Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/08/2017, n. 41795
CASS
Sentenza 22 agosto 2017

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In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio - ancorché allestito da altri - in difetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 125, comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, risponde - unitamente a chi ha allestito il ponteggio - del reato previsto dall'art. 159, comma secondo, lett. c), del medesimo d.lgs., in quanto l'obbligo di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, che incombe sul datore di lavoro in forza della titolarità del rapporto, gli impone di valutare sempre quali rischi possano derivare alla salute ed alla sicurezza dei medesimi dal luogo o dal contesto nel quale essi sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni.

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  • 1Sicurezza sul luogo di lavoro e norme antinfortunistiche: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/08/2017, n. 41795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41795
Data del deposito : 22 agosto 2017

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