Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15148
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla legge 6 marzo 1987, n.74, e tuttavia il decesso del coniuge sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art.13 di quest'ultima (il quale ha, da ultimo, sostituito, introducendo un regime radicalmente innovativo, l'art.9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con la conseguenza che, unitamente al possesso degli altri requisiti, è sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito, senza che assumano rilievo la natura e l'entità dell'assegno stesso, ne' le concrete successive vicende ad esso relative (prevedendo il citato art.13 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità).

In tema di divorzio, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 9, terzo comma , della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alla convivenza "more uxorio" tra coniuge superstite e coniuge deceduto deve essere riconosciuta, nell'ambito del criterio legale della durata del rapporto (inteso come durata legale del rapporto matrimoniale), anche alla luce dell'art. 2 Cost. e della giurisprudenza costituzionale, non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio temporale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la detta convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività (caratteristiche che devono essere rigorosamente dimostrate dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori).

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15148
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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