Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9838 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 83 8 / 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORT U EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 4408/98 on26749 Dott. Donato FIGURELLI ^ Consigliere Cr Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
APRILE EMMA;
- intimata avversO la sentenza n. 268/97 del Tribunale di TRANI, depositata il 04/03/97 R.G.N.5934/94; ¡ udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio 1586 -1- TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Vincenzo NARDI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari, MM PR, già dipendente di un ente mutualistico disciolto e transitata, dal' 1.1.1981, alle dipendenze di un'unità sanitaria locale, premesso che le era stata corrisposta con ritardo, rispetto alla data del suo trasferimento, la somma dovutale a norma dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, corrispondente alla differenza tra l'indennità di anzianità maturata presso l'ente di provenienza e la somma occorrente per la ricongiunzione presso l'NA dei servizi utili a fini del nuovo regime previdenziale, conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro-Ufficio liquidazione degli enti soppressi e l'NA, chiedendone la condanna, in solido o nei limiti delle rispettive responsabilità, al pagamento degli interessi corrispettivi e della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi ex art. 1283 c.c., sulla somma ricevuta per il titolo sopra indicato. Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute. Il Ministero del Tesoro eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente, constatata la tempestività dell'adempimento dell'NA rispetto alla data in cui gli era stata trasmessa l'indennità di anzianità da parte del Ministero del Tesoro, insisteva per la sola condanna di quest'ultimo relativamente agli interessi e alla rivalutazione maturati fino alla data di trasmissione della somma all'NA. Il Pretore, disattese le eccezioni pregiudiziali, accoglieva la domanda nei confronti del solo Ministero resistente, rigettandola nei confronti dell'NA. Proposto appello da parte del solo Ministero del Tesoro, il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale pronuncia, a seguito di ricorso della lavoratrice, era annullata da questa Corte che, con la 3 sentenza 25.3.1994 n. 5630, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rinviava la causa al Tribunale di Trani. Riassunta la causa da parte della lavoratrice, si costituivano il Ministero del Tesoro e l'Inpdap, subentrato all'NA. Il Tribunale di Trani, per quanto ancora rileva, riteneva fondata la domanda proposta dalla PR nei confronti del Ministero del Tesoro, osservando che il diritto del lavoratore al versamento della eccedenza della somma trasferita all'NA rispetto a quella necessaria per la ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto si configura non come diritto ad una parte dell'indennità di anzianità accantonata, ma come diritto alla restituzione dei contributi non più necessari alla ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto e, quindi, come credito previdenziale. Pertanto il ritardato versamento all'NA di tale eccedenza da parte dell'ufficio liquidazioni determina il diritto del lavoratore nei confronti del Ministero del Tesoro alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulla relativa somma ex artt. 429 e 442 c.p.c. e di Corte cost. n. 156/1991, anche se essa gli sia stata corrisposta dall'NA nel termine allo stesso prefissato dalla legge. In particolare, il termine di decorrenza di tale accessori deve essere individuato, a norma dell'art. 1219, terzo comma, c.c., nel momento stesso del transito del lavoratore nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, in mancanza della fissazione di una diverso termine di adempimento per il Ministero e non sussistendo la necessità di determinare il silenzio rifiuto da parte dell'Amministrazione. Il Ministero del Tesoro ricorre per cassazione. L'intimata MM PR non si è costitutita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deducendosi violazione dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e degli artt. 100 e 112 c.p.c e vizio di motivazione- si lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sulla eccezione, espressamente riproposta con l'atto di appello, di difetto di legittimazione attiva del Ministero del Tesoro a contraddire in ordine a una richiesta di riconoscimento degli oneri accessori derivanti dal tardivo adempimento dell'obbligo di restituire la c.d. eccedenza contributi. Con il secondo motivo - denunciandosi violazione dell'art. 76 cit., dell'art. 1224 c.c., degli artt. 429 e 442 c.p.c - si lamenta l'infondatezza anche nel merito della decisione impugnata. Richiamati i termini della disciplina concretamente posta dal legislatore, e ricordato che il legislatore non ha posto alcun termine a carico del Ministero per gli adempimenti di sua competenza, in considerazione dell'alto numero di posizioni previdenziali e dell'incertezza esistente in ordine alla data in cui ciascun impiegato era transitato al Servizio sanitario nazionale, si sottolinea soprattutto che non è configurabile un trattamento accessorio in assenza di un diritto di credito pienamente maturatosi, in base all'effettuazione dei necessari conteggi da parte dell'NA, Istituto peraltro costituito in mora ex lege solo dopo il decorso del termine di un anno dal ricevimento dei contributi accantonati, costituente lo spatium deliberandi il cui decorso è necessario, secondo Corte cost. n. 156/1991, per il sorgere del diritto agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. -Con il terzo motivo - deducendosi violazione dell'art. 1283 c.c. – si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto agli interessi anatocistici trascurando che gli stessi decorrono dalla domanda giudiziale e non 5 dal momento in cui si è maturata l'obbligazione relativa alla prestazione principale. E' opportuno premettere che sulla questione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, che appartiene al novero di quelle rilevabili anche d'ufficio in ogni grado del giudizio, non si è formato il giudicato, poiché la sentenza di primo grado, peraltro assorbita dalla sentenza d'appello dichiarativa del difetto di giurisdizione, era stata appellata da detto Ministero anche su tale punto. Nel merito, la relativa problematica è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, per la risoluzione di in contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 1550 del 5 febbraio 2002, sulla base di un ampio esame della normativa che ha dato luogo al contenzioso in materia, nonché dei pertinenti principi di carattere generale, ha rilevato che, in base al sistema risultante dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unità sanitarie locali, per ottenere il pagamento -della c.d. eccedenza contributi evidenziata dai conteggi effettuati dall'NA (ora dall'Inpdap) sulla somma allo stesso versata dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, a titolo di indennità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto –, oppure per conseguire gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel relativo pagamento, passivamente legittimato è sempre l'NA (ora l'Inpdap) e non il Ministero del Tesoro, dovendo l'attribuzione della legittimazione essere collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineato dalla fattispecie astratta prevista 6 dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dalla addebitabilità del ritardo all'uno o all'altro soggetto. In adesione a questo principio di diritto, deve accogliersi il primo motivo, restando assorbiti gli altri. La causa può essere decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Deve dunque rigettarsi la domanda proposta dalla MM PR contro il Ministero del Tesoro, per difetto di legittimazione passiva. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta da PR MM nei confronti del Ministero del Tesoro;
compensa le spese dell'intero giudizio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Niſen ſeriſions. Sa no Tele S elle е CAND 1 SERE Thanelle 56106 I liveONCELLE D , 3 O 1 L A Cuere . L S T S O A R B T A I , ' D L A L S A E 1 E T D P 9 S S - I O I 8 S P - N N 7 M G E 1 I S O I A E A D A G D E G O E T , O T N T L O I E R R S T I A E S I L D L G O E E R 7 D