Sentenza 21 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione delle cosiddette "minimotociclette" effettuata in violazione dell'obbligo di apporre sulle stesse le avvertenze in lingua italiana sull'uso e sui rischi specifici, puntualmente precisate per questa tipologia di prodotto con provvedimento dall'Autorità amministrativa competente a norma dell'art. 107, comma secondo, lett. b) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (cosiddetto codice del consumo), integra il reato di cui all'art. 112, comma terzo, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art.12, comma primo, del D.Lgs. cit. riguardante le ipotesi di prodotti non riportanti, in forme visibili e leggibili in lingua italiana, le informazioni di carattere generale dovute ai consumatori.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2014, n. 20253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20253 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 21/02/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 539
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 23786/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/01/2012 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha condannato RI SA alla pena di 8.000,00 Euro di ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 107, comma 2, lett. b), punto 1, perché non ottemperava, quale distributore, ai provvedimenti di cui all'art. 107, comma 2, lett. b) cit., apponendo sulle minimoto le adeguate avvertenze redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, in lingua italiana, sui rischi connessi all'uso delle stesse ed i fatti commettendo nel febbraio del 2008.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, tramite il proprio difensore, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione affidando il gravame ai seguenti tre motivi con i quali deduce:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la direttiva del Ministero dello sviluppo economico in materia di minimoto imponga l'apposizione su queste ultime di avvertenze in lingua italiana, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 107, comma 2, lett. b), punto 1, (codice del consumo);
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la direttiva del Ministero dello sviluppo economico in materia di minimoto imponga l'apposizione su queste ultime di avvertenze in lingua italiana, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. b) punto 1, codice del consumo anziché ritenere configurabile la mera violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 6, comma 1, lett. f), (codice del consumo);
3) intervenuta prescrizione del reato al febbraio 2013, essendo stata la contravvenzione accertata nel febbraio del 2008. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo di gravame si assume che sul ricorrente non incombesse l'obbligo di apporre sulle minimoto le avvertenze in una determinata lingua ed in particolare nella lingua italiana.
2.1. Va precisato che le "minimoto" sono dotate di motore a combustione interna e riproducono, in scala ridotta, motociclette da corsa o da cross.
La materia è regolata da normative comunitarie e nazionali che hanno recepito i contenuti delle direttive CE sia sotto il profilo della sicurezza meccanica e motoristica che sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica. Si tratta quindi di prodotti assoggettati alla normativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, sulle "macchine" (direttiva Macchine 89/392/CE e 98/37/CE ratione temporis vigente), il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194, ed il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).
Le minimoto in questione non sono considerate giocattoli dalla normativa vigente e non possono circolare su strada o spazi pubblici. Vanno pertanto tenute distinte dalle minimoto giocattolo con motore elettrico a batteria che hanno specifiche dimensionali assai diverse e hanno limiti massimi di velocità: per i bambini al di sotto di 3 anni non possono superare la velocità massima di 8 km/h. Le minimoto con motore a combustione interna, invece, possono superare anche i 50 km/h e hanno pertanto un reale indice di pericolosità.
Per tali motivi la Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri di vietarne l'uso ai minori degli anni 14 ,prescrivendo che tale divieto di utilizzo debba essere riportato nei libretti di istruzioni o nelle avvertenze al consumatore.
Va inoltre raccomandato l'uso del casco poiché ciò rientra nelle informazioni di utilizzo e prevenzione dei rischi.
2.1.1. Ne consegue che, all'epoca dell'accertamento del reato, le minimoto erano assoggettate, per quanto qui interessa, alla direttiva 98/37/CE, c.d. "direttiva macchine" (a sua volta sostituita, ma in pacifica continuità normativa, dalla direttiva 2006/42/CE, entrata in vigore il 29 giugno 2006, con obbligo di recepimento entro il 29 giugno 2008, le cui disposizioni, ulteriormente restrittive rispetto a quelle contenute nella direttiva 98/37, erano comunque applicabili dal 29 dicembre 2009; v. Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 04/03/2009. Manesi).
Secondo il punto 1.7.4. lett. b) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE "le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione".
Le minimoto immesse nel mercato devono essere quindi corredate da un libretto di istruzioni che deve fornire le informazioni essenziali minime che hanno la duplice funzione di spiegare l'utilizzo e prevenire i rischi durante l'uso del prodotto.
Per quanto qui interessa, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 112, al comma 3, prevede: "3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 107, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), c) e d), nn. 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 Euro a 25.000 Euro".
Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 107, delineando la disciplina dei controlli, stabilisce che le amministrazioni di cui all'art. 106, comma 1 (tra cui il Ministero per lo sviluppo economico):
- controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri (comma 1);
- possono, tra l'altro, adottare talune misure espressamente indicate nella disposizione, tra cui quella, per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni, di richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile (comma 2 lett. b), punto 1);
- le misure di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 107, presente articolo possono riguardare, rispettivamente, a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio (comma 7).
Se i prodotti assoggettati al "direttiva macchine", in quanto venduti ed impiegati in Italia, devono essere corredati di istruzioni redatte in lingua italiana e, in mancanza, la traduzione può essere fatta a cura del fabbricante, del suo mandatario o di chi introduce la macchina in Italia, tuttavia, anche il distributore del prodotto, è assoggettato agli obblighi della direttiva, circa l'apposizione sul prodotto stesso delle informazioni in lingua italiana, se le amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 106, comma 1, adottino una misura in tal senso.
Il Ministero dello sviluppo economico, dettando le linee guida per il controllo del mercato relativamente al prodotto "minimotociclette" munite di motore a combustione interna, ha stabilito (il documento è stato allegato agli atti del processo ed utilizzato dal Tribunale ai fini della decisione) che la traduzione in lingua italiana delle istruzioni di cui al punto 1.7.4. lett. b) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE (c.d. direttiva macchine) è "a carico del fabbricante, del mandatario, del distributore, o della persona che introduce le istruzioni per l'uso nel paese (ad esempio, l'utilizzatore)".
Da ciò consegue, contrariamente all'assunto del ricorrente, che il distributore aveva l'obbligo, penalmente sanzionato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 112, comma 3, di apporre sulle minimoto le avvertenze in lingua italiana, provvedendo a fare eseguire la traduzione delle istruzioni presenti, come si è accertato e come lo stesso ricorrente ha allegato, in altre lingue.
2.2. Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente prospetta che, se anche la direttiva del Ministero dello sviluppo economico in materia di minimoto avesse imposto l'apposizione su queste ultime di avvertenze in lingua italiana, il Tribunale avrebbe errato nel sussumere il fatto storico nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 107, comma 2, lett. b) punto 1, codice del consumo anziché ritenere configurabile la mera violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 6, comma 1, lett. f), (codice del consumo).
Il rilievo non è corretto.
Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f), - nel prevedere il contenuto minimo delle informazioni che devono essere riportate sui prodotti o sulle confezioni destinati al consumatore stabilisce che devono essere chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative "alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto".
Peraltro, va aggiunto che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 9, comma 1, stabilisce che "tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana". Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 11, comma 1, vieta poi la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 6, 7 e 9. L'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, nel prevedere infine le sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 11, stabilisce che "fatto salvo quanto previsto nella parte 4^, titolo 2^, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11, si applica una sanzione amministrativa da 516 Euro a 25.823 Euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
Ne consegue che le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 6 e 9, - le quali dettano disposizioni sulla commercializzazione dei prodotti o delle confezioni destinati al consumatore prescrivendo, in particolare, che le istruzioni siano chiaramente visibili e leggibili nonché redatte in lingua italiana e che sono presidiate da sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto - non si trovano in rapporto di specialità con la norma incriminatrice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 112, comma 3, sia per l'espressa clausola di riserva contenuta nell'art. 12 del predetto decreto legislativo ("salvo che il fatto costituisca reato") e sia perché il fatto tipico non è il medesimo, consistendo l'illecito amministrativo nelle omissioni di carattere generale relative alle informazioni dovute ai consumatori, di cui alla parte 2^ del titolo 2^ del D.Lgs. n. 206 del 2005, e quello penale nell'inottemperanza a provvedimenti specifici emanati a norma dell'art. 107, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), c) e d), nn. 1) e 2), da parte delle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 106, comma 1, deputate alla disciplina dei controlli per rendere effettiva e concreta la tutela del consumatore in modo che i prodotti immessi sul mercato rispondano ai requisiti di massima sicurezza.
È pertanto di tutta evidenza come debba essere esclusa l'applicabilità del principio di specialità, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, con riferimento al contestato reato di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 112, comma 3, in quanto la condotta contestata non integra esclusivamente l'illecito di cui all'art. 12 del medesimo decreto, atteso che la norma sanzionatola amministrativa non risulta speciale rispetto a quella penale.
3. Quanto al terzo motivo di gravame con il quale si prospetta essere intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione) nelle more tra la sentenza di condanna e la decisione del gravame proposto avverso di essa, va segnalato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e/o di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, 22/03/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164;
nonché Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266)). Tanto sul rilievo che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio.
Ed infatti l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale (così, in termini, Sez. U., Bracale cit.).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, tenuto conto del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014