dovere diformalmente proposta, questa Corte ha il potere procedere all'esame diretto degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, 5 marzo 1998 n. 2458, 17 ottobre 1998 n. 10287 etc.). Da questi risulta che, sia nel ricorso introduttivo del Azy giudizio, sia nell'atto di appello, la SO chiese effettivamente l'assegno mensile di invalidità, e non la indennità di accompagnamento. Sussiste pertanto il vizio denunciato. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Legge 11 febbraio 1980, n. 18; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la valutazione medico legale della sentenza impugnata;
nonché il terzo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art 12, 13 e 19 Legge 30 marzo n. 118, perché, ove la statuizione di condanna alla1971, 4 indennità di accompagnamento dovesse essere frutto di errore materiale, in luogo dell'assegno di invalidità richiesto con l'atto di appello, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto la intimata è nata il [...], e quindi la invalidità, sorta il 1.6.1997, sarebbe successiva al compimento del 65° anno di età. Non può infatti essere ritenuto l'errore materiale, in quanto la sentenza è coerente nella intestazione accompagnamento), nella dell'oggetto (indennità di motivazione ("idoneità dell'infermità ad impedire alla l'autonoma soddisfazione dei più elementari ricorrente bisogni di vita") e nel dispositivo, nel volere riconoscere la indennità di accompagnamento. Né si può ritenere l'assegno richiesto compreso, come domanda minore, nel diritto riconosciuto alla indennità di accompagnamento, perché trattasi di due diritti diversi e soggetti a condizioni diverse, non solo sanitarie, ma anche reddituali (Cass. 28 agosto 2000 n. 11295). Poiché il Pretore ha rigettato la domanda, ed il vizio di ultrapetizione si è verificato in sede di appello, ed il ricorrente lo ha ritualmente denunciato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, che si designa nella Corte d'appello di 5 Messina, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 10 gennaio 2000. Il Presidente мачню запором ий Aldo se matern Il Consigliere Estensore ееее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MAR 2001 N IL CANCELLIERE O I Z D E L L E G A L G E 1 1 - 8 - N . 7 3 5 3 3 0 . T L R 1 L I E A ' O D T T S S I N E I A D I R O S R E T E , O D G A G I O E R T , N S A S I P A A S S I D O O B L O I L , P D S E M D N I A E E T A S T Prev\ia-russo RG 15326/1998 60