Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art.568 cod.proc.pen., è tuttavia consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa al rigetto della richiesta di nomina di uno stimatore, presentata dai promissari acquirenti di beni sequestrati al promissario venditore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
1 1 42 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - 23.11.2015 dott. Paolo Antonio Bruno - Presidente - C.C. Sentenza N. 1622 dott. Alfredo Guardiano -Relatore- dott. Angelo Caputo dott. Andrea Fidanzia R.G.N. 18153/2015 dott. Roberto Amatore ha pronunziato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da CO MA, nato ad [...], 1'8.2.1964, e da IL TT, nata ad [...] il [...], avverso il decreto emesso dal tribunale di Trapani il 25.7.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del 25.5.2015, con cui il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. ; FATTO E DIRITTO 1. Con decreto emesso il 25.7.2014, il tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, in qualità di giudice delegato, conformemente al parere dell'amministratore giudiziario, rigettava "la richiesta di nomina di stimatore", presentata nell'interesse, tra gli altri, di CO MA e IL TT, quali promissari acquirenti di alcuni beni appartenenti alla promittente venditrice "Elimi costruzioni S.r.l.", riconducibile a LO TO, destinatario di misura di prevenzione patrimoniale, disponendo, nel contempo, di dare seguito alle trattive per il perfezionamento dell'acquisto, secondo la stima del valore dell'immobile effettuata dall'ing. Antonio Casto, coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, contestata dai ricorrenti.
2. Avverso il decreto innanzi indicato, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto di impugnazione, a firma del loro difensore e procuratore speciale, avv. Vincenzo De Mela, del Foro di Trapani, i suddetti CO e IL, lamentando: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;
2) violazione di legge, in relazione agli artt. 36 e 53, d.lgs. n. 159 del 2011. 4. Con memoria depositata il 9.11.2015 i ricorrenti reiterano le proprie doglianze, insistendo, inoltre, per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, da un lato esso ha per oggetto un provvedimento del tutto autonomo, che, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero, non si inserisce in alcuna sequenza procedimentale non esaurita;
dall'altro tutti i 2 provvedimenti giurisdizionali sono sottoposti al controllo di legalità, cui è preordinato l'esercizio del diritto di difesa.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, avendo ad oggetto un atto non impugnabile in questa sede di legittimità (ed, al riguardo, non può non rammentarsi il principio di diritto processuale penale, secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto contro tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma solo nei confronti di quelli per i quali tale rimedio è espressamente previsto dalla legge: cfr. artt. 568, co. 1 e 2, 606, co. 2, c.p.p.; art. 111, co. 7, Cost.). Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro di beni disposto nell'ambito di un procedimento di prevenzione, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all'art. 568, c.p.p., c.p.p. il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione. È tuttavia consentita l'opposizione allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione, per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 6.10.1998, n. 4814, rv. 212124; Cass., sez. I, 3.4.2000, n. 2498, rv. 216019; Cass., sez. V, : 23.5.2006, n. 25621, rv. 234523; Cass., sez. I, 26.5.2010, n. 23885, rv. 247950).
4. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto dei profili di colpa desumibili dalla evidente inammissibilità dei ricorsi stessi (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.11.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente Po DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 17 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise cust 4