Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2010, n. 11597
CASS
Sentenza 12 febbraio 2010

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Risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, per induzione in errore del pubblico ufficiale redigente, il privato che renda una falsa dichiarazione assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto elemento che concorre all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni del privato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero).

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  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2010, n. 11597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11597
Data del deposito : 12 febbraio 2010

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