Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2779/02 REPUBBLICA ITALI IN NOME POPOLO IT LIAN A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3904/99 Angelo GRIECO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 6540 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 10/10/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RO IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANCINELLI 60, presso l'avvocato PROSSOMARITI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FALACE GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI MACERATA;
- intimata - avversO la sentenza n. 216/97 del Pretore di MACERATA, depositata il 23/10/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2086 udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurat ore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 23.10.1997, il Pretore di Macera- ta rigettò l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 22 della legge n.689 del 1981, da IO SI avversO l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di quella Città il 23.05.1996 e notificata il 21.06 successivo. Avverso la sentenza la SI ha proposto ricorso per cassazione, illustrato poi con memoria. Il Prefetto di Macerata non ha svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.. La sentenza del Pretore fu depositata in cancelle- e resa pubblica il 23.10.1997 e quindi il termine ria suddetto scadeva alla data del 08.12.1998, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta il 22.02.1999. Non ricorre l'ipotesi di sospensione del termine, di cui all'art. 1 del D.L. 27.10.1997 n. 364, converti- to in legge n. 534 del 1997, che ha sospeso termini scadenti tra il 26.09.1997 e il 31.03.1998 nelle regio- 2 RS.1.3404/99 ni Umbria e Marche, atteso che il termine per la propo- sizione del ricorso per cassazione scadeva in epoca successiva alla fine del periodo di sospensione legale. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. di Così deciso addì 10 ottobre 2001 nella camera consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Presidente Celentano་་་་་་་་ 1 Angelo Grieco CANCELLIERE Andrea Bi 3