Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
L'omessa partecipazione a distanza del condannato che ne abbia fatto richiesta al procedimento camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c) che deve ritenersi sanata in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del Collegio, essendo la parte decaduta dal diritto di farla valere.
Commentario • 1
- 1. Diritto del condannato a partecipare all’udienza camerale se ne ha fatto richiesta: la Cassazione annulla la revoca dell’affidamento terapeutico (Cass. pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 maggio 2025
Premessa La Corte di Cassazione torna a ribadire l'importanza del diritto di partecipazione personale del condannato all'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, qualora ne sia fatta espressa richiesta. La sentenza in commento affronta la questione della validità dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, senza però garantire al detenuto la possibilità di partecipare al giudizio. Fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 2025, ha dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 11
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 16318/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA GI N. IL 28/08/1970;
avverso l'ordinanza n. 6144/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 11/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. ANIELLO Roberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata l'11 gennaio 2012 e depositata il 18 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto dal condannato EP FA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, 11 ottobre 2011, di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al semestre di detenzione 18 febbraio - 18 agosto 2011. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Federico Celano, mediante atto recante la data del 3 marzo 2012, depositato il 3 marzo 2012, col quale denunzia violazione dell'art. 11-bis dell'Ordinamento penitenziario e 146 bis disp. att. cod. proc. pen. eccependo l'omesso avviso della udienza in camera di consiglio a esso difensore e la ulteriore nullità per effetto della lesione del diritto di difesa in dipendenza della mancata attivazione della partecipazione a distanza (mediante teleconferenza) espressamente richiesta dal reclamante ristretto presso la Casa circondariale di Novara e sottoposto in regime differenziato.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data dell'11 luglio 2012, osserva: laddove la prima eccezione è infondata, essendo la nomina dell'avvocato Celano intervenuta successivamente alla spedizione dell'avviso della udienza camerale, regolarmente notificato all'avvocata Antonella Franco, nominata di ufficio, merita, invece, accoglimento la ulteriore censura in quanto il condannato, detenuto in stabilimento ubicato nella circoscrizione del Tribunale di sorveglianza aveva tempestivamente chiesto di partecipare a distanza alla udienza camerale à sensi dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. richiamato dall'articolo 41-bis ord. Pen., comma 2 septies.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - La nomina tardiva (in quanto successiva all'avviso della udienza camerale) del difensore di fiducia da parte del condannato non incide sulla validità dell'avviso stesso, notificato al difensore nominato di ufficio;
sicché nessuna nullità è configurabile in relazione alla rappresentanza del condannato. 4.2 - Al di là dell'erroneo riferimento del difensore all'art. 11- bis Ordinamento penitenziario - norma ormai abrogata, nelle materie del tribunale di sorveglianza, dall'art. 236 disp. att. c.p.p., comma 2, al pari delle altre norme del capo secondo-bis del titolo secondo dell'Ordinamento penitenziario, v. Sez. Un., n. 31461 del 27/06/2006 - dep. 22/09/2006, Passamani, Rv. 234147 - l'art. 666 c.p.p., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., prescrive (salvi i casi contemplati dal comma 2), ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Orbene, l'omessa partecipazione a distanza del condannato (detenuto nel distretto del Tribunale di sorveglianza), il quale ne aveva fatto espressa richiesta, à sensi dell'art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.,
comporta effettivamente nullità generale à termini dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per la violazione del diritto di difesa in relazione all'intervento della parte, alla luce del generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen., previste con letterale riferimento all'intervento, alla assistenza e alla rappresentanza dell'imputato", trovano estensiva applicazione, nei procedimenti di esecuzione e in quelli di sorveglianza, riguardo al condannato.
Tuttavia, in difetto della tempestiva denunzia parte del difensore di ufficio (à termini dell'art. 99 c.p.p., comma 1, e in virtù del principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore, v. Cass., Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010 - dep. 22/02/2010, Minzera, Rv. 246090), ovvero in difetto del rilievo a opera del Collegio, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 180 c.p.p., comma 1, la succitata nullità di carattere generale a regime intermedio, conseguente alla omessa partecipazione a distanza del condannato alla udienza camerale art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), è stata sanata per effetto della decadenza della parte dal diritto di farla valere. E neppure può essere tardivamente rilevata, giusta quanto dispone l'art. 182 c.p.p., comma 3. È appena il caso di aggiungere che nella specie non è configurabile la nullità assoluta di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, la quale è stabilita esclusivamente nella ipotesi della "omessa citazione";
mentre nella specie risulta pacificamente che il condannato ricevette l'avviso della udienza camerale.
4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013