Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla legge 6 marzo 1987, n.74, e tuttavia il decesso del coniuge sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art.13 di quest'ultima (il quale ha, da ultimo, sostituito, introducendo un regime radicalmente innovativo, l'art.9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con la conseguenza che, unitamente al possesso degli altri requisiti, è sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito, senza che assumano rilievo la natura e l'entità dell'assegno stesso, ne' le concrete successive vicende ad esso relative (prevedendo il citato art.13 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità).
In tema di divorzio, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 9, terzo comma , della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alla convivenza "more uxorio" tra coniuge superstite e coniuge deceduto deve essere riconosciuta, nell'ambito del criterio legale della durata del rapporto (inteso come durata legale del rapporto matrimoniale), anche alla luce dell'art. 2 Cost. e della giurisprudenza costituzionale, non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio temporale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la detta convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività (caratteristiche che devono essere rigorosamente dimostrate dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15148 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GORIZIA 14, presso l'avvocato AUGUSTO SINAGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALINO AMODEO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BR SA MA PIA, INPDAP;
e sul 2^ ricorso n. 23037/00 proposto da:
BR SA NA MA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato ANDREA CUCCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONLINDO DOMINICI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
e contro
SE MA, INPDAP;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 29/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sinagra per delega dell'Avvocato Amodeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Cuccia per delega dell'Avvocato Dominici, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso del 7 ottobre 1999 al Tribunale di Ascoli Piceno, promosso ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), RI IA RO AC TA espose: a)- che, in data 4 dicembre 1965, aveva contratto matrimonio con GI MA AN;
b)- che, nel novembre del 1974, i coniugi si erano separati consensualmente;
c)- che, con sentenza n. 41/80 dell'11 novembre 1980, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando, tra l'altro, le condizioni della separazione consensuale omologata e stabilendo, in particolare, che il AN corrispondesse all'ex coniuge la somma di L. 200.000 mensili a titolo di mantenimento della stessa e dei due figli minori affidatile;
d)- che il AN, in data 3 gennaio 1998, aveva contratto matrimonio civile con RI MA;
e)- che lo stesso, in data 11 maggio 1999, era deceduto e che la MA, quale coniuge IT, percepiva pensione di reversibilità del marito corrisposta dall'I.N.P.D.A.P. Tanto esposto, la ricorrente chiese che il Tribunale adito ordinasse all'I.N.P.D.A.P. di corrisponderle almeno la metà della predetta pensione.
Costituitasi, la MA chiese, in via principale, la reiezione del ricorso, previo accertamento dall'insussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto alla percezione dell'assegno divorzile;
e, in via subordinata, che alla RO venisse attribuita una quota della pensione non superiore alla misura del 15%.
Il Tribunale adito - anche in contradditto-rio con l'I.N.P.D.A.P., che rimase contumace - con decreto del 1-20 marzo 2000, attribuì alla RO una quota della pensione di reversibilità pari a 4/5 della stessa e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
1.2 A seguito di reclamo della MA - la quale, nel chiedere la riforma del decreto impugnato, ripropose integralmente le stesse istanze formulate nell'atto di costituzione - cui resistette la RO - che instò per la reiezione del gravame - la Corte d'Appello di Ancona, con decreto del 14-29 giugno 2000, in parziale riforma del provvedimento impugnato, attribuì alla RO una quota della pensione di reversibilità pari a due terzi, confermandolo per il resto.
In particolare, la Corte marchigiana ha osservato quanto segue: A)- Sulla asserita mancanza del diritto della RO all'assegno divorzile, i Giudici a quibus hanno affermato che - siccome il Giudice del divorzio aveva recepito quanto stabilito dal decreto di omologazione della separazione consensuale;
e dal momento che tra le condizioni della separazione era espressamente previsto che "il marito verserà alla moglie a titolo di alimenti per sè e per i figli, la somma di L. 170.000" (successivamente aumentata a L. 200.000 dal Giudice del divorzio) - il criterio, prevalente rispetto agli altri, di determinazione dell'assegno divorzile, applicato prima della riforma del 1987, è stato quello assistenziale;
sicché, perde rilevanza la questione se, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, sia sufficiente la mera titolarità dell'assegno divorzile (a prescindere dal momento, anteriore o successivo alla Novella del 1987, in cui esso sia stato attribuito), ovvero sia necessario, relativamente all'assegno riconosciuto prima del 1987, che lo stesso sia stato attribuito in forza del criterio assistenziale;
ne' la natura assistenziale dell'assegno è venuta meno a seguito della cessazione della corresponsione, da parte del AN, della quota di esso spettante ai figli per il raggiungimento della loro indipendenza economica, "posto che esso così nacque secondo la volontà delle parti, recepita prima, dal giudice della separazione e poi da quello del divorzio". "Da tale circostanza - prosegue la Corte - si può ricavare però un altro elemento, niente affatto trascurabile, e cioè che in un certo momento della sua vita da divorziata, la RO venne a trovarsi in condizioni economiche tali da poter tranquillamente trascurare l'omesso versamento dell'assegno pari (dividendo il totale per tre) a L. 67.000 via via da rivalutare. Si potrà osservare che è un assegno cosi irrisorio da potere essere trascurato. Ma da questa osservazione ne nasce un'altra e cioè che le condizioni economiche della donna al momento del divorzio non erano molto distanti da quelle godute dal marito (percepisce un elevato stipendio) altrimenti non avrebbe concordato su cosi ridotta misura dell'assegno e pertanto le sue condizioni economiche erano piuttosto buone". B) - I Giudici d'appello, poi - nell'applicare, per la determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge IT (MA), il criterio della "durata del rapporto" - hanno, per un verso, escluso, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che il periodo di convivenza more uxorio possa costituire elemento temporale utilizzabile ai fini del computo della durata del rapporto;
e, per l'altro, ritenuto, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il criterio stesso non costituisce unico ed esclusivo parametro di riferimento, dovendo essere integrato con altri elementi, vale a dire quelli indicati dal legislatore per la determinazione dell'assegno divorzile (condizione dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi e durata del matrimonio, comprensiva del periodo della separazione personale). C)- Ciò posto, la Corte ha ritenuto che queste condizioni non sono state equamente valutate dai Giudici di primo grado con riferimento alla vedova, in primo luogo, perché le condizioni economiche della RO non sono deteriori rispetto a quelle della MA, tenuto conto che la prima aveva alienato un bene immobile di sua proprietà per la rilevante cifra di L. 500.000.000. "Inoltre - prosegue la Corte - ancor prima di tale vendita le sue condizioni arano tali da permetterla in sede di divorzio di accattare un assegno pressoché simbolico e successivamente non pretenderne il versamento. D'altra parte vi è una vedova che vive, per quanto è risultato, di un modesto stipendio con il quale deve in qualche modo soddisfare anche le esigenze della propria figlia anche se in concorso con il legittimo padre. Altro elemento trascurato anche se meno rilevante è stato quello della assistenza che la MA ha dato all'uomo per tutto il periodo del matrimonio che si è esplicato soprattutto a livello di contributo personale anche attraverso l'assistenza della vecchia madre del AN facente parte del nucleo familiare di questo".
1.3 Avverso tale decreto RI MA ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi di censura.
Resiste, con controricorso, RI IA RO AC TA, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un unico, articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi nn. 21342 (principale) e 23037 (incidentale) del 2000, in quanto proposti contro lo stesso provvedimento, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e dell'art. 9 della legge 1^ dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 1 agosto 1978 n. 436 e dall'art. 13 dalla legge 6 marzo 1987 n. 74. Carenza assoluta e/o apparenta di motivazione del provvedimento impugnato"), la ricorrente critica il decreto impugnato (cfr., supra, n. 1.2, lett. A), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici d'appello si sarebbero limitati ad un mero controllo formale circa la titolarità, in capo alla RO, dell'assegno divorzile quale condizione per l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità, senza, in particolare, tener conto che: a)- l'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, avrebbe introdotto, in materia, sostanziali innovazioni, che avrebbero mutato radicalmente la fattispecie costitutiva del diritto dell'ex coniuge alla attribuzione di quota della pensione di reversibilità; b)- dall'affermazione della circostanza, secondo cui le condizioni economiche della RO al momento del divorzio erano del tutto simili a quelle del marito, si sarebbe arguita, contraddittoriamente, la natura assistenziale dell'assegno divorzile;
c)- la RO avrebbe rinunciato alla quota di assegno divorzile alla stessa spettante.
Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione a falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/70 e successive modifiche. Omessa, e/o contraddittoria motivazione. Contrasto con gli art. 3 e 29 dalla Costituzione"), la ricorrente critica, per altro verso, il decreto impugnato (cfr., supra, n. 1.2, lett. B), anche sotto il profilo della sua motivazione, lamentando che i Giudici a quibus non abbiano dato rilevanza, per quanto attiene alla durata del rapporto, alla convivenza more uxorio, protrattasi tra la stessa ed il AN del 1985 al 1998 (data del matrimonio civile); ed eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970, per assunta violazione degli artt. 3 e 29 Cost., ove interpretato, come nella specie, nel senso di escludere dal criterio della durata del rapporto il computo della convivenza more uxorio del coniuge deceduto con quello IT, e di non escludere, invece, il periodo di separazione trascorso tra lo stesso coniuge deceduto e l'ex coniuge.
Infine, con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa, applicazione dell'art. 9 comma 3 e dall'art. 5 della legge 898/70 e successive modifiche. Omessa e/o contraddittoria motivazione. Contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999"), la ricorrente critica, ancora, il provvedimento impugnato (cfr., supra, n.
1.2 lett. C), anche sotto il profilo della sua motivazione, per quanto attiene ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità in concreto applicati, sostenendo che la Corte marchigiana, da un lato - pur riconoscendo che le condizioni economiche della MA erano deteriori rispetto a quelle della RO - avrebbe, contraddittoriamente, attribuito a quest'ultima una quota di pensione superiore a quella riconosciutale;
e, dall'altro, avrebbe completamente omesso di tener conto del punto - certamente decisivo - della entità irrisoria dell'assegno divorzile di spettanza dell'ex coniuge.
2.3 Con l'unico motivo, la ricorrente incidentale critica, a sua volta, il decreto impugnato "limitatamente alla parte in cui la Corte d'Appello riconosce alla Sig.ra RO.... una quota di pensione di reversibilità pari a 2/3 anziché in misura superiore e comunque almeno pari a 4/5, in conformità a quanto statuito nel decreto del Tribunale di Ascoli Piceno, nonché nella parte in cui fa decorrere la corresponsione della quota dalla data del deposito del ricorso anziché dalla data della morte dell'obbligato", sostenendo che i Giudici d'appello non avrebbero dato esclusivo o, comunque, prevalente rilievo al criterio della durata del matrimonio e, in ogni caso, avrebbero illegittimamente fatto ricorso ad altri criteri al di là della loro utilizzabilità e delle loro finalità.
2.4 Il primo motivo del ricorso principale deve essere respinto. L'art. 9 comma 3 primo periodo della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) pone, tra le altre condizioni per il riconoscimento, in favore dell'ex coniuge, del diritto ad una quota della pensione di reversibilità, quella che il coniuge divorziato "sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5":
sia titolare, cioè, di assegno divorzile.
È noto che, nella disciplina previgente alla Novella del 1987, l'art. 8 della legge n. 898 del 1970, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla legge n. 436 del 1978 (testi, poi, entrambi sostituiti, appunto, dall'art. 13 dalla legge n. 74 del 1987) non attribuiva al coniuge divorziato un diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte dell'ex coniuge, ne' prefigurava una ripartizione tra soggetti variamente titolari del diritto in questione, ma prevedeva una prestazione patrimoniale che partecipava della natura propria dell'assegno di divorzio, la cui quantificazione era affidata alla valutazione discrezionale del giudice, chiamato a considerare le particolari situazioni venute a determinarsi dopo la morte dell'ex coniuge, obbligato alla corresponsione dell'assegno, per effetto dell'estinzione di tale obbligo (cfr., e pluxibus, Cass. nn. 2329 del 1993, 10557 del 1996; v. anche Cass., a s.u., n. 12540
del 1998, nonché Cass. n. 4925 del 2001). È anche noto che questa Corte - a partire dalla sentenza n. 5939 del 1991, pronunciata a sezioni unite, seguita in modo assolutamente prevalente dalle pronunce delle sezioni semplici (cfr., e pluxibus, sentt. nn. 12682 del 1992, 412 del 1996, 14111 del 1999, 12389 del 2000 e 4925 del 2001 cit.) - ha sempre affermato che l'art. 13 della legge n. 74 del 1987 regola in modo radicalmente innovativo il trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, in concorso o meno con il coniuge IT di questi, attribuendogli, se non passato a nuove nozze, la pensione di reversibilità o una quota di essa - non, quindi, la mera possibilità di conseguire, con pronuncia costitutiva, un assegno assimilabile a quello pensionistico - e fissando, altresì, come condizione di tale attribuzione, la titolarità di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuta (cfr. anche Corte costituzionale, sentt. nn. 777 del 1988 e 87 del 1995); e che detto articolo integra una disposizione di natura sostanziale, incidente sui fatti generatori delle posizioni soggettive del divorziato e non semplicemente sui loro effetti, sicché, in difetto di previsione di retroattività, esso non può trovare applicazione se non nelle controversie aventi ad oggetto diritti del coniuge divorziato, ricollegabili a decesso dell'ex coniuge avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma medesima.
Da siffatti principi, integralmente condivisi dal Collegio, discende che, nel caso in cui - quale quello di specie (cfr., supra, n. 1.1) - il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla Novella del 1987 e, tuttavia, il decesso del coniuge, della cui pensione di reversibilità si tratta, sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, la disciplina applicabile è quella dettata da quest'ultima legge;
con la conseguenza che, unitamente al possesso degli altri requisiti di legge, è sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito. In tale prospettiva, perdono ogni rilievo, al fine predetto, sia la natura prevalente dell'assegno (in quanto riconosciuto nella vigenza della precedente disciplina), sia la sua entità, sia le concrete, successive vicende ad esso relative (nella specie, modesta entità dell'assegno ed acquiescenza del coniuge divorziato all'omesso suo versamento da parte del coniuge obbligato): e ciò, per la decisiva ragione che la legge - art. 9 comma 1 della legge n. 898 del 1970 (come sost. dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) - prevede uno specifico procedimento giurisdizionale anche per "la revisione delle disposizioni.... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6": procedimento, che costituisce l'unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità.
2.5 Il secondo motivo merita, invece, accoglimento. Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. , sopra., n.
1.2 lett. B), i Giudici del reclamo hanno escluso in linea di principio che, per la determinazione della quota della pensione di reversibilità attribuibile al coniuge IT (odierna ricorrente), possa tenersi conto, nell'ambito del criterio legislativo della "durata, del rapporto", quale elemento temporale per il suo computo, della convivenza moro uxorio fra il coniuge IT stesso e il coniuge deceduto.
Dal momento che, nel motivo (cfr., supra., n. 2.2), viene, tra l'altro, eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), (anche) nella parte in cui esclude dalla
"durata del rapporto" il computo della convivenza mora uxorio del coniuge deceduto con quello IT, appare opportuno ripercorrere le tappe giurisprudenziali più significative della vicenda interpretativa di tale disposizione.
È noto che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 159 del 1998) hanno affermato i principi, secondo cui, nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge IT, aventi entrambi i requisiti per pretendere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, ai fini della ripartizione fra i due del relativo trattamento ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della "durata del rapporto" matrimoniale, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rispettivi rapporti matrimoniali;
secondo cui tale durata non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del rapporto matrimoniale, senza che possano assumere rilevanza, in pregiudizio del "coniuge divorziato", la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancor prima della pronuncia di divorzio, o, in favore del "coniuge IT", l'eventuale periodo di convivenza more uxorio con l'ex coniuge deceduto, che abbia preceduto il nuovo matrimonio;
e, secondo cui, conseguentemente, la quota della pensione di reversibilità, spettante a ciascuno dei coniugi, non può che risultare dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l'ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, rimanendo preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera correzione del risultato conseguito.
Tale rigorosa interpretazione del predetto criterio legislativo - seguita dalle sezioni semplici di questa Corte: cfr., e pluribus, sentt. nn. 5662 e 5926 del 1998, 7329 del 1999 - è stata, però, com'è altrettanto noto, significativamente intaccata dalla sentenza "interpretativa di rigetto" della Corte costituzionale n. 419 del 1999. La Corte, infatti, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) - laddove (secondo la prospettazione del Giudice rimettente la questione), prevedendo che la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge IT e quello divorziato, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga "tenendo conto" della durata del rapporto, imporrebbe di effettuare tale ripartizione esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione tra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice, chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione, possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo, neppure quelli previsti per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono alla ripartizione della pensione - ha premesso che "in questo caso la pensione di reversibilità realizza, la sua funziona solidaristica in una duplice direzione. Anzitutto nei confronti del coniuge IT, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentt. nn. 70 del 1999 e 18 del 1998). In secondo luogo nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico, geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati". Tanto premesso, la Corte ha sottolineato che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge IT e quello divorziato potrebbe condurre ad un "esito paradossale": "il coniuge IT potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alla più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione".
Sicché - ha concluso la Corte - la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge IT e coniuge divorziato "non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità" e "deve essere disposta 'tenendo conto' della durata del rispettivi rapporti matrimoniali": nel senso che "il giudice deve 'tenere conto' dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare" e che "a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico" (cfr. nn.
2.1. e 2.2. del Considerato in diritto).
Dall'analisi di tale pronuncia emerge chiaramente che l'interpretazione "adeguatrice" a Costituzione, operata dalla Corte costituzionale, è idonea ad incidere, come già rilevato, in modo ampio e significativo sulla "esclusività" del parametro legislativo temporale e, quindi, sulla "rigidità" dell'applicazione del mero criterio matematico ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge IT e coniuge divorziato. In tale prospettiva, pertanto, i risultati raggiunti con la sola considerazione dell'elemento temporale - al quale, peraltro, "può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo" - debbono essere corretti dal giudice in ogni caso in cui dai risultati stessi emerga con immediata evidenza la necessità di "ricondurre ad equità la situazione". E tale "correzione" - che, seguendo l'interpretazione della Corte, integra esercizio di un vero e proprio potere discrezionale del giudice - deve essere operata da quest'ultimo, in primo luogo, "tenendo conto" "dalle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla basa del diritto alla reversibilità"; in secondo luogo, "della duplice finalità solidaristica, propria di tale trattamento pensionistico e delle ragioni di esso"; ed infine, del "significato relativo della espressione 'tenendo conto' nel sistema della legge sul divorzio, "che altre volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimassi alla ponderazione del giudice... proprio per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970)". Questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 2920, 8113 e 12839 del 2000, 3037 del 2001 e 1057 del 2002) ha aderito alla predetta interpretazione "adeguatrice", individuando, ove necessario, conformemente alla specifica indicazione del Giudice delle leggi, criteri correttivi dell'applicazione del mero criterio temporale in quelli prefigurati dall'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di divorzio.
Della convivenza mora uxorio tra coniuge IT e coniuge deceduto - quale elemento temporale autonomo, ovvero eventualmente correttivo del criterio legislativo della "durata del rapporto" (inteso dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sent. n. 159 del 1998 cit., come "durata legale del rapporto matrimoniale") - la Corte costituzionale si è specificamente occupata in una sola occasione: e cioè, nell'ordinanza n. 491 del 2000. È opportuno, però, prima rammentare che, in altra precedente occasione, la Corte costituzionale (sent. n. 461 del 2000) - nel dichiarare non fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv., con modif., nella l. 6 luglio 1939 n. 1272, e 9 commi 2 e 3 della legge n. 898 del 1970 (come sost.
dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità - ha osservato, con riferimento all'art. 3 Cost., che "diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata unicamente sulla affectio quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti e si caratterizza per l'Inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio"; e, con riferimento al principio della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle "formazioni sociali" in cui questo svolga la sua personalità, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., ne ha escluso la violazione, "in quanto la riferibilità
dell'art. 2 'anche alle convivenze di fatto, purche' caratterizzate da un grado accertato di stabilità' (sentt. un. 310 del 1989 e 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.", osservando, altresì, che "le esigenze solidaristiche evidenziate.... possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell'attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale".
Nella specifica occasione dianzi ricordata (ord. n. 491 del 2000) la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970, nel testo risultante dalla Novella del 1987, nella parte in cui non include il periodo di convivenza more uxorio precedente la celebrazione del matrimonio tra coniuge IT e coniuge deceduto: in tale occasiona, la Corte - dopo aver affermato che "la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio rappresenta.... un punto formo di tutta la giurisprudenza costituzionale in materia, ed è basata sull'ovvia constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal Matrimonio e sono propri della seconda" - ha aggiunto che "è appena il caso di rilevare come gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio possano e debbano essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, ed in primis di quello relativo allo stato di bisogno degli avanti titolo alla pensione di reversibilità, realizzandosi in tal modo la giusta esigenza.... di tutelare tra le due posizioni confliggenti quella del soggetto economicamente più debole (sent. n. 419 del 1999)". Con quest'ultima pronuncia, dunque, il Giudice delle leggi - dopo aver escluso che l'omessa previsione legislativa del periodo di convivenza more uxorio tra coniuge IT e coniuge deceduto, quale ulteriore elemento temporale da computare nell'ambito del criterio della durata legale del matrimonio, collida con l'art. 3 Cost. - ha chiarito significato e portata della precedente sentenza n. 419 del 1999: ha, infatti, specificato, innanzitutto, che i risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del matrimonio, ove "iniqui", possono e debbono essere "corretti" mediante l'applicazione "di altri a differenti rispetto alla convivenza more uxorio criteri concorrenti con quello della durata legale del matrimonio", i quali, pertanto, si pongono "accanto" al criterio legislativo con la medesima forza regolatrice della singola fattispecie e, in quanto genericamente indicati dalla Corte, possono essere tratti dalle specifiche peculiarità della fattispecie stessa;
in secondo luogo, che il criterio prioritario per operare equamente la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge IT e coniuge divorziato è "quello relativo allo stato di bisogno degli aventi titolo"; ed infine, che il senso della "duplice funzione solidaristica" cui mira, in questo caso, la pensione di reversibilità, sta proprio nella applicazione dei predetti criteri in modo preordinato alla realizzazione, da parte del giudice, dello scopo ultimo dell'opera di ripartizione della pensione stessa: e cioè, quello "di tutelare tra le due posizioni confliggenti quella del soggetto economi cantante più debole".
Questa Corte - dopo avere, in un primo momento, escluso, in conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 159 del 1998 cit.), la rilevanza giuridica, in favore del coniuge IT, dell'eventuale periodo di convivenza more uxorio di quest'ultimo con il coniuge deceduto (cfr. sentt. un. 7329 del 1999 e 13460 del 2000) - ha, recentemente (cfr. sent. n. 282 del 2001), proprio sulla base della richiamata interpretazione "adeguatrice" dall'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970, affermato che "il criterio della durata dai rispettivi rapporti matrimoniali può essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, ma solo nella misura in cui sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuito ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita"; e, tuttavia, che "In tale ottica la esistenza di un periodo di convivenza, prematrimoniale del secondo coniuge può anche essere assunto dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, ma solo in relazione al su detto fine perequativo, e non quale indice di per sè giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione".
E siffatto orientamento è stato integralmente e testualmente ribadito dalla sentenza n. 2471 del 2003. Alla luce della ora riassunta, complessa elaborazione giurisprudenziale sull'art. 9 comma 3 primo periodo della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, il Collegio ritiene che le conclusioni finora raggiunte possano essere ulteriormente sviluppate: nel senso che, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge IT e coniuge divorziato, alla convivenza more uxorio tra coniuge IT e coniuge deceduto - purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività - possa essere riconosciuta, nell'ambito del criterio legislativo della "durata del rapporto" (inteso come durata legale del rapporto matrimoniale), non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio temporale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico nei sensi qui di seguito precisati.
A siffatta conclusione conducono concorrenti ragioni anche d'ordine costituzionale.
Se è vero, infatti, che l'art. 29 comma 1 Cost. "riconosce i diritti della famiglia legittima conte società naturale fondata sul matrimonio", non si è mai dubitato, ne' in dottrina, ne' in giurisprudenza, che l'ora richiamata disposizione costituzionale non esclude certamente una diversa protezione costituzionale dei diritti dei singoli individui nell'ambito delle "formazioni sociali" - qual è la c.d. "famiglia di fatto" - ove si svolge la loro personalità (art. 2 Cost.). Del resto, come già dianzi ricordato, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto esplicitamente la riferibilità dell'art. 2 Cost. anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilita (cfr. sentt. nn. 310 del 1989 e 237 del 1986). Ed anzi, nella sentenza n. 8 del 1996, il Giudice delle leggi - pur ribadendo il proprio costante orientamento circa l'inassimilabilità, sul piano costituzionale, della famiglia di fatto alla famiglia legittima - ha elaborato, al riguardo, importanti precisazioni di principio e di metodo: "Questa Corte, nella sentenza n. 237 del 1986...., riconosciuta la rilevanza costituzionale del 'consolidato rapporto' di convivenza, ancorché rapporto di fatto, lo ha tuttavia distinto dal rapporto coniugale, secondo quanto impongono il dettato costituzionale e gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori. Conseguentemente, ha ricondotto il primo nell'ambito della protezione, offerta dall'art. 2, dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il secondo a quello dell'art. 29 Cost. Tenendo distinta l'una dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignità; si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata, e non si innesca alcuna impropria 'rincorsa' verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto si pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi - tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi;
e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovra-individuale. Questa valutazione costituzionale del rapporto di convivenza rispetto al vincolo coniugale non può essere contraddetta da opposte visioni dell'interprete. I punti di vista di principio assunti dalla Costituzione valgono innanzitutto come criteri vincolanti di comprensione e di classificazione, e quindi di assimilazione o differenziazione dei fatti sociali giuridicamente rilevanti.... La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'.... art. 3 Cost.:
un controllo, già in passato esercitato numerose volte dalla Corte costituzionale, il quale, senza intaccare l'essenziale diversità delle due situazioni, ha tuttavia condotto talora a censurare l'ingiustificata disparità di trattamento (a danno ora della famiglia di fatto, ora della famiglia legittima) delle analoghe condizioni di vita che derivano dalla convivenza e dal coniuge (sentt. nn. 559 del 1989, 404 del 1988 e 179 del 1976)" (nn. 2 e 3 del Considerato in diritto).
In tale prospettiva, deve osservarsi - ed è rilievo decisivo - che la stessa configurazione della fattispecie prevista dall'art. 9 comma 3 primo periodo della legge n. 898 del 1970 consente di attribuire rilevanza giuridica alla convivenza mora uxorio tra coniuge IT e coniuge deceduto: infatti - posto che tale disposizione individua il "titolo" del diritto del primo alla pensione di reversibilità del secondo nel "rapporto di coniugio" ("qualora esista un coniuge IT avente i requisiti per la pensione di reversibilità"), oltreché nel possesso dei requisiti di legge necessari per potervi aspirare;
e che, in tanto la questione in esame si pone, in quanto tale diritto sussista (sia pure limitatamente al periodo della durata legale del matrimonio) - sembra evidente che, a differenza di altre ipotesi di convivenza more uxorio, quella che viene fatta valere con riferimento alla fattispecie prefigurata dalla disposizione de qua è una convivenza "necessariamente" - vale a dire, conformemente alla stessa previsione legislativa - (preordinata al e) risoltasi nel matrimonio;
e che, conseguentemente, ove esistita con le peculiarità dianzi indicate (caratterizzata, cioè, da un grado accertato di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività), una convivenza mora uxorio siffatta merita considerazione giuridica distinta rispetto ad altre ipotesi. La differenza di tale fattispecie rispetto ad altre ipotesi di convivenza mora uxorio si coglie appieno, richiamando, ad esempio, quella esaminata dalla surricordata sentenza della Corte costituzionale n. 461 del 2000: in quel caso (come, del resto, in tanti altri), si prospettava, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, l'equiparazione tout court della convivenza (non risoltasi nel matrimonio) al rapporto coniugale, invocando la tutela garantita dagli artt. 2 e 3 Cost. Nel presente caso, invece, si tratta di un'assimilazione della prima al secondo: in primo luogo, fondata sulla stessa configurazione della fattispecie tipica prevista dal legislatore;
in secondo luogo, limitata alla individuazione del contenuto di un diritto del coniuge IT (alla pensione di reversibilità) già sussistente in base al rapporto di coniugio;
ed infine, specificamente contraddistinta sia dalle indispensabili caratteristiche che debbono connotare la convivenza, sia dalla circostanza - decisiva - della sua risoluzione nel matrimonio;
elementi, questi ultimi, che, costituendo indici rivelatori certi di una solidarietà tra i conviventi preesistente al matrimonio, corrispondono alla funzione solidaristica realizzata dalla pensione di reversibilità.
E tali significative differenze, da un lato, escludono che alla conclusione in questa sede raggiunta sia d'ostacolo la decisione di manifesta infondatezza espressa nella surrichiamata ordinanza della Corte costituzionale n. 491 del 2000, in quanto, anche in tal caso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 - nella parte in cui non include il periodo di convivenza mora uxorio precedente la celebrazione del secondo matrimonio, per assunta violazione dell'art. 3 Cost. - era stata prospettata sulla base del presupposto della immediata omologabilità della convivenza more uxorio al rapporto coniugale;
e, dall'altro, danno fondamento giuridico alla predetta assimilazione: sarebbe, infatti, irragionevole - seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi, contenute nella sentenza n. 8 del 1996 dianzi citata - non procedere alla assimilazione stessa in un caso in cui il legislatore, sia pure implicitamente, la consente ed i comportamenti dei coniugi, precedenti il matrimonio, la giustificano.
L'interpretazione dell'art. 9 comma 3 primo periodo della legge n. 898 del 1970 qui seguita comporta, pertanto, che, nell'ambito del criterio legislativo della "durata del rapporto", deve tenersi conto, per il suo computo, della convivenza more uxorio fra coniuge IT e coniuge deceduto, quale elemento temporale distinto ed autonomo rispetto alla durata legale del matrimonio. Appare opportuno sottolineare, in proposito, che un'interpretazione siffatta, riferita al solo coniuge IT, non determina, come pure potrebbe a prima vista apparire, alcuna disparità di trattamento giuridico nei confronti dell'ex coniuge: infatti - se si tiene conto che, a differenza del "titolo" del coniuge IT alla pensione di reversibilità (costituito dal rapporto di coniugio), il "titolo", che, nella "logica" della disposizione in esame, giustifica il diritto dell'ex coniuge all'attribuzione di una quota del trattamento pensionistico, sta prevalentemente, non già nel trascorso rapporto coniugale, bensì soltanto nella titolarità attuale dell'assegno divorziale ("Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati": così, Corte costituzionale, sent. n. 419 del 1999 cit.); e che, quindi, secundum legem (vale a dire, in sede di applicazione dell'art. 9 comma 3), non è nemmeno ipotizzabile la deduzione, da parte dell'ex coniuge, di un rapporto di convivenza prematrimoniale - tale differenza giustifica la diversa considerazione giuridica della "durata del rapporto" relativamente ai due soggetti.
Naturalmente, la convivenza more uxorio precedente il matrimonio, per poter spiegare effetti giuridici ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970, deve avere le caratteristiche più volte dianzi indicate e deve essere specificamente dedotta dal coniuge IT e da questi rigorosamente dimostrata, con idonei mezzi probatori (documentali ed orali), relativamente alla sussistenza sia degli indispensabili requisiti della sua stabilità, sia degli altri elementi che la debbono caratterizzare, tra i quali appaiono fondamentali i comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività. In conclusione, il giudice, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge IT e coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'art. 9 comma 3 primo periodo della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987: a)- deve applicare, quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo al predetto fine, quello della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass., a s.u., n. 159 del 1998 e Corte costituzionale, n. 419 del 1999 citt.);
b)- nel caso in cui il coniuge IT deduca e dimostri la convivenza more uxorio con il coniuge deceduto, nei sensi e nei modi dianzi precisati, deve tener conto di essa nella determinazione della durata del relativo rapporto;
c)- ove l'applicazione di tali criteri conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalle parti, deve applicare criteri "correttivi" dei risultati stessi, quali quelli dettati, per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio, dall'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987) e, comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del 2000 citt.).
Dal momento che il provvedimento impugnato, come già osservato, ha escluso tout court ed in linea di principio la computabilità del periodo di convivenza more uxorio - che l'odierna ricorrente ha dedotto essere esistito tra lei ed il AN per lungo tempo ed ha fatto valere nel presente giudizio - nella "durata del (relativo) rapporto", il provvedimento stesso deve essere annullato, con la conseguenza che la relativa causa deve essere rinviata alla Corte d'Appello di Bologna, la quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto dianzi affermati, provvedere anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
2.6 L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale - che comporta necessariamente un nuovo giudizio di ripartizione della pensione di reversibilità - determina, ovviamente, l'assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso principale, nonché del ricorso incidentale, nella parte in cui critica, a sua volta, il giudizio di ripartizione operato dal decreto impugnato.
Per quanto riguarda, invece, la critica, formulata dal ricorrente incidentale al provvedimento impugnato, laddove "fa decorrere la corresponsione della quota (di pensione di reversibilità) dalla data del deposito del ricorso anziché dalla data della morte dell'obbligato", essa deve essere dichiarata inammissibile, perché definitivamente preclusa: infatti - posto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con il decreto del 1^-20 marzo 2000, aveva attribuito alla RO una quota della pensione di reversibilità pari a 4/5 della stessa con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
e che la RO stessa non ha proposto reclamo avverso tale specifica statuizione, limitandosi soltanto a resistere al reclamo della controparte - è del tutto evidente che, a prescindere dalla concreta ripartizione della pensione di reversibilità che il Giudice di rinvio dovrà effettuare, la decorrenza della relativa quota eventualmente attribuita alla odierna ricorrente incidentale non potrà che coincidere con la proposizione della domanda (deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio).
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, assorbito il terzo;
dichiara in parte inammissibile ed in parte assorbito il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003