Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 21580
CASS
Sentenza 24 aprile 2001

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Massime1

In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art.624 cod. pen. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Commentario1

  • 1Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 21580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21580
Data del deposito : 24 aprile 2001

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