Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10896 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
08 9 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5600/00 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere 28502 Cron. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep.2782 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 27/02/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE AMBA SRL, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra NZ AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studia. dal Sig. LORENZONI, giusta delega in atti;
per diritti € 1.55 il 2.5 LUG. 2002. ricorrente IL CANCELLIERE
contro
OTTICA MODERNA SRL, con sede in Busto Arsizio, in 0,77 11500 CANCELLERIA persona del legale rappresentante temporepro Sig. 2002 AT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 538 CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO 1 F812154 BENUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO MURDOLO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 720/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, emessa il 07/05/98 e depositata il 25/06/99 (R.G. 11/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito l'Avvocato Claudio BENUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DL PROCESSO Con ricorso del 12.12.97 l'immobiliare MB chiede- al Pretore di Busto Arsizio la declaratoria di in- va sussistenza del diritto a percepire la indennità di av- viamento da parte della SOC. TT DE non avendo quest'ultima subito alcun danno per il rilascio dei lo- cali essendosi trasferita a poca distanza. Radicatosi il contraddittorio, la SOC. TT DE chiedeva in riconvenzionale il pagamento della indennità di avvia- mento determinata in lire 27.486.990, pari a 18 mensi- lità di canoni. 2 I l Pretore con sentenza del 16.7.98 condannava l'immobiliare MB al pagamento della somma richiesta. A seguito di impugnazione della soccombente SOC. MB, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava il grava- me condannando l'appellante al pagamento delle spese. Motivava, tra l'altro, il giudice di appello che la richiesta dell'appellante, che il diritto alla indenni- tà divenisse esigibile solo dopo il rilascio dei loca- li, doveva considerarsi nuova, in quanto proposta solo nelle note conclusive del 3.7.98 non essendovi traccia nel ricorso introduttivo, onde ritualmente il Pretore non l'aveva esaminata stante anche la non autorizzazio- ne del giudice sulla modifica della domanda ex artt. 420 e- 447 bis cpc. Il Tribunale, di poi, evidenziava che comunque la soc. MB era stata invitata a presentarsi per il riti- ro delle chiavi e per la contestuale corresponsione della indennità a tanto, però, non ottemperando il che legittimava il rifiuto di restituzione dell'immobi- le stante il diritto di ritenzione riconosciuto al con- duttore. L'immobile, in seguito, veniva tuttavia, con- segnato contestualmente al pagamento della indennità. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la SOC. MB affidandolo ad unico articolato motivo sostenuto da memoria. 3 Ha resistito con controricorso la SOC. TT Mo- derna. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato mezzo di annullamento la SOC. MB, denunziata la violazione degli artt.36, 69 della 1. 392/78 1590, 1176, 1218 cc., nonché la insuf- ficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la- menta che il Tribunale di Busto Arsizio abbia erronea- mente affermato che vi era stata rinuncia di essa ri- corrente alla domanda di pagamento della indennità di avviamento. Deduce, altresì, la ricorrente che era sta- ta male invocata dai giudici di seconde cure una "mutatio libelli" non essendovi traccia nel ricorso in- troduttivo di quanto richiesto dalla locatrice con l'appello. Assume, infine, la ricorrente che la locatrice ha diritto di rifiutare la consegna dei vani nel caso in cui il conduttore non abbia adempiuto all'obbligo con- trattuale di provvedere alle riparazione eccedenti la ordinaria manutenzione. La censura va disattesa. Sotto il primo profilo va osservato che la soc. Am- ba nell'atto di appello, che questa Corte può esaminare attesa la natura dell'errore denunciato, ha richiesto 4 che la indennità di avviamento venga dichiarata esigi- bile solo al rilascio dell'immobile o, comunque, suc- cessivamente alla messa in mora del locatore. E', per- tanto, evidente che l'appellante MB non aveva conte- stato il diritto della soc. ottica DE alla inden- nità di avviamento nella misura determinata dal Preto- re, onde correttamente i giudici di appello hanno con- siderato il punto coperto dal giudicato. Sotto il secondo profilo va Osservato che la ri- chiesta di considerare esigibile la indennità di avvia- mento al rilascio dei locali о comunque dopo la messa in mora della locatrice è stata irritualmente introdot- ta nel giudizio di secondo grado non essendovi traccia di quanto precede nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Peraltro, il Tribunale ha evidenziato che, nella specie, la soc. MB era stata espressamente invitata dalla conduttrice a presentarsi presso i loca- li per la consegna delle chiavi e per la contestuale corresponsione della indennità per la perdita dell'av- viamento commerciale, quindi la stessa era stata rego- larmente costituita in mora, onde era privo di giusti- ficazione il rifiuto del pagamento della somma dovuta alla conduttrice. Sotto il terzo profilo si osserva che la questione attinente il ripristino dei locali è inammissibile per- 5 ché introduce in questa sede un punto di decisione non oggetto di esame nella fase di merito. Conclusivamente, la sentenza impugnata, in quanto correttamente ed adeguatamente motivata, si sottrae ad ogni censura. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio del giudice di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- 1097/29/11 sazione. 456T 20,66 07. 14977 Così deciso in Roma il 27.2.02 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 8067 1200 Lincives 161,77Velofientia 2√29 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 25.07.0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 23-1.2012 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n. 3392 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6