Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11978 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
IA TA Miroa E N A BLIC CIO M A T R R IST 'A L G L E E 4 D R SUPREMA DI CASSAZIONE 8 I 1 S A N D N E ME DEL POPOLO TALIANO AN S E 1 I T A - -5 N E O S L E L E G Oggetto O G E B L E 2 8 SEZIONE PRIMA CIVILE STE : 1-1978/0 2 Composta dagli GI OLLA Dott. R.G.N. 4779/01 Cron. 23588 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere - Ud. 25/06/02 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI TO, nella qualità di genitore dei minori AN, RI e NA OV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato PIERO COLANTONE LECIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE D'ACQUI', giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
2 contro 0 9 2 . RC LL IA IA, nella qualità di curatore C G A speciale dei minori AN, RI e NA N I 8 A - T OV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A 2002 T I S O MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato ANTONIO IELO, , P 1436 i E g D g O -1- rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE D'AGOSTINI, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;
- intimato avverso la sentenza n. 191/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 28/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Acquì che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati decreti del 9 luglio - 7 agosto 1998 il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta dichiarava lo stato di adottabilità dei minori AN, RI e NA OV, nati rispettivamente il 31 dicembre 1991, il 30 gennaio 1993 ed il 26 maggio 1996, disponeva la sospensione della potestà dei genitori naturali SA OV e IA RE Lo RO e nominava un tutore provvisorio, ravvisando la radicale ed insuperabile incapacità della coppia genitoriale di svolgere le proprie funzioni di educazione e di crescita dei figli e rilevando l' assenza di altri familiari titolari di rapporti significativi con i minori. Avverso tali decreti proponeva opposizione soltanto il OV ed il Tribunale per i Minorenni, previa nomina di un curatore speciale, con sentenza del 29 ottobre 12 novembre 1999 rigettava l' opposizione. L' impugnazione proposta dal OV era rigettata con sentenza del 31 ottobre - 28 dicembre 2000 dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sezione per i Minorenni, la quale osservava in motivazione che la madre, frequentemente ricoverata presso istituti psichiatrici a causa di turbe della personalità, aveva già attraversato vicende analoghe, in quanto altri quattro figli nati da un precedente matrimonio erano stati dichiarati adottabili;
che i minori AN e RI al momento del loro primo ricovero in istituto avevano manifestato un grave stato di disadattamento e non parlavano, comunicando tra loro con linguaggio convenzionale, ed anche la piccola NA, istituzionalizzata all' età di un anno e mezzo, l presentava un ritmo sonno - sveglia alterato, assenza di linguaggio e stato di alimentazione carente;
che tutti i minori dopo il ricovero in istituto avevano dato prova, esibendo una eccessiva voracità, di una carenza pregressa di alimentazione;
che i rapporti tra i genitori erano sempre stati segnati da ricorrenti periodi di accesi contrasti e da violenze da parte dell' uomo ed erano sfociati nella decisione della donna di separarsi definitivamente dal OV e di affidare i figli alla sua famiglia di origine;
che il padre aveva sempre delegato la cura dei minori alla madre, pur conoscendone i limiti e le condizioni di salute;
che il medesimo durante il loro ricovero in istituto aveva per lunghi periodi privato i bambini della sua presenza;
che nel gennaio 1997 aveva prelevato arbitrariamente tutti i minori dall' istituto, per ricollocarli dopo appena un mese in altra struttura, asserendo di non poterli accudire;
che nonostante avesse successivamente chiesto ed ottenuto l'affidamento di NA aveva mancato di dare attuazione al provvedimento, lasciando la piccola in istituto. A fronte di tali emergenze riteneva la Corte territoriale che l' incapacità oggettiva della madre, non intenzionale, ma determinata dal suo precario equilibrio psichico e dalla patologia sofferta, ed il comportamento paterno contraddittorio, incostante ed in definitiva disturbante nei confronti dei figli, non validamente superato dalle dichiarazioni di intenti da ultimo espresse, valessero ad integrare lo stato di abbandono dei minori. Osservava ancora che il proposito infine manifestato dal padre di tenere con sè tutti i figli, avvalendosi dell' assistenza di una baby 2 sitter o dell' aiuto della famiglia del fratello o anche di quello della figlia di primo letto, pur denotando un legame affettivo, non appariva adeguato, atteso che il medesimo era costretto per ragioni di lavoro a trascorrere lunghi periodi lontano da casa e che sussisteva la ragionevole probabilità, tenuto conto del comportamento tenuto nei numerosi anni di durata del procedimento, che i minori restassero privi di ogni assistenza durante tali assenze. Rilevava altresì che l'affidamento agli zii appariva impraticabile, non solo perchè una soluzione siffatta non avrebbe portato ad alcun coinvolgimento del padre e si sarebbe tradotta in una ulteriore delega delle funzioni genitoriali, ma anche perchè la proposta di detti congiunti si risolveva in una mera enunciazione verbale, priva di ogni concretezza, analogamente alla disponibilità manifestata dalla figlia di primo letto del OV, peraltro di difficile realizzazione, dovendo la medesima già occuparsi di una sorella portatrice di handicap. Riteneva infine infondata l' eccezione di nullità della pronuncia di adottabilità per la mancata audizione dei parenti paterni entro il quarto grado, essendo rimasto accertato che detti congiunti non erano mai stati titolari di rapporti significativi con i minori. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il OV deducendo due motivi. Resisteva con controricorso il curatore speciale dei minori. Alla precedente udienza del 4 ottobre 2001 questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, disponeva l' integrazione del contraddittorio, 3 assegnando all' uopo termine alla parte ricorrente;
il ricorrente provvedeva a tale adempimento nel termine concesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione ed erronea applicazione della legge n. 184 del 1983, si deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio fondamentale, consacrato nell' art. 1 della citata legge, che pone come interesse primario del minore quello di crescere nell'ambito della propria famiglia, quello dettato dall' art. 6 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall' Assemblea dell' O.N.U. il 20 novembre 1959, secondo il quale il fanciullo deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori, quello di cui all' art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 176 del 1991, ai sensi del quale gli Stati membri devono vigilare affinchè il fanciullo non sia separato dai genitori contro la loro volontà, e da ultimo quello espresso nell' art. 1 della legge n. 149 del 2001, che sancisce il diritto del minore di crescere nell' ambito della propria famiglia e pone come soluzione estrema il suo allontanamento dal nucleo di origine. Il motivo di ricorso, peraltro formulato in termini assai generici senza alcun riferimento a passaggi motivazionali della sentenza impugnata, è infondato. Ed invero le disposizioni in esso richiamate, che sanciscono il diritto fondamentale di ogni minore di crescere nella sua famiglia biologica e disciplinano l' istituto dell' adozione quale estremo rimedio allo stato di abbandono, non appaiono violate dalla Corte di Appello, la quale ha analiticamente esaminato le vicende che hanno segnato la vita dei minori, ha riscontrato le 4 gravissime privazioni sul piano materiale, affettivo ed educativo cui essi erano stati per lunghi anni sottoposti a causa della radicale incapacità dei genitori di assolvere alle loro funzioni, ha preso atto della non praticabilità di soluzioni alternative nell' ambito del nucleo familiare allargato ed ha conclusivamente ritenuto che in tale contesto la rescissione del legame familiare costituisse la soluzione inevitabile per evitare ai minori stessi un danno maggiore ed irreversibile e per assicurare loro assistenza e stabilità affettiva: tale percorso argomentativo appare pienamente aderente al consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale nella disciplina sull' adozione dettata dalla legge n. 184 del 1983 ( e da ultimo nella legge di riforma n. 149 del 2001 ), a fronte dell' esigenza fondamentale di assicurare la crescita e l'educazione del bambino nella famiglia di origine, considerata come il suo ambiente naturale, e quindi come il luogo privilegiato per tutelare "l' interesse del minore", lo stato di adottabilità si configura come un eccezionale sacrificio di detta esigenza primaria, consentito solo quando la vita offerta dai genitori naturali sia talmente inadeguata, per carenza non transitoria di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico, da impedire o porre in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico e la equilibrata formazione della sua personalità ( v. per tutte, più di recente, 2001 n. 2010; 2000 n. 5580; 2000 n. 1612; 1999 n. 10908; 1999 n. 9643). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 12 della legge n. 184 del 1983, si censura l' omessa audizione del nonno e della zia paterna e la mancata valutazione della disponibilità dagli stessi manifestata a prendersi cura dei minori. 5 Il motivo di ricorso, nella sua non chiara formulazione, sembra articolarsi in una duplice censura: con la prima doglianza, resa esplicita dal riferimento contenuto in epigrafe all' art. 12 della legge citata, si prospetta un vizio del decreto di adottabilità per omessa audizione dei parenti entro il quarto grado asseritamente titolari di rapporti significativi con i minori;
con la seconda, non esplicitata, ma in qualche misura ravvisabile nel riferimento alla disponibilità manifestata nel corso del giudizio di appello dai suindicati congiunti a prendersi cura degli stessi minori, si tende a sostenere che detta disponibilità varrebbe a far venir meno lo stato di abbandono. Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento. Quanto al primo rilievo, va ricordato che l'art. 12 della legge n. 184 del 1983, nell' indicare le categorie di persone che devono essere sentite nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, fa espresso riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. E' stato più volte affermato in giurisprudenza che nella volontà del legislatore il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori comporta il loro coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi siano attualmente titolari di rapporti forti e duraturi, con carattere di reciprocità e con manifestazioni di interesse, coinvolgimento ed assistenza effettiva, e possano per ciò stesso fornire elementi essenziali per la valutazione dell' interesse del minore, nonchè, per altro aspetto, offrire soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell' ambito della famiglia di origine ( v. Cass. 1999 n. 6 12499; 1998 n. 2863; 1997 n. 4625; 1996 n. 7141; 1991 n. 3351; 1987 n. 2). Il dato materialistico comportamentale richiesto costituisce pertanto un elemento integrativo della fattispecie, influendo sul piano della legittimazione ad essere convocati: il relativo accertamento rappresenta quindi un prius rispetto alle formalità previste della legge, da svolgere attraverso le indagini contemplate dall' art. 10 ( v. sul punto Cass. 1999 n. 3159; 1999 n. 2999; 1998 n. 2863; 1991 n. 13133; 1990 n. 3365; S.U. 1986 n. 3072 ). ha escluso conNel caso di specie la Corte di Appello apprezzamento non censurabile in questa sede - la ricorrenza di una relazione siffatta tra i parenti in linea paterna ed i minori, ponendo in rilievo che mai alcun tipo di rapporto essi avevano instaurato con i bambini, disinteressandosi completamente della loro sorte. Quanto al secondo profilo di doglianza, con il quale si adombra una mancata valutazione della disponibilità della zia paterna e del nonno, idonea di per sè, a prescindere dalla pregressa titolarità di rapporti significativi con i minori, ad escludere il permanere dello stato di abbandono, va osservato che - pur ove voglia accedersi all' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di opposizione al decreto di adottabilità va presa in considerazione, quale fatto potenzialmente idoneo a far cessare lo stato di abbandono, la disponibilità manifestata da parenti entro il quarto grado pur non titolari di rapporti significativi con il minore (così Cass. 2000 n. 1095; 1996 n. 10656; 1990 n. 2397), contrastato da altro orientamento secondo il quale presupposto essenziale per escludere lo stato di 7 abbandono, a fronte della disponibilità manifestata da parenti entro il quarto grado nel corso del giudizio di opposizione, è la presenza di rapporti significativi del minore con detti congiunti ( così Cass. 2002 n. 6629; 1997 n. 3083 ) - va rilevato che la sentenza impugnata ha comunque specificamente esaminato e valutato la disponibilità degli zii paterni, configurandola come una mera dichiarazione di intenti, priva di ogni concretezza, e che nell' affermare che tutti i familiari del padre si erano totalmente disinteressati dei minori ha chiaramente escluso che anche il nonno avesse offerto di svolgere una funzione vicariante. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 25 giugno 2002. ghoille het IL-PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Пога DEPOSTATA IN GANS Oggi, - 8 AGD. 2002 IL CANCE Mari 2 ON Marie IL CANCELLIERE IA Di Nizzo Ниго 8