Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 2
Ai prossimi congiunti e soggetti assimilati non è dovuto, nelle indagini preliminari, l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre quando il soggetto con il quale sussistono i rapporti che potrebbero dar luogo alla suddetta facoltà non abbia ancora assunto la qualità di indagato (principio affermato, nella specie, con riguardo alla convivente di un sorvegliato speciale alla quale, in occasione di un controllo, era stato chiesto, ottenendone risposta negativa, se il sorvegliato era in casa).
In tema di testimonianza indiretta e con riguardo al divieto stabilito dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che gli "altri casi" (diversi, cioè, da quelli di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p.) nei quali, in deroga al suddetto divieto, la testimonianza indiretta è ammissibile, non possono che essere quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione, ritenuta ammissibile, di un agente di polizia giudiziaria il quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di inosservanza delle prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale, aveva riferito di aver appreso, in occasione del controllo che aveva dato luogo alla denuncia del sorvegliato, dalla di lui convivente, che il medesimo era assente dall'abitazione).
Commentari • 2
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- 2. L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2021
Cassazione penale, Sez. Un., 26 novembre 2020 (ud. 26 novembre 2020, dep. 17 marzo 2021), n. 10381 (Presidente Cassano, Relatore Fidelbo) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 384) Il fatto La Corte di appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari con cui l'imputata veniva condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti ritenuta nelle sentenze di merito – ricostruzione peraltro non oggetto di contestazione risulta che l'imputata, al fine di aiutare un conducente di un'autovettura, aveva provocato un incidente stradale in cui erano state …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2008, n. 16215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16215 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO NI - Presidente - del 30/01/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 00111
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027091/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IE N. IL 31/07/1978;
avverso SENTENZA del 27/02/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del GALATI NI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 marzo 2006, il tribunale di Avellino - sezione distaccata di Cervinara, condannava TA NI alla pena di mesi tre di arresto, ritenendolo colpevole del reato p. e p. dalla L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, per aver violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a lui imposte con decreto emesso in data 23 marzo 2001 dal Tribunale di Avellino, assentandosi dalla sua abitazione in Cervinara senza dare tempestivo avviso come prescritto dall'Autorità Giudiziaria, fatto accertato in Cervinara alle ore 21 e 23,00 del 15 novembre 2003.
Avverso tale sentenza proponeva appello il TA, e l'adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27 febbraio 2007 confermava la decisione dei giudici di primo grado, avendo ritenuto:
- quanto alla prova della responsabilità dell'imputato, che la stessa risultava pienamente integrata da quanto riferito in dibattimento dal sovrintendente Ciuffi Orazio in merito agli accertamenti espletati il 15 novembre 2003, consistiti nell'accesso per ben due volte presso l'abitazione del sorvegliato e nell'interpello della convivente, non potendo pretendersi dall'agente che costui conducesse ricerche del pervenuto, anche all'interno dell'abitazione;
- quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la pena inflitta appariva equa e proporzionata e che i numerosi precedenti penali, giustificavano in effetti la mancata concessione delle generiche;
- quanto alla richiesta di applicazione della continuazione, che la stessa risultava formulata in termini assolutamente generici, che ne impedivano l'accoglimento.
Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TA che ha svolto tre motivi di gravame. In particolare nel ricorso si deduce:
- con il primo motivo di gravame, la violazione dell'art. 521 c.p.p., avendo i giudici di appello ritenuto il ricorrente colpevole di una violazione della prescrizione di rincasare tempestivamente nella propria abitazione, laddove al TA risultava contestato un fatto del tutto diverso e cioè quello di non aver avvisato la Polizia Giudiziaria del suo protratto allontanamento da casa;
- con il secondo motivo di gravame, l'illegittima della decisione impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo fondato la pronuncia di condanna su di una errata valutazione delle risultanze probatorie, sia perché nulla era emerso in merito alla circostanza contestata, e cioè il mancato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, sia anche perché la deposizione dell'agente che aveva effettuato il controllo in merito ad una effettiva assenza dell'imputato dalla propria abitazione all'atto del controllo, aveva natura solo indiretta, essendosi il teste FF limitato a riferire quanto a lui dichiarato dalla LL, che in ragione del rapporto con l'imputato doveva essere avvertita della facoltà di astenersi dal deporre;
- con il terzo motivo di gravame, l'insufficienza della motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti genetiche, negate in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, laddove un riconoscimento dell'attenuante ben poteva avvenire in considerazione della modestia del fatto e della ridotta antigiuridicità della violazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di impugnazione prospettati in ricorso sono manifestamente infondati. Con riferimento alla prima censura, è agevole rilevare, dalla semplice lettura del capo d'imputazione riportato in sentenza, che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso al TA non è stata contestata la mera condotta omissiva di non aver comunicato all'Autorità di Polizia il suo (temporaneo) allontanamento dall'abitazione, quanto, piuttosto, di essersi allontanato, in violazione delle prescrizioni a lui imposte con il provvedimento che aveva disposto la misura della sorveglianza speciale, dalla propria abitazione in Cervinara in un orario nel quale aveva l'obbligo di soggiornarvi, senza avere dato tempestiva comunicazione della propria assenza all'Autorità di Polizia. Orbene, poiché nella contestazione, considerata nella sua interezza, risultano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, nessuna violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa può fondatamente ravvisarsi sussistere nel caso in esame.
Quanto poi alla censura in rito d'inutilizzabilità probatoria della testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. recatosi, per due volte, presso l'abitazione del TA per effettuare un controllo circa la presenza in casa del sorvegliato, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie dell'imputato (secondo la quale l'imputato non era in casa) la stessa deve ritenersi infondata.
Da un lato, si è puntualizzato in giurisprudenza che nel corso delle indagini preliminari non è dovuto l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre, a pena di nullità ex art. 199 c.p.p., comma 2, nei confronti dei prossimi congiunti di una persona che non abbia ancora assunto - come nella fattispecie in esame - la qualità dell'indagato (Cass. Sez. 1^, 19.5.1999, Femia). Ferma restando l'operatività nel presente giudizio della norma di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 5, (in materia di applicazione dei principi sul "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.), mette conto peraltro di sottolineare, conformemente a quanto già affermato da questa Corte in una fattispecie non dissimile (sentenza n. 24222 del 4/6/2002 - 24/6/2002, Rv. 221891, ric. Arici) la necessaria complementarità della disposizione dell'art. 195, comma 4, (novellato dalla L. cit. art. 4), che ha reintrodotto il divieto probatorio di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, alle altre disposizioni degli artt. 651, 357 e 512 c.p.p., resa evidente dal testuale riferimento della norma in esame alle specifiche "modalità di cui all'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b)" per l'acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni.
Di talché è vietata la testimonianza de relato di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto:
- delle sommarie informazioni assunte ex art. 351 c.p.p., dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, delle quali l'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c), prescrive la redazione di apposito verbale;
- delle sommarie informazioni rese e delle spontanee dichiarazioni ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, delle quali pure è prescritto dall'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b) la redazione del verbale;
- delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, delle quali dev'essere redatto verbale ai sensi dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a).
Risulta a questo punto chiaro il rapporto di strumentalità del ripristinato divieto probatorio con la deroga alla formazione della prova in contraddittorio consentita, per gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dall'art. 512 c.p.p., restando rigorosamente precluso il surrettizio ingresso come prova nel dibattimento, mediante la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni procedimentali del testimone, solo il contenuto di quelle dichiarazioni testimoniali documentate mediante redazione di apposito verbale, di cui sia diventata oggettivamente impossibile la ripetizione per fatti o circostanze ex ante imprevedibili, può essere recuperato mediante la lettura e l'acquisizione dell'atto del fascicolo per il dibattimento.
Il che spiega perché l'originario divieto codicistico sia stato reintrodotto solo parzialmente, aggiungendosi con la norma in esame che "negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". Se la rigorosa preclusione è posta in termini di complementarità con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e con il meccanismo di lettura dibattimentale dell'atto divenuto irripetibile, gli "altri casi" per i quali è consentita la testimonianza indiretta non possono essere che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionaiità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. La testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. deve ritenersi pertanto legittimamente assunta e probatoriamente utilizzabile a carico dell'imputato.
Risultano destituite di fondamento, altresì, le ulteriori doglianze difensive riguardanti la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione. La corte distrettuale ha infatti affermato la certa ascrivibilità dell'episodio criminoso all'imputato, valorizzando come decisive fonti di prova l'esito del controllo compiuto dall'autorità di polizia e le dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie, a cui per altro non viene opposta nessuna diversa risultanza processuale.
Ebbene questi elementi di prova, consistenti e attendibili, sono stati analiticamente verificati e valutati nel loro insieme dalla corte territoriale con rigore e correttezza, confluendo essi in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
E, poiché la motivazione risulta rispondente ai principi dettati dall'art. 192 c.p.p., il procedimento probatorio su cui poggia l'affermazione di responsabilità resiste alle censure di merito inammissibilmente formulate dal ricorrente.
Ugualmente infondato risulta, infine, il motivo di gravame relativo al diniego delle attenuanti generiche, ove si consideri il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (così ex multis Cass. sez. 2^, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, riv. 230691 ric. Alba ed altri); obbligo di motivazione che deve ritenersi certamente assolto nel caso in esame, avendo i giudici di appello ritenuto ostativa alla concessione delle attenuanti di cui trattasi, i numerosi e gravi precedenti del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008