Sentenza 12 febbraio 2010
Massime • 1
Risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, per induzione in errore del pubblico ufficiale redigente, il privato che renda una falsa dichiarazione assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto elemento che concorre all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni del privato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero).
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2010, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso Presidente del 12/02/2010
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 372
Dott. PALLA Stefano rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere N. 27638/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA AS N. IL 17/07/1974;
avverso la sentenza n. 4316/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA Stefano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Arrigoni A..
FATTO E DIRITTO
ED IT ricorre avverso la sentenza 27.3,09 della Corte di appello di Milano con la quale, in riforma di quella assolutoria emessa in data 23.1.07 dal G.u.p. del Tribunale di Varese, è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3-bis, (capo A), per avere compiuto atti idonei diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato dei genitori stranieri extracomunitari;
artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., comma 2,(capo B), falso ideologico per induzione per avere, mediante inganno del pubblico ufficiale, attestato falsamente al Questore della Provincia di Varese, nel nulla osta in data 14.5.05 e nel permesso di soggiorno n. H410812 rilasciato l'11.10.05 a ED CE, madre di ED IT - atti fidefacenti fino a querela di falso - la sussistenza delle condizioni di legge per il ricongiungimento familiare dei propri genitori e quindi le condizioni per il permesso di soggiorno che il predetto otteneva il 14.5.05.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 48
e 479 c.p., in relazione all'art. 521 c.p.p., dal momento che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere l'ipotesi di cui all'art.483 c.p. e trasmettere gli atti al p.m., dal momento che si trattava di un provvedimento emesso dal questore competente, di chiara natura amministrativa, consistente in una autorizzazione al ricongiungimento di familiari residenti all'estero, ed in ogni caso doveva essere esclusa l'aggravante contestata, dal momento che il nulla osta rilasciato dal questore non poteva essere annoverato tra quelli fidefacenti fino a querela di falso. Il ricorso è infondato. L'art. 483 c.p. - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. Nella specie, pertanto, del tutto correttamente è stato ritenuto il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale, in atto pubblico, nel comportamento del ED IT che ha indotto in errore il questore competente mediante la falsa attestazione, nei termini di cui all'imputazione, essendosi determinato detto pubblico ufficiale, sulla base dell'induzione consistita nel far figurare, contrariamente al vero, che ED IT non aveva fratelli e sorelle in Albania, ad emanare due provvedimenti (nulla osta al ricongiungimento familiare 14.5.05 e permesso di soggiorno 1.10.05 per ED CE) ideologicamente falsi quanto alla sussistenza delle condizioni di legge per il ricongiungimento familiare dei genitori di ED IT.
È stato quindi il questore l'autore immediato della falsità ideologica, il quale, ingannato dall'odierno ricorrente, ha dichiarato fatti diversi dal vero - e dei quali gli atti emanati erano destinati a provare la verità - della cui falsità deve appunto mediatamente risponderne, per induzione, il privato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010