Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
8 0.6 7 8 / 01 4 6 6 1 1 - - 1 1 REPUBBLICA IT IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20226/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Rel. Consigliere Cron. 23286 Dott. Ugo FAVARA Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 24/04/01 Consigliere ConsigliereDott. Antonio LIMONGELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORO ASSIC SA, corrente in Torino, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO RUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2001 RE IC, LU IC, LEVANTE ASSIC SPA;
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- intimati -
avversO la sentenza n. 1714/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 15/07/98 (R.G. 5049/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 5.5.97 CI Michele conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Bari OR Mi- chele e la Levante Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in lire 1.655.000, subiti a seguito di incidente stradale verificatosi in Bari in data 23.12.96. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il OR spiegando domanda riconvenzionale relativa al ri- sarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo incidente, danni che quantificava in lire 1.780.000, oltre interessi. Veniva, quindi, chiamata in causa la To- ro Ass.ni. All'esito della fase istruttoria, il Giudice di Pace di Bari con sentenza del 15.7.98 dichiarava il concorso di colpa del CI e del OR e per l'ef- fetto del risarcimento integrale del danno già liquida- to al CI, quest'ultimo in unione alla Toro Ass.ni, 2 veniva condannato al pagamento in favore del OR del- la somma complessiva di lire 1.776.846. Provvedeva sul- le spese. Motivava, tra l'altro, il decidente che sulla base delle risultanze processuali emergeva chiaramente la paritaria responsabilità dei due conducenti con conse- guente applicazione del secondo comma dell'art. 2054 CC. In effetti, affermava il Giudice di Pace, potendosi i due conducenti avvistare in tempo utile, la collisio- ne non si sarebbe verificata se entrambi avessero man- tenuto una velocità più modesta ed adeguata alla situa- zione dei luoghi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la Toro Ass.ni affidandolo ad unico motivo. Non hanno svolto difese il OR, il CI e la f Levante Ass.ni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la Toro Ass.ni, denunziata la violazione dell'art. 2054 CC, nonché la contraddittoria motivazione della sentenza su punto de- cisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e lamenta che il giudice di pace,5 dell'art. 360 cpc, dopo avere dichiarato la paritaria responsabilità dei due conducenti, ha attribuito al OR l'intero risar- 3 cimento sul rilievo che il CI era stato già risar- cito integralmente dalla compagnia di assicurazione. La doglianza è fondata. Va preliminarmente evidenziato che non eccedendosi i due milioni il giudice di pace ha deciso equitativa- mente ex art. 113 cpc. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 716/99) in detti casi il giudice di pace non deve procedere alla individuazione della norma sostanziale astrattamente applicabile né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento essendo tenuto solo all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonché a norma dell'art. 311 cpc di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali fac- ciano rinvio, giacchè in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità cosiddetta formativa o sostitutiva. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudi- ce di pace in controversie del suddetto valore sono ri- corribili dinanzi questa Corte solo per violazione del- le norme processuali ex art. 360, I comma nn. I, 2 e 4 cpc, nonché ai sensi del numero 5 dell'art. 360 citato quando l'enunciazione del criterio di equità sia infi- ciata da un vizio che attenendo ad un punto decisivo 4 della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione. E sotto tale ultimo profilo la sentenza del giudice di pace di Bari va cassata avendo il decidente, dopo avere affermato la paritaria responsabilità dei due conducenti, liquidato al OR l'intero danno sul ri- lievo che l'attore principale CI era stato già ri- sarcito integralmente dei danni subiti. Tale ragionamento tra premessa e conseguenza inte- gra palese violazione dell'art. 360 n.5 cpc vertendosi in ipotesi di insanabile contraddittorietà ed illogici- tà della motivazione. La sentenza in esame va, pertanto, annullata sul punto e rimessa per nuovo esame ad altro giudice di pa- ce, che si indica in dispositivo, che alla stregua dei predetti rilievi provvederà alla liquidazione del danno in favore del OR tenendo presente l'accertata pari- taria responsabilità nel sinistro in oggetto. Allo stesso giudice di rinvio è demandata la liqui- dazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Bari. 5 Così deciso in Roma IL CONSIGLIERE EST. CONSIGIALE. Javara il 24.4.2001 IL PRESIDENTE Auple fuckin IL CA VALETECT Giovanni Giambattista play Cancelleria -3 AGO 2001 oggi. IL CAL CELLIERE C1 Giovanni Giambattista 4 7 2 1 0 , 1 9 8 1 1 3 6