Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art.624 cod. pen. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
Commentario • 1
- 1. Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 21580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21580 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 24/04/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 1501
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 45120/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 28/03/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. L. Ciampoli, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Viterbo - sez. dist. di Civita Castellana - in data 10/01/'96 LT AL veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva specifica reiterata nel quinquennio contestatagli, alla pena di 20 giorni di reclusione e L. 150.000 di multa e, con la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, alla pena complessiva di L.
1.500.000 di multa, con confisca dei reperti in sequestro, in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 67 co. 1 L.1/06/'39, n. 1089, in relazione all'art. 624 c.p., del quale era chiamato a rispondere per essersi impossessato, in concorso con FE EU (nei cui confronti la condanna è passata in giudicato), di cose di antichità e d'arte rinvenute a seguito di apposite ricerche, come accertato in Civita Castellana il 7/1/'94. Contro tale decisione il AL proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dal delitto ascrittogli, sia perché le cose sequestrate non avrebbero avuto alcun pregio storico o artistico, sia perché non vi sarebbe stata prova in atti che l'unico oggetto attribuitogli, gli si appartenesse, essendo stato rinvenuto in un secchio riposto in un canto del laghetto di pesca sportiva gestito dalla sua famiglia, ma accessibile a chiunque.
La Corte d'Appello di Roma confermava, con sentenza del 28/03/'00 la decisione impugnata, osservando:
a) che le cose in sequestro costituiscono reperti archeologici la cui natura ed il cui pregio artistico e storico sono stati accertati dal perito d'ufficio e debbono ritenersi confermati dai contesto dal quale esse sono state estrapolate attraverso scavi in zona ricca di simili reperti;
b) che l'appartenenza all'appellante dell'oggetto di cui sopra era provata dal fatto che esso era stato rinvenuto in area di pertinenza dell'abitazione di lui e dal fatto che il medesimo era stato tre giorni prima sorpreso dai Carabinieri, in compagnia dello EU e di altre persone, a bordo di un'auto nella quale erano stati rinvenuti numerosi attrezzi per lo scavo, sporchi di terra ancora fresca rilevata, pure negli indumenti e nelle scarpe di tutti gli occupanti della vettura.
Avverso la sentenza d'appello il AL ha proposto per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1^. che l'azione penale avrebbe dovuto essere improcedibile, nei suoi confronti, per mancanza di querela, in quanto l'art. 67 L. 1089/'39 rimanda all'art. 624 c.p. per cui procedibilità, non cui procedibilità, non essendogli stata contestata alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., ne' quella prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., sarebbe stata necessaria la querela;
2^. che la sua responsabilità penale, in ordine al reato ascrittogli, sarebbe stata comunque affermata illegittimamente, sia perché non vi sarebbe prova che l'oggetto attribuitogli sia "cosa di antichità e d'arte", qualità questa non desumibile dal generico riferimento al "contesto" dal quale esso sarebbe stato prelevato, sia perché non sarebbe dimostrato che lo Stato abbia subito un danno giuridicamente apprezzabile al proprio patrimonio artistico, sia perché l'oggetto che si assume egli avrebbe repertato venne trovato in luogo aperto al pubblico e non vi sarebbe prova sicura che egli ne avesse acquisito il processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente, dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.
Va preliminarmente rilevato che la L. 1/06/'39, n. 1089, è stata abrogata dal D. Lgs. 29/10/'99, n. 490 e che, ciò nonostante, il fatto del quale il AL è chiamato a rispondere ha continuato ad avere rilievo penale essendo ancora previsto dalla legge come reato agli artt. 2 co. 1 lett. a), 88 e 125 del decreto legislativo da ultimo menzionato, che lo punisce, - più gravemente- con la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da duecentomila a due milioni di lire.
L'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela è manifestamente infondata in quanto, in tema di tutela delle cose di interesse storico o artistico, l'art. 67 L. 1089/39 prevedeva una figura autonoma e specifica di reato, assolutamente distinta dal delitto di furto ed il richiamo all'art. 624 c.p., un esso contenuto, deve essere inteso solo "quoad poenam", senza rilievo alcuno alla perseguibilità a querela di parte, peraltro introdotta dall'art. 12 L. 25/6/'99, n. 205, successiva alla sentenza di condanna dell'imputato in primo grado (v. con Cass. sez. 5^, 13/1/'98, Samarco). Inoltre, poiché gli oggetti di interesse artistico, storico o archeologico appartengono al patrimonio dello Stato a titolo originario, il loro possesso da parte di privati deve essere ritenuto legittimo, a meno che il possessore - il quale ne ha l'onere - non provi che la loro scoperta o appropriazione si sia verificata in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 20/6/1909, n. 364 (v. conf. Cass. sez. 2^, 21/11/'97, Amorelli). L'illegittima provenienza delle cose di antichità e d'arte può risultare anche da specifici indizi, fra cui quelli desumibili dalla loro particolare tipologia, dalla loro correlazione con rinvenimenti noti, dalla condizione in cui versano, la quale ne denunci il recente rinvenimento, dal loro accumulo o dal loro occultamento (v. conf. Cass. sez. 3^, 4/5/'99, Cilia). Nella fattispecie in esame il carattere antico ed artistico delle cose in sequestro è stato ritenuto, dal Giudici di merito, con motivazione insindacabile, in questa sede perché adeguata, corretta e logica, fondata sulle argomentate conclusioni del perito d'ufficio e su alcune circostanze considerate significative, come il fatto che il AL era stato tre giorni prima sorpreso dai Carabinieri, in compagnia dello EU e di altre persone, a bordo di un'auto nella quale erano stati rinvenuti numerosi attrezzi per lo scavo, sporchi di terra e fango ancora freschi, gli stessi rilevati negli indumenti e nelle scarpe di tutti gli occupanti della vettura.
Anche l'appartenenza al ricorrente dell'oggetto attribuitogli appare ritenuta con motivazione, in fatto, adeguata ed insindacabile, basata sul rilievo che esso il rinvenuto in un'area di pertinenza era dell'abitazione dello stesso, che non è provato fosse accessibile a chiunque e che l'imputato era stato sorpreso qualche giorno prima a bordo dell'auto di cui sopra all'interno della quale vi erano numerosi attrezzi atto allo scavo per il rinvenimento di oggetti archeologici o antichi.
Ai fini della sussistenza del delitto in esame non deve essere provato il danno subito dal patrimonio artistico dello Stato, essendo esso presunto.
Al ricorrente è stata correttamente applicata, anche dopo l'avvenuta abrogazione, la norma di cui all'art. 67 L. 1089/'39, essendo più favorevole - tenuto conto della prevista pena edittale - di quella ex art. 125 D.Lgs. 490/'99.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da LT AL avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 28/3^/'00 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001