Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN 10155 1 LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO indebito previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8022/98Dott. Ettore MERCURIO - Presidente- Consigliere- Cron. 158 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere- Rep. Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 665 Richiesta copia studioSENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: SGRISCIA ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, ilFrett-9001 NELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FIORENTINI ALDO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, 1 Rilasciata copia legale al Sig. FLORENA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. 2000 STARNONIe difeso dagli avvocati rappresentato 11.30 s of IL CANCELLIERE 4.382 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. /NPS copia notificata del ricorso;
per diritti L. - resistente con mandato il31 GEN. 2001 sentenza n. 97/98 del Tribunale di avverso la IL CANCELLIERE CIVITAVECCHIA, depositata il 06/03/98 R.G.N. 873/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FIORENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Ritenuto che con ricorso al Pretore di Civitavecchia, LE SC chiedeva dichiararsi l'irripetibilità di un assegno di invalidità corrispostole dall'INPS con decorrenza dal 1° gennaio 1992, deducendo la propria buona fede nella percezione;
che, costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava la domanda, e la decisione veniva confermata con sentenza del 6 marzo 1998 dal Tribunale, il quale rilevava avere la SC fornito all'INPS un'indicazione erronea su un requisito del beneficio richiesto;
che contro questa sentenza la soccombente ricorre per cassazione.
Considerato che
la causa dev'essere decisa alla stregua della legge n.662 del 1996, art. 1, commi 260 e segg., la quale, superando i requisiti posti dalla legislazione precedente, pone i criteri per la ripetibilità dell'indebito previdenziale ossia gli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attrice in giudizio;
che con la sentenza 21 febbraio 2000 n.30 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1° 3 ripetibili secondo i criteri gennaio 1996 sono posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre i quali 1996 n. .662, al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi, già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati;
Che, ciò premesso, occorre considerare il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, lamentando vizi di motivazione e richiamando l'art. 360 n.4 cod. proc. civ., si duole che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità degli atti amministrativi con cui l'INPS dispose il recupero delle somme versate all'assicurato; che la doglianza è priva di fondamento poiché l'azione giudiziaria avente ad oggetto prestazioni previdenziali tende, salvo eccezioni qui non ricorrenti, alla tutela di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo vantato verso la pubblica amministrazione (l'ente previdenziale), onde materia del processo non è il sindacato di legittimità su atti amministrativi bensì il diretto accertamento sulla nascita, consistenza ed eventuale estinzione del diritto: per quanto riguarda in particolare la prestazione da rendere all'assicurato, il giudice ordinario non cura la caducazione dell'atto eventualmente illegittimo emesso dall'ente previdenziale ma si pronuncia in ordine alla esistenza e titolarità del rapporto patrimoniale fra ente ed assicurato;
che col secondo motivo il ricorrente deduce ancora il difetto di motivazione sul dolo nella percezione dell'assegno in questione;
che la censura è fondata perché il dolo nei confronti dell'ente previdenziale, ora richiesto dalla legge del 1996 sopra citata, consiste nell'intenzione, propria dell'assicurato, di indurre in inganno, ossia nella maliziosa preordinazione di conoscenze errate (Cass. 10 non nel mendaciodicembre 1996 n.11008) e semplicemente colposo;
che la sentenza qui impugnata parla solo di "indicazione erronea" fornita dell'assicurata all'INPS, così non attenendosi al criterio ora 5 detto e di conseguenza trascurando l'indagine in ordine all'elemento soggettivo;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, che procederà al J nuovo accertamento sulla sussistenza del dolo ai fini dell'art. 1, comma 265, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese. II Presidente: the routes Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000. II Cons. estensore: Federica Rovelli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería , DI I BOLLO OGNI SPESA, TÄSSA RT, 10 Oggi, -8 GEN. 2001 613 D POSTA IL COLLABORATORE SI DELL'A . N DI NCELLERIA 11-8-73 IM - REGISTRO, E DA DA B I N O A I Z I SEN TE A ESEN E DIRITTO LEGG ELLA O D