Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.r.l. MAGLIFICIO BER.GA, con sede a Camisano Vicentino, in persona del legale rappresentante DO Boccaletti, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo, del foro di Vicenza, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1126 del 15 luglio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza n. 1010 del 2 aprile 1996, il Tribunale di Venezia condannava la convenuta Amministrazione delle finanze dello Stato a rimborsare all'attrice s.r.l. MAGLIFICIO BER.GA la somma di L. 13 milioni, oltre gli interessi legali dalla domanda (proposta con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995) al saldo (affermando trattarsi di indebito percepito in buona fede), dalla società indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1989 al 1992 (L. 2,5 milioni nel 1989; L. 3,5 milioni per ciascun anno dal 1990 al 1992), prevista dalla tariffa allegata al d.P.R. n, 641 del 1972, e ritenuta dal giudice in contrasto con l'ordinamento comunitario (artt. 10 e 12 della direttiva del consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE); rigettava, invece, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, la domanda di rimborso relativa agli anni precedenti;
condannava, infine, la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite.
2. - Avverso la predetta sentenza, interponeva appello principale il Ministero delle finanze, il quale, in primo luogo, ribadiva la già sollevata eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito;
in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità, improponibilità e decadenza dell'azione, ai sensi del d.p.R. n. 641 del 1972; in terzo luogo, affermava la compatibilità della tassa con l'ordinamento comunitario;
in quarto luogo, censurava sia l'immotivato ed erroneo assunto del tribunale che la tassa eccedesse il costo del servizio, sia, comunque, la pronunciata condanna alla restituzione dell'intero tributo;
in quinto luogo, eccepiva l'inammissibilità della domanda per l'inesistenza del mandato alla lite del difensore avversario, sin dal giudizio di primo grado.
La società proponeva appello incidentale, chiedendo che la decorrenza degli interessi venisse fissata dal giorno dei pagamenti o, in subordine, dal giorno di presentazione delle istanze amministrative di rimborso, dovendosi ritenere che gli interessi fossero dovuti dalla messa in mora per la restituzione dell'indebito oggettivo, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio (in luogo della compensazione che asseriva essere stata disposta dal primo giudice).
3. - Con sentenza n. 1126, depositata in data 15 luglio 1999, non notificata, la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sugli appelli, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di carenza della procura alla lite (rilasciata su foglio separato spillato all'atto di citazione, in modo consentito dalla l. n. 141 del 1997) e di incompetenza territoriale e di inammissibilità od improponibilità della domanda, affermava l'applicabilità alla fattispecie, quale ius superveniens, dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998, in relazione al quale dichiarava che erano manifestamente infondate le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, in ordine alla sua efficacia retroattiva, in riferimento all'art. 3 Cost. - trattandosi di non irragionevole ed insindacabile scelta discrezionale del legislatore - ed in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - incidendo la legge su situazioni non ancora definitive -. Su
tale premessa, la Corte territoriale affermava che lo stesso articolo di legge non era in contrasto con la normativa comunitaria, ne' per la misura delle tasse retroattivamente e forfetariamente determinata - costituendo, queste, solo diritti a carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva del Consiglio n. 335 del 17 luglio 1969 -, ne' per la misura e decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare -trattandosi di disciplina applicabile ad indebiti tributari "fondati su diritto interno" e non già su diritto comunitario, con conseguente rispetto del principio di equivalenza nella ripetizione dei due tipi di indebito -. Tuttavia, in ordine a quest'ultimo punto, la Corte territoriale manteneva ugualmente ferma la misura e la decorrenza degli interessi stabilita dal primo giudice, asserendo trattarsi di pronuncia non impugnata (perché la richiesta di applicazione, al riguardo, della l. n. 29 del 1961 era stata avanzata dall'appellante principale solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, perciò, tardivamente) e comparativamente più favorevole all'appellante incidentale, rispetto all'applicazione - nella sua interezza - dello ius superveniens. Il giudice di appello riteneva, poi, applicabile anche all'azione di ripetizione in esame l'istituto della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, già riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 3458 del 1996) e comunitaria (Corte di giustizia CE 15 settembre 1998, in causa C-260/96), come successivamente ribadito dal citato art. 11, comma 2^, della l. n, 448 del 1998. Affermava, altresì, sia pure implicitamente, la natura ricettizia dell'istanza di rimborso, così che non alla data di spedizione postale, ma alla data della ricezione del plico da parte del destinatario doveva farsi riferimento, ai fini del controllo della tempestività della domanda di rimborso.
Per l'effetto, accoglieva parzialmente l'appello principale, riducendo la condanna a L. 6,2 milioni, pari alla differenza tra quanto versato dalla contribuente per il 1991 ed il 1992 (L. 3,5 milioni X 2 = L. 7 milioni, in relazione a versamenti effettuati, rispettivamente, il 28 giugno 1991 ed il 29 giugno 1992, con richieste di rimborso pervenute all'amministrazione il 1^ luglio 1993 ed il 29 luglio 1993) e quanto dovuto in base alla l. n. 448 del 1998 per lo stesso periodo (L. 400.000 per ciascuno dei due anni), data la rilevata tardività (con conseguente decadenza dall'azione di ripetizione) delle domande di rimborso in via amministrativa relative agli anni dal 1989 al 1990 (presentate oltre un triennio dopo il pagamento: cioè, pervenute alla destinataria Intendenza di finanza di Vicenza il 1^ luglio 1993, per i versamenti del 19 dicembre 1988 e 25 gennaio 1989, relativi al 1989, e per il versamento del 29 giugno 1990, relativo al 1990). Compensava, infine, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando così integralmente assorbito l'appello incidentale.
4. - Avverso tale sentenza, non notificata, la s.r.l. propone ricorso per Cassazione (notificato il 26 luglio 2000 e depositato il 25 agosto 2000), articolato in sette motivi (di cui il penultimo consistente nell'istanza a questa Corte di rimettere questione pregiudiziale alla Corte di giustizia CE).
5. - Il Ministero delle finanze resiste con controricorso notificato il 4 settembre 2000 e depositato il 15 successivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente denuncia, con il primo mezzo di impugnazione, la violazione di legge (artt. 11 e 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, 2 del d.P.R. n. 1199 del 1971), nonché la carente motivazione della sentenza, deducendo che, per la tempestività delle domande di rimborso in via amministrativa, ai fini del controllo del rispetto del termine decadenziale triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, si deve aver riguardo non già (come erroneamente ed immotivatamente ritenuto dal giudice di appello) alla data di ricezione del plico postale, ma alla data di spedizione a mezzo posta della richiesta. Da tale assunto (motivato in base alla lettera dell'art. 11 del d.P.R. n. 641 del 1972; in base al rilievo che la spedizione a mezzo posta integra il "compimento dell'atto" impeditivo della decadenza, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ.; in base all'analogia con la disciplina dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1199 del 1971, avente valenza generale ed omogeneizzante, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 170 del 1971 e 121 del 1985) la s.r.l. fa derivare la tempestività - negata dal giudice di appello - dell'istanza di rimborso di L. 3,5 milioni, presentata, per l'annualità del 1990, con spedizione postale in data 29 giugno 1993 (a fronte di un versamento effettuato il 29 giugno 1990 e con plico postale ricevuto dal destinatario il 1^ luglio 1993).
Il controricorrente oppone l'inconferenza delle norme ex adverso invocate e sottolinea che dalla natura ricettizia della domanda di rimborso discende la necessità della sua tempestiva ricezione da parte del destinatario, al fine di impedire la decadenza triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972. 2. - Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.
2.1. - Questa Corte ha più volte stabilito che, in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, la relativa istanza va considerata tempestiva ove sia spedita a mezzo del servizio postale nel termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, restando irrilevante la circostanza che essa sia pervenuta al destinatario dopo la scadenza del termine suddetto. Ciò costituisce corollario del principio generale secondo cui gli atti impeditivi della decadenza, concretandosi nel comportamento tipico previsto dalla legge (o dal contratto: v. art. 2966 cod. civ.), debbono poter essere ricondotti, di massima, nella sfera di disponibilità e di controllo del titolare del diritto onerato della loro realizzazione: il mancato compimento dell'atto, infatti, produce conseguenze sfavorevoli a carico di quest'ultimo e non del destinatario di quell'atto, così che, sotto il profilo temporale, deve aversi riguardo alla sfera del comportamento (tipico) del primo e non alle conseguenze successivamente prodotte da quel comportamento nella sfera del secondo. Del resto, dalla speciale disciplina dei rimborsi dei tributi risulta che la data di spedizione postale "vale quale data di presentazione" (art. 11, comma 2^, del d.P.R. n. 641 del 1972). Sotto questo (limitato) profilo la domanda di rimborso può anche definirsi "non ricettizia", restando però inteso che, per produrre effetti per il destinatario, ne è pur sempre necessaria la ricezione (da provarsi, in caso di contestazione, dal mittente): la domanda, perciò, può anche definirsi "ricettizia", in questo diverso e più generale profilo.
Per tali conclusioni (che hanno superato, con orientamento ormai consolidato, l'opposta tesi espressa, ad esempio, da Cass., n. 12025 del 1999), v., ex multis, Cass., n. 11973 del 1999; n. 1691 del 2000;
nn. 11362 e 11463 del 2001; nn. 7207, 8012, 9311 e 9450 del 2003. 2.2. - Nella specie, la spedizione postale della richiesta di rimborso per il 1990 (in data 29 giugno 1993) risulta tempestiva in rapporto al termine decadenziale triennale decorrente dalla data del pagamento del tributo (29 giugno 1990), a nulla rilevando che il plico postale sia stato ricevuto dall'ufficio destinatario solo dopo il decorso del termine (il 1^ luglio 1993). Ne consegue che la condanna alla restituzione deve comprendere anche la somma di L. 3,5 milioni, relativa al 1990.
3. - La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, si duole (deducendo violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario) che la Corte di appello abbia ritenuto non contrastante con il diritto comunitario, attribuendole un carattere remunerativo, la tassa annuale di iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, prevista (in via retroattiva) dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998. Secondo la s.r.l. (che invoca l'autorità di Cass., n. 7176 del 1999, la quale, a sua volta, richiama Cass., n. 3458 del 1996), la pronuncia si porrebbe in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, perché non vi sarebbero costi in caso di mancata iscrizione di atti, mentre, in caso di iscrizione, il tributo si cumulerebbe irragionevolmente con i diritti di cancelleria richiesti per l'iscrizione, il deposito e l'ispezione degli atti nel registro delle imprese.
Il Ministero replica adducendo la compatibilità dello ius superveniens in discorso con la direttiva comunitaria citata, poiché le tasse in esso previste costituirebbero solo (consentiti) diritti a carattere remuneratorio, stabiliti in via forfetaria, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della corte di giustizia CE. 4. - Anche tale censura è fondata ed il motivo di ricorso va accolto.
4.1. - Le tasse di concessione governativa annuali, retroattivamente istituite in misura forfetaria, per gli anni per cui è causa, dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998 (di asserita interpretazione autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427 del 1993, il quale aveva modificato l'art. 4 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative), sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, con accertamento riservato ai giudici nazionali, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza (cioè:
a.- con calcolo anche forfetario, ma posto in relazione al solo costo dell'operazione di cui costituisce corrispettivo, così che non sarebbe sufficiente - secondo quanto rilevato anche dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C 71/91 e C-178/91 - una relazione con l'insieme dei costi di gestione e di investimento del servizio incaricato dell'operazione; b. - con calcolo - anche forfetario ed a tempo indeterminato, purché venga assicurato, ad intervalli regolari, che non si superi l'entità del costo medio delle operazioni - "del solo costo delle formalità e delle spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, eventualmente tenendo conto di altri diritti versati parallelamente ed intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio: ciò pur essendo consentito differenziare l'importo in ragione della forma giuridica della società e considerare l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili: nello stesso senso vedi anche la sentenza della Corte di giustizia CE del 2 dicembre 1997, in causa C-188/95). Non sussiste, dunque, un'incompatibilità a priori di simili tasse con l'ordinamento comunitario, purché sia accertata dal giudice la loro remuneratività (con onere probatorio, deve qui soggiungersi, a carico dell'Amministrazione finanziaria, data la prossimità di questa alla materia probatoria ed essendo la predetta remuneratività un elemento costitutivo della pretesa tributaria). 4.2. - Il giudice di appello ha attribuito carattere remunerativo alla tassa annuale fissata retroattivamente, in misura forfetaria, dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, senza indicare compiutamente le ragioni di tale ritenuta remuneratività e limitandosi ad affermare che la determinazione legislativa del tributo non è irragionevole in relazione ai costi del servizio reso (iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio". In particolare, nella sentenza non sono indicate ed accertate le concrete condizioni richieste dalla giurisprudenza comunitaria per giustificare l'applicazione, nella fattispecie, della normativa sopra citata e non è considerato neppure che è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare la ricorrenza di tali condizioni e la ragionevolezza della misura della tassa.
Al di là di una mera insufficienza motivazionale (peraltro non censurata dalla ricorrente), la Corte territoriale, facendo riferimento solo in astratto al criterio del costo (oltre che del tipo di società) tradisce l'implicito ed erroneo assunto che la legge, in quanto tale ed indipendentemente da ogni riscontro, preveda una tassa strettamente e ragionevolmente remunerativa. 4.3. - Viceversa, questa Corte ha più volte rilevato che il citato art. 11, in parte qua, si pone in contrasto con la normativa comunitaria, perché la tassa forfetaria retroattiva non può annoverarsi tra i diritti di carattere remunerativo, non essendo connessa in alcun modo al costo del servizio, tanto che è dovuta indipendentemente dall'effettiva iscrizione di atti e si cumula con i diritti di cancelleria previsti per il deposito, l'iscrizione e l'ispezione degli atti medesimi (all'epoca non era stato ancora istituito il registro delle imprese, transitoriamente surrogato dai registri di cancelleria del tribunale).
È ben vero che, come ha rilevato la Corte di giustizia CE con la citata sentenza del 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, il solo fatto che siano parallelamente riscossi diritti di cancelleria per le stesse iscrizioni nel registro delle imprese costituenti 11 presupposto delle tasse in discorso è insufficiente per negare a queste ultime la natura dei diritti a carattere remunerativo di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE. Tuttavia tale elemento,
posto in relazione all'altro sopra indicato ed alla circostanza che l'ammontare delle tasse annuali (il quale, oltretutto è di misura prossima a quella dell'iscrizione iniziale dell'atto costitutivo, che richiede, come è noto, costi assai maggiori) non risulta collegato, nella legge (e neppure nei lavori preparatori), ad alcun concreto indice del costo della formalità, induce ad escludere già in astratto la compatibilità di tali tasse con l'ordinamento comunitario, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente non applicazione del citato art. 11 della l. n. 448 del 1998 (v., per tale esito interpretativo, tra le molte, Cass., n. 7176
del 1999; nn. 14064 e 15081 del 2001; nn. 7207 e 9450 del 2003). 4.4. - La mancata osservanza di tali principi da parte del giudice di appello, che ha, invece, ritenuto di far applicazione dello ius superveniens in esame, comporta la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.
5. - Con il terzo motivo di ricorso (sotto il profilo della violazione di legge;
dell'inammissibilità dell'applicazione dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998; della pronuncia su domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere, con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la ricorrente deduce che alla detrazione di L. 400.000 per ciascuno dei due anni (1991 e 1992) operata dal giudice di appello rispetto alle somme pagate dalla s.r.l. non corrisponde alcuna autonoma domanda riconvenzionale da parte dell'amministrazione finanziaria. Di qui la denunciata illegittimità della decisione impugnata. 6. - Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del secondo, comportante la non applicazione delle predette tasse retroattive forfetarie.
7. - Con il quarto motivo di ricorso, la s.r.l. lamenta (denunciando violazione di legge, violazione del giudicato interno e contraddittorietà di motivazione) che la Corte di appello abbia applicato l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 anche con riferimento alla misura del tasso degli interessi (2,5%) sulla somma da rimborsare, nonostante la mancata impugnazione da parte dell'appellante principale (come contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso giudice di secondo grado) del capo della sentenza del Tribunale recante la condanna alla corresponsione degli interessi nella misura legale, con conseguente formazione del giudicato, non impedito dall'impugnazione incidentale sul diverso punto della decorrenza degli interessi.
Il Ministero controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo, per carenza di interesse, non avendo il giudice di appello ritenuto di applicare il tasso di interesse previsto dall'art. 11 della l. n, 448 del 1998 (tasso legale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge: 2,5% al 1^ gennaio 1999). 8. - L'eccezione del controricorrente è fondata: la censura prospettata dalla ricorrente è inammissibile, perché, contrariamente a quanto da questa affermato, la Corte territoriale ha riconosciuto, proprio in virtù di un accertato giudicato interno sulla misura degli interessi, gli interessi legali sulle somme da restituire.
In particolare, il giudice di appello (pur se non del tutto coerentemente con il precedente rilievo di un giudicato interno) ha espressamente dichiarato di non applicare d'ufficio la disciplina relativa agli interessi stabilita dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, perché questa sarebbe stata comparativamente più sfavorevole all'appellante incidentale di quella risultante dalla sentenza di primo grado e non impugnata dall'appellante principale. Deve perciò constatarsi che l'interpretazione della sentenza da cui muove la ricorrente è palesemente infondata e che manca il requisito della soccombenza sul capo di sentenza impugnato, con correlativa carenza di interesse all'impugnazione.
9. - La società deduce, subordinatamente al mancato accoglimento del quarto motivo, come quinto motivo di ricorso, la violazione dei principi del diritto comunitario, quanto alla determinazione del tasso di interesse nella misura prevista dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998. Secondo la ricorrente, contrariamente alle affermazioni del giudice di appello, il citato art. 11 non ha l'effetto di ricondurre un indebito comunitario alla categoria di indebito nazionale. Occorreva, pertanto, rispettare il principio di equivalenza (quanto a misura e decorrenza degli interessi) tra rimborsi derivanti da azioni fondate sul diritto interno, da un lato, e da azioni fondate sul diritto comunitario, dall'altro (Corte di giustizia CE, sentenze 21 maggio 1976 in causa C-26/74, 12 giugno 1980 in causa C-130/79, 15 settembre 1998 in causa C-279/96): viceversa, nella specie, con la legge n. 448 del 1998, tale parità di trattamento non è stata rispettata.
10. - La doglianza presuppone, al pari del quarto motivo di ricorso, l'applicazione, con la sentenza impugnata, degli interessi di cui all'art. 11 della l. n. 448 del 1998. L'erroneità di tale presupposizione, già sopra rilevata, comporta l'inammissibilità anche di questo motivo di ricorso, non risultando una discriminazione negativa dei rimborsi fondati sul diritto comunitario. 11. - Resta, infine, assorbita l'istanza della s.r.l. (prospettata come sesto motivo di ricorso) di rimettere la questione della compatibilità con l'ordinamento comunitario dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998 alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE. L'istanza implica, infatti, che si ritenga applicabile, nella specie, tale norma, mentre si è sopra esclusa siffatta evenienza.
12. - Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, la società lamenta, "a mero scopo cautelare", la mancata pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento agli interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero, in subordine, dal giorno di presentazione delle istanze di rimborso in via amministrativa, con applicazione dell'art. 5 della l. n. 29 del 1969 e successive modificazioni ("violazione di legge, omessa pronuncia su una domanda proposta, art. 5 l. n. 29 del 1961"). Il controricorrente obietta che la stessa ricorrente ha accettato, non impugnandola, la qualificazione del primo giudice, confermata in appello, di indebito oggettivo connotato da buona fede dell'accipiens, con conseguente necessità che gli interessi legali decorrano dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.. 13. - La doglianza è parzialmente fondata.
13.1. - Non sussiste la dedotta omissione di pronuncia: il giudice di appello, infatti, ha espressamente statuito sul punto della (misura e della) decorrenza degli interessi legali, mantenendo ferma la statuizione del primo giudice (che aveva fatto riferimento alla domanda giudiziale) e motivando tale decisione sia con la formazione di un giudicato interno, sia (con una qualche incoerenza) con la disapplicazione, perché più sfavorevole alla contribuente, del regime degli interessi di cui alla l. n. 448 del 1998. 13.2. - È invece fondata, nei limiti di cui infra, la censura di violazione di legge: benché la società avesse invocato, con l'appello incidentale, l'applicazione di interessi moratori con decorrenza dal pagamento del tributo indebito o dalla presentazione della domanda in via amministrativa di rimborso, e pur non essendosi, perciò formato alcun giudicato interno sul punto, il giudice di secondo grado non ha applicato gli interessi legali previsti per tali fattispecie dall'art. 5 della l. n. 29 del 1961, con le decorrenze e le misure da tale norma previste.
13.2.1. - Va subito precisato che non poteva e non può essere applicato il regime degli interessi di cui all'art. 11 della l. n. 448 del 1998. Infatti, con riguardo agli interessi previsti specificamente per il rimborso delle tasse annuali di concessione governativa sulle società (come si è visto sopra, illegittime perché in contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE), l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano,
data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento (in peius) tra ipotesi di rimborso di tributi illegittimi per rimborso di tributi illegittimi per violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale. In riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, la citata sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002 ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. A tale decisione questa Corte si è, del resto, già adeguata in svariate pronunce (Cass., nn. 7207, 7236, 7682 e 8012 del 2003). 13.2.2. - Doveva, invece, il giudice utilizzare la norma specificamente dettata dalla legge italiana per siffatte fattispecie. Come già rilevato da questa Corte (v., per tutte, Cass., n. 8651 del 1998, nn. 7207, 7236, 7682 e 8012 del 2003), e come sostenuto anche dalla società (implicitamente) con l'appello incidentale (in cui si menzionano interessi legali moratori), nonché (esplicitamente) con il motivo di ricorso in esame, nei casi come quello di specie debbono, infatti, applicarsi gli interessi di cui agli artt. 5 ed 1 della l. n. 29 del 1961 (e successive modificazioni), quale interpretata autenticamente dall'art. unico della l. n. 147 del 1962, appositamente fissati dalla legge per l'ipotesi di restituzione di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria: tanto più che tale norma, di efficacia generale, non distinguendo tra tipi di indebito tributario, rispetta il principio di equivalenza richiamato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie. Dall'applicazione di questa normativa discende (art. 5) che "spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. la decorrere dalla data della domanda di rimborso", per ogni semestre compiuto (3%, originariamente, dal 1 6 marzo 1961; 6%, in base all'art. 1 della l. n. 130 del 1978, dal 28 aprile 1978; 4, 5%, in base all'art. 7, comma 4^, della l. n. 67 del 1988, dal 1^ gennaio 1988; 3%, in base all'art. 13, comma 2^, del d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 1994, dal 1^ gennaio 1994; 2, 5%, in base all'art. 3, comma 141^, della l. n. 662 del 1996, dal 1^ gennaio 1997): sono questi, in relazione alla fattispecie di causa, gli interessi "legali". 13.2.3. - Gli interessi conteggiabili a favore della ricorrente sono, per quanto sopra rilevato, quelli di cui agli artt. 5 ed 1 della l. n. 29 del 1961 e successive modificazioni, con decorrenza, perciò,
in base all'art. 5, dalla "domanda di rimborso" (e non dai singoli pagamenti: v. Cass. n. 8651 del 1998, n. 12025 del 1999). In ordine all'individuazione del momento in cui si ritiene sussistere tale "domanda" (che ben può consistere nella domanda proposta in via amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972: v. Cass., n. 1837 del 2000), secondo un primo orientamento, si è ritenuto di far riferimento alla data di spedizione postale della domanda e non alla data di ricezione del plico da parte dell'ufficio tributario. A tale conclusione si è giunti sulla base di due argomentazioni: a) in base alla asserita correlazione tra l'atto impeditivo della decadenza, identificato pacificamente con la spedizione postale della richiesta, indipendentemente dal momento della sua ricezione (v. supra, ai pp. 1. - e 2. -), e l'effetto di tale atto di far decorrere gli interessi sulle somme da rimborsare (Cass., n. 945 del 2003); b) in base alla specialità della disciplina dei rimborsi di tali tributi, da cui risulta che la data di spedizione postale "vale quale data di presentazione" (art, 11, comma 2^, del d.P.R. n. 641 del 1972) e che sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza" (art. 11, comma 3^, della l. n. 448 del 1998).
Un secondo orientamento, viceversa, privilegia, ai fini della decorrenza degli interessi, il momento della ricezione del plico postale contenente la richiesta di rimborso.
Questo Collegio ritiene preferibile tale ultima soluzione. Occorre innanzitutto negare che l'atto impeditivo della decadenza consistente in una richiesta inviata a mezzo posta abbia necessariamente effetto contemporaneo nella sfera del titolare del diritto mittente e nella sfera del destinatario della richiesta. Proprio la possibile scissione temporale dei due effetti è alla base del riconoscimento della spedizione postale come atto impeditivo della decadenza (v., supra, p. 2). È noto, poi, che la Corte costituzionale, a proposito del momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta e delle notificazioni all'estero (con ragionamento evidentemente e perfettamente estensibile anche alla fattispecie in esame) ha sottolineato che occorre bilanciare le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato, con effetto di decadenza, l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, perché consistente in un'attività riferibile a soggetti diversi, che perciò resta estranea alla sua sfera di disponibilità: occorre perciò collegare gli effetti impeditivi della decadenza per il notificante (nella specie, per il mittente postale della domanda di rimborso in via amministrativa) al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e non alla successiva attività di altri soggetti (nella specie, l'amministrazione postale) sottratta alla sua sfera di controllo e di disponibilità; fermo restando, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo alla data della ricezione dell'atto, con conseguente decorrenza da questa data di qualsiasi termine a lui imposto (v. Corte cost., n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002). Analogo bilanciamento va effettuato nella specie tra l'interesse di chi propone la domanda di rimborso e chi ne è il destinatario. Al riguardo, va subito rilevato che nella specie non si è in presenza degli interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 cod. civ., perché è sicuramente esclusa dall'art. 5 della l. n. 29 del 1961 la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, ricollegata invece al ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione. Ne deriva che il bilanciamento suddetto (tra l'interesse del creditore a non subire un danno, sia nella integrazione di un effetto decadenziale, sia nella decorrenza degli interessi, a causa dei ritardi dell'amministrazione postale, e l'interesse del debitore a non subire il danno a lui non imputabile del pagamento degli interessi per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di rimborso e la ricezione di questa) è risolto dallo stesso ordinamento (quale configurato anche dalle pronunce della corte costituzionale) nel senso, da un lato, della rilevanza della data di spedizione solo ai fini della decadenza, e, dall'altro, della rilevanza della ricezione dell'atto ai fini degli interessi sul ritardo nel rimborso. La stessa nozione di ritardo imputabile, a seguito di "domanda", presuppone, infatti, che l'obbligo sia stato fatto valere con richiesta ricettizia, cioè partecipata al debitore. Occorre, poi, negare la fondatezza anche dell'altra argomentazione addotta dall'orientamento giurisprudenziale che qui non si condivide:
in realtà la normativa speciale non impone affatto di far decorrere gli interessi dalla spedizione della richiesta.
L'art. 11 della l. n. 448 del 1998, per la sua contrarietà all'ordinamento comunitario, non è applicabile nella specie, neppure in riferimento alla misura e decorrenza degli interessi, così che non può invocarsi la disposizione in esso contenuta relativa alla decorrenza degli interessi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, qualunque senso si voglia attribuire alla parola "presentazione".
Gli artt. 11 e 13, comma 2^, del d.P.R. n. 641 del 1972 (allorché dispongono che la data di spedizione postale della domanda vale come data di presentazione e che il contribuente "può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa dalla data di comunicazione del rifiuto stesso") fanno evidente riferimento agli effetti di decadenza dall'azione di ripetizione e non menzionano affatto effetti in ordine alla produzione di interessi.
Oltre a ciò, la l. n. 29 del 1961 (che, come si è osservato, costituisce la fonte del regime degli interessi applicabile al caso) qualifica espressamente gli interessi (decorrenti dalla "domanda") come "moratori" e non v'è dubbio che tali interessi, pur non identici a quelli di cui all'art. 1224 cod. civ., non hanno funzione meramente sanzionatola, ma si fondano, al pari di quelli, sulla mora, ossia sul ritardo nell'adempimento dovuto a causa imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (Cass., n. 2023 del 1973, n. 1015 del 1975, n. 1219 del 1976, nn. 125 e 273 del 1977, n. 4087 del 1980, n. 223 del 1982). Ne consegue che, una volta esclusa la mora ex re (gli interessi "moratori" decorrono, come rilevato sopra, dalla "domanda"), non è configurabile una mora indipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento.
Dunque, il sistema positivo impone già un'interpretazione che faccia decorrere tali interessi irroratori dalla ricezione del plico postale contenente la richiesta di rimborso, prima ancora di esigere una interpretazione adeguatrice alla Costituzione (altrimenti necessaria, alla luce anche delle citate pronunce della Corte costituzionale: si pensi, a parte ogni altra considerazione, alla disparità di trattamento rispetto al caso di domanda di rimborso presentata solo in via giudiziale, con interessi necessariamente decorrenti, in base alla medesima giurisprudenza costituzionale, dalla ricezione dell'atto di citazione notificato a mezzo posta).
Si deve perciò ritenere che gli interessi, nella specie, decorrono dalla data di ricezione della domanda in via amministrativa di rimborso, come stabilito dalla Corte di appello: nulla esclude e tutto impone una tale conclusione.
14. - La natura dei motivi di ricorso accolti consente, senza necessità di accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.: esclusa la decadenza dalla domanda relativa all'annualità del 1990 (pari a L. 3,5 milioni), esclusa, altresì, l'incidenza dell'ammontare delle tasse annuali retroattive sulle somme da restituirsi, il Ministero è tenuto a restituire alla contribuente l'importo di L. 10,5 milioni (= L. 3,5 X 3 annualità, dal 1990 al 1992). In conseguenza dell'applicabilità (invocata dalla ricorrente e, in appello, anche dal Ministero delle finanze) della l. n. 29, gli interessi decorrono, in relazione alla somma corrispondente da restituirsi, dalla data della ricezione di ciascun plico postale contenente la richiesta in via amministrativa di rimborso, e, perciò, secondo quanto indicato dal giudice di appello e documentalmente provato, dal 29 luglio 1993, per l'annualità relativa al 1992, dal 1 luglio 1993, per le annualità relative al 1991 e 1990.
15. - In ragione dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza comunitaria solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il sesto;
dichiara inammissibili il quarto ed il quinto motivo di ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il settimo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero resistente a corrispondere in favore della società ricorrente la somma di euro 5.422,8 (L. 10,5 milioni), oltre interessi legali, nel senso e con le decorrenze indicate in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004