Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 3
In tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, la esimente di cui all'art 68 comma 1 della Costituzione (relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni) come può essere riconosciuta dal giudice in ogni fase e grado del procedimento, può parimenti, in qualsiasi momento, essere dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, con la conseguenza che il giudice penale, se non ricorrono gli estremi per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, deve prenderne atto ed adottare la conseguente decisione di proscioglimento.
In tema di diffamazione, l'art 68 della Costituzione non restringe l'ambito di cognizione del giudice ordinario. Quando, tuttavia, la Camera di appartenenza deliberi la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di tale potere, per vizi del procedimento, ovvero per omessa ed erronea valutazione dei presupposti, di volta in volta, richiesti per il suo valido esercizio. (Fattispecie in cui la predetta deliberazione della Camera è intervenuta dopo i primi due gradi di giudizio che si erano conclusi con la condanna del parlamentare. La Cassazione, prendendo atto della intervenuta pronuncia della Camera di appartenenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado e la correlata sentenza di primo grado -impugnata dall'imputato- per improcedibilità dell'azione penale). (Vedi Corte costituzionale sentenza n. 443 del 1993).
In tema di diffamazione addebitata ad un soggetto rivestente la qualifica di parlamentare, la non perseguibilità del soggetto per le opinioni espresse richiede che tali opinioni siano strettamente connesse con la funzione pubblica esercitata. Detta funzione può ovviamente essere espletata anche al di fuori delle aule del Parlamento e può certamente consistere nella attività politica che si svolge nel corso di un comizio, durante il quale il deputato illustri le sue iniziative parlamentari e ricerchi, per la buona riuscita delle stesse, il sostegno dei cittadini. Invero, il momento di mediazione tra la istituzione parlamentare e l'opinione pubblica o il corpo elettorale, cui il politico deve rendere conto, deve ritenersi strettamente connesso alla funzione parlamentare e, quindi, tutelata dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione. (Fattispecie in cui, nel corso di un comizio, un deputato aveva adoperato espressioni ingiuriose a carico di magistrati impegnati, in Sicilia, nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Nello stesso periodo temporale, l'uomo politico aveva formulato più interrogazioni parlamentari, criticando la gestione, da lui ritenuta non corretta, della Procura di Palermo. La Suprema corte, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha ravvisato nel comportamento dell'imputato una attività volta alla ricerca del consenso popolare necessario per sostenere le sue iniziative parlamentari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 14/12/1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N. 2174
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 14700/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da SG IO, nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], domiciliato presso l'avvocato Guglielmo Gulotta, Milano via Morosini n. 39;
Avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 1998 dalla Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 gennaio 1998 - con la quale IO SG, per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa e con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile LO CA ed al rimborso delle spese legali sostenute da quest'ultima - ed aveva condannato SG al pagamento delle ulteriori spese processuali ed al rimborso di quelle legali sostenute dalla parte civile;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione di elevare conflitto di attribuzione contro il Parlamento, che aveva adottato la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse da SG, dinanzi alla Corte Costituzionale;
Udito il difensore della parte civile avvocato Guido Calvi, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione di elevare conflitto di attribuzione con la Camera dei Deputati dinanzi alla Corte Costituzionale;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Alberto Dall'Ora, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale, avendo adottato la Camera dei Deputati la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse da IO SG;
La Corte di Cassazione osserva:
A) Svolgimento del processo
1) Il Fatto
Il 27 marzo del 1996 in Milano, nel corso della presentazione del programma politico e dei candidati lombardi per le elezioni politiche del successivo mese di aprile, IO SG, tra le altre cose, disse, riferendosi ai magistrati, "solo le menti perverse di questi giudici, loro sì mafiosi... che arrivano dal Piemonte, che sequestrano la Sicilia, che inquisiscono la Sicilia... ". Su diversi giornali nazionali la frase venne riportata il giorno dopo.
Per il relativo articolo su "La Stampa" di Torino veniva iniziato, in seguito a querela di LO CA, un procedimento penale
contro
SG IO IN RR, autore del pezzo giornalistico, ed ZI UR, all'epoca direttore del giornale, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa e con attribuzione di un fatto determinato in danno di LO CA, magistrato piemontese ed all'epoca Procuratore della Repubblica di Palermo. 2) La sentenza di primo grado
Le posizioni di RR e UR venivano definite con decreto di archiviazione, mentre SG IO, con sentenza del Tribunale di Torino emessa il 9 gennaio 1998, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile LO CA, liquidati in complessive L. 100.000.000, ed al rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla stessa parte civile. In particolare il Tribunale riteneva la propria competenza territoriale e non quella del Pretore di Milano, come sostenuto dalla difesa, e rigettava una istanza di sospensione del processo in attesa della pronuncia della Camera dei Deputati sulla istanza di SG del 27 dicembre 1997, intesa ad ottenere la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse prevista dall'art. 68 comma 1 della Costituzione. 3) La sentenza di secondo grado
A seguito dell'appello dell'imputato la Corte di Appello di Torino con sentenza del 14 dicembre 1998, rigettava le richieste di SG e confermava la decisione di primo grado, condannando l'appellante a pagare le ulteriori spese processuali ed a rimborsare le spese di difesa sostenute dalla parte civile.
4) I ricorsi di IO SG
4a) Il ricorso proposto da IO SG
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione SG IO, personalmente e tramite il suo difensore di fiducia. SG IO deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge, inesistenza e nullità della udienza del 9 maggio 1997 e della ordinanza con cui è stato disposto il rinvio della stessa, per sottoscrizione del verbale di udienza da parte di un giudice diverso.
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 484, 487, 178, 179 e 429 c.p.p., per nullità della ordinanza con la quale era stata dichiarata la contumacia dell'imputato.
3) Insussistenza della aggravante del mezzo della stampa e mancanza di motivazione sul punto.
Conseguente competenza per territorio e per materia del Pretore di Milano.
4) Violazione di legge, essendo applicabile alla fattispecie in esame la speciale causa di non punibilità di cui agli artt. 67, 68 e 21 della Costituzione.
5) Mancata assunzione di una prova decisiva non essendo stato sentito il direttore pro tempore de "La Stampa" ZI UR.
6) Illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente, alla individuazione della persona offesa ed alla determinazione della pena.
7) Illogicità della motivazione in ordine alla liquidazione del danno.
4b) I motivi di ricorso proposti dall'avvocato Lupis Altri motivi di ricorso venivano proposti, sempre nell'interesse di IO SG, dall'avvocato Lupis:
1) Violazione degli artt. 21 e 68 della Costituzione. 2) Incompetenza territoriale.
3) Omessa valutazione del contesto in cui è stata espressa l'opinione per cui è processo.
4) Illegittimo rifiuto di acquisire la trascrizione del comizio. 5) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della volontà offensiva.
6) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla determinazione del quantum da liquidare alla parte civile a titolo di risarcimento del danno. 7) Mancata applicazione degli artt. 67 e 68 della Costituzione. 4c) La memoria difensiva di IO SG
Con memoria difensiva depositata il 28 ottobre 1999 IO SG proponeva i seguenti motivi aggiunti:
1) Inosservanza degli artt. 161 e 162 c.p.p. per omessa citazione dell'imputato dal momento che le notifiche sono avvenute presso un domicilio invalidamente eletto.
2) Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 67 e 68 della Costituzione, che sanciscono la insindacabilità delle opinioni espresse dai Deputati della Repubblica e conseguente richiesta di proscioglimento ex art. 129 del c.p.p., essendo stata approvata dalla Camera dei Deputati la delibera di insindacabilità il 29 marzo 1999 e, cioè, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
4d) Ulteriore memoria difensiva di IO SG
Infine SG presentava una ulteriore memoria difensiva intesa a contrastare l'ipotesi del conflitto di attribuzione sostenuta, come si dirà, dalla parte civile.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale. 5) La memoria della parte civile
Il difensore della parte civile, avvocato Guido Calvi, nell'interesse di LO CA depositava una memoria difensiva con la quale contestava la legittimità della delibera di insindacabilità della Camera dei Deputati, non essendo applicabile al caso di specie l'art.68 comma 1 della Costituzione, dal momento che con tale norma non è
dichiarata non punibile tutta l'attività politica, ma soltanto quella strettamente collegata all'esercizio della attività parlamentare.
Rilevava, poi, che la Camera aveva parlato di esercizio di legittima critica parlamentare, facendo chiaramente riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 51 c.p., per poi concludere con l'applicazione dell'art. 68 comma 1 della Costituzione. Essendovi stata l'applicazione di una causa di non punibilità comune, doveva ritenersi essersi verificata una usurpazione di poteri da parte della Camera dei Deputati e, quindi, era necessario, secondo il difensore della parte civile sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
6) La posizione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella sua requisitoria dopo avere rilevato che i ricorsi proposti da IO SG erano intempestivi e, quindi, inammissibili chiedeva di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, sia perché i fatti commessi non si potevano ritenere inerenti alla attività parlamentare, sia perché, erroneamente, la Camera dei Deputati aveva parlato di "esercizio del diritto di critica" non sussistente nel caso di specie, sia perché la delibera di insindacabilità, adottata dopo due decisioni di merito, assumeva un carattere ablatorio interferendo con le decisioni di un altro Potere dello Stato.
B) I Motivi della decisione
7) Mancanza dei presupposti per una assoluzione ex art. 129 comma 1 c.p.p. Preliminare all'esame delle questioni processuali prospettate con i ricorsi proposti da IO SG è la valutazione della delibera di insindacabilità, adottata dalla Camera dei Deputati il 29 marzo 1999, e della connessa richiesta della parte civile e del PG presso la Corte di Cassazione di sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale. È ius receptum, infatti, che quella prevista dall'art. 68 comma 1 Cost. sia una causa di non punibilità e/o di improcedibilità
dell'azione penale, che deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento immediatamente - art. 129 - a meno che l'imputato non debba essere assolto nel merito, perché risulti evidente la sua innocenza - art. 129 comma 1 c.p.p. -. Secondo recente giurisprudenza, anzi, la causa di non punibilità di cui all'art. 68 della Costituzione può costituire, nel caso la delibera di insindacabilità venga adottata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna un valido motivo di revisione (Corte di Appello di Catanzaro del 14 ottobre 1999, SG).
Nel caso di specie la frase pronunciata da SG ha certamente contenuto diffamatorio ed è certamente riferibile a LO CA.
Sul punto le due sentenze di merito, che sono conformi e, quindi, possono integrarsi, non sono censurabili, poiché, con motivazione logica e congrua, peraltro contestata soltanto genericamente dal ricorrente, dimostrano la oggettiva offensività della frase pronunciata e la sua riferibilità a LO CA, magistrato di origine piemontese, ed all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Palermo.
La attribuzione a tale magistrato, impegnato quotidianamente ad affrontare la criminalità organizzata con gravissimo rischio personale, della qualifica di mafioso non può che essere gravemente oltraggiosa.
Del resto la stessa Camera dei Deputati, che nella seduta del 23 marzo 1999 ha dichiarato insindacabili quelle espressioni di SG, perché pronunciate nel legittimo esercizio del mandato parlamentare, le ha definite "paradossali e, forse, non convenienti" pur nel contesto di una delibera del tutto favorevole al parlamentare. Nel corso del dibattito parlamentare, inoltre, ad eccezione di SG, sicuramente parte interessata, nessun deputato intervenuto ha messo in dubbio che la frase pronunciata dall'imputato si riferisse al dott. LO CA.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una assoluzione nel merito di IO SG.
8) L'articolo 68 comma 1 della Costituzione Secondo la interpretazione, che ne ha costantemente proposto la Corte Costituzionale, l'art. 68 comma 1 Cost. è una norma di natura sostanziale, che limita "la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione" (C. Cost. n. 265 del 1997);
è dettata non solo a tutela della libertà di espressione del singolo membro delle Camere, ma a tutela, attraverso questa, della piena libertà di discussione e di deliberazione delle Camere stesse, e in definitiva a "tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari" (C. Cost. n. 379 del 1996), e poiché, "le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte" (C. Cost. n. 443 del 1993; C. Cost. n. 1150 del 1988); è una norma che attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato" (C. Cost. n. 129 del 1996) (nello stesso senso Cass. Sez. V 16 novembre 1998, Della Valle, in "Il Foro Italiano" 1999, parte II, 439).
L'istituto in esame differisce da quello precedente della autorizzazione a procedere, che inibiva al giudice ordinario di prendere cognizione dell'addebito mosso ad un parlamentare prima della pronuncia della Camera di appartenenza, perché l'ambito di cognizione del giudice ordinario rimane integro fino all'intervento del Parlamento.
Quando però la Camera di appartenenza deliberi la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto ovvero sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di quel potere "per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio" (C. Cost. n. 443 del 1993) (in termini Cass. Sez. V, Della Valle, citata).
9) Il conflitto di attribuzione
9a) L'articolo 51 c.p. e l'articolo 68 della Costituzione. Nel caso di specie il 29 marzo 1999 la Camera dei Deputati ha approvato una delibera con la quale ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da IO SG nel corso del comizio milanese, perché si trattava di esercizio delle funzioni parlamentari. Non può essere preso in considerazione, per sollevare un conflitto di attribuzione, il rilievo della parte civile secondo cui vi sarebbe una usurpazione di potere della Camera, perché avrebbe applicato una causa di non punibilità comune, quella del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p., che può essere riconosciuta soltanto dal giudice ordinario.
Nella motivazione del provvedimento della Camera, invero, si fa riferimento anche al diritto di critica, che spetta a tutti i cittadini, ma poi la insindacabilità delle opinioni espresse da SG viene pronunciata in base all'art. 68 comma 1 Cost., perché viene esplicitamente riconosciuto che il comizio, nel corso del quale furono espresse le Opinioni incriminate, fu espressione della attività parlamentare di SG.
9b) L'esercizio di funzioni parlamentari: il comizio Un altro profilo indicato dalla parte civile e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione merita, invece, un maggiore approfondimento.
Si è sostenuto che l'art. 68 Cost. deve essere interpretato restrittivamente e che il comizio può essere ritenuto espressione di attività politica, ma non di quella parlamentare.
La norma in considerazione, che, per giurisprudenza costante, è ritenuta di immediata applicazione, nonostante non siano stati convertiti in legge i vari decreti attuativi della stessa, dispone che "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
Non vi è dubbio che la norma richiede una connessione stretta tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare e certamente non può ritenersi che rientri nel concetto di "funzione parlamentare" tutta la attività politica svolta dal deputato.
Tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto che le funzioni parlamentari possano svolgersi "intra moenia", cioè all'interno delle aule parlamentari, ed "extra moenia", ovvero all'esterno di esse. Ciò non può essere messo in discussione quando si tratti di tipiche attività istituzionali compiute fuori del Parlamento, come attività delle commissioni d'inchiesta e simili.
Perplessità sono sorte, invece, quando si tratti di attività "lato sensu" politiche, che nessuna connessione diretta hanno con l'attività parlamentare se non quella meramente soggettiva, nel senso che sia un parlamentare a partecipare ad una manifestazione, ad uno sciopero o ad un corteo.
Se prevalesse una interpretazione eccessivamente "lata", infatti, da prerogativa posta a tutela della libertà di espressione del Parlamentare e, quindi, a garanzia del libero funzionamento del Parlamento stesso, l'istituto in questione si trasformerebbe in un inammissibile privilegio.
Tuttavia una interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica non terrebbe conto delle moderne esigenze di una società democratica, che ritiene indispensabile il rapporto tra istituzioni rappresentative ed opinione pubblica ed il controllo di quest'ultima sul funzionamento delle istituzioni stesse. Uno dei momenti di mediazione tra la istituzione e l'opinione pubblica è, infatti, certamente costituito dal rapporto tra il membro del Parlamento e l'elettorato.
Tale esigenza è divenuta ancora più pressante e significativa con il sistema elettorale maggioritario, poiché il parlamentare deve "rendere conto" del suo operato e delle sue iniziative non più agli organi di partito, o soltanto ad essi, ma agli elettori direttamente. Nel quadro delineato anche il comizio nel corso del quale il deputato illustri le sue iniziative parlamentari e cerchi per la buona riuscita delle stesse, il sostegno dei cittadini, può essere ritenuto attività strettamente connessa all'esercizio della funzione parlamentare.
Si vuol dire, cioè, che non può essere sanzionato un membro del Parlamento che, per esempio, riferisca agli elettori i termini, magari anche offensivi, di un discorso fatto in sede parlamentare o i contenuti scabrosi di una interrogazione presentata, perché la informazione dei cittadini sulle vicende istituzionali deve essere la più ampia e la più precisa possibile.
Un tale orientamento poteva ormai ritenersi consolidato perché è stato espresso ripetutamente dalla Corte Costituzionale (vedi da ultimo C. Cost. 27 ottobre 1999 n. 417) e da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (vedi ex plurimis: Cass. Sez. V 6 maggio 1998 n. 8412, SG;
Cass. Sez. V 16 novembre 1998, SG, citata;
Cass. Sez. V 21 aprile 1999, n. 8742, SG). Tuttavia due recentissime pronunce della Corte Costituzionale (nn. 10 ed 11 del 2000) - comunque successive alla pronuncia della presente decisione - , che hanno affrontato il problema per risolvere due conflitti di attribuzione, sembrano avere riaperto la discussione del problema fornendo una interpretazione più restrittiva della norma in esame e richiedendo una più stretta connessione tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare.
Le due sentenze, che, come è stato rilevato, costituiscono una indubbia reazione ad un uso non sempre corretto dell'istituto della insindacabilità da parte del Parlamento, non sembra però che si facciano carico del problema del rapporto e della necessaria comunicazione tra membri del Parlamento e cittadini, comunicazione che più che costituire un diritto del parlamentare è, per la coscienza democratica del Paese, un vero e proprio dovere del rappresentante eletto.
Visto in questi termini il rapporto parlamentare - cittadini, che può realizzarsi in forme diverse - comizi, assemblee ecc. - è un elemento essenziale della funzione parlamentare, perché consente al rappresentante eletto di raccogliere notizie, informazioni, analisi e commenti, necessari per orientare la sua attività parlamentare, e di ottenere il consenso dei cittadini per la riuscita delle sue iniziative parlamentari - proposte di legge, interrogazioni, interpellanze -.
Sotto tale profilo è difficile negare che i momenti di incontro parlamentare - cittadini debbano essere considerati strettamente connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, tutelati dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione. Così ricostruito l'istituto non vi è dubbio che il controllo della Corte Costituzionale, investita dal conflitto, è ipotizzabile soltanto quando nella delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, adottata dalla Camera di appartenenza, siano ravvisabili vizi in procedendo oppure arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale. Insomma per elevare un conflitto di attribuzione è necessario che si verifichi un vero e proprio eccesso di potere del Parlamento. Alla luce di tali principi non sussistono, nel caso di specie, gli estremi per sollevare il richiesto conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato.
Infatti nella delibera di insindacabilità adottata il 29 marzo 1999 dalla Camera dei Deputati a favore dell'onorevole IO SG si riferisce che il parlamentare ripetutamente aveva manifestato grande attenzione per la gestione ed il funzionamento, da lui ritenuto non corretto, della Procura della Repubblica di Palermo, tanto che aveva presentato in merito a tali problemi cinque interrogazioni parlamentari.
In verità il numero delle interrogazioni è più contenuto, poiché due sono state presentate successivamente ai fatti, e tuttavia è fuori discussione che ripetute iniziative parlamentari sul problema del preteso cattivo funzionamento di quell'ufficio giudiziario da SG furono realmente assunte.
Che la questione giustizia, sollevata attraverso l'esame di situazioni e fatti concreti per renderla più comprensibile al grande pubblico, fosse - ed ancora è - questione di notevole rilievo politico è fatto, poi, fuori discussione.
In quel particolare momento, inoltre, gli uffici giudiziari palermitani si occupavano di fatti di sicuro rilievo nazionale, come il processo contro il senatore IU EO.
È abbastanza logico allora ritenere che SG abbia sollevato tali problemi in sedi diverse da quelle istituzionali per ottenere il consenso necessario alla riuscita delle sue iniziative parlamentari. Non si rinviene perciò nella delibera di insindacabilità in questione, quel carattere di arbitrarietà o di assoluta non plausibilità della riconosciuta connessione funzionale che sole consentono di sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale.
9c) Il processo venale ed i tempi di adozione della delibera di insindacabilità
Il PG presso la Corte di Cassazione ha posto un ulteriore ed interessante problema.
Ha rilevato il PG che la mancanza di tempi certi, in cui il Parlamento deve esprimersi con l'adozione di una delibera di insindacabilità o con il rigetto della relativa istanza del parlamentare, consente che la detta delibera possa essere adottata prima che il processo penale abbia inizio, nel corso dello stesso oppure addirittura dopo che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva.
Nelle seconde due ipotesi sarebbe ravvisabile un conflitto tra Poteri dello Stato, perché il provvedimento del Parlamento assumerebbe un non previsto e legittimo carattere ablatorio di decisioni già assunte da un altro Potere dello Stato e di diritti soggettivi sorti in capo a cittadini per effetto di quelle pronunce.
La tesi è suggestiva e coglie certamente nella mancata procedimentalizzazione della attività del Parlamento in materia la fonte di difficoltà e di interferenze che sarebbe opportuno evitare. Infatti si può dare il caso di chi costituitosi parte civile nel processo contro il parlamentare imputato di diffamazione, si veda riconoscere dalla Autorità Giudiziaria un diritto soggettivo, quale è quello al risarcimento del danno, caducato poi dall'intervento del Parlamento.
Ma vi è di più, perché il cittadino potrebbe anche eseguire la sentenza definitiva per gli aspetti civili e vedersi poi costretto, a seguito dell'intervento tardivo del Parlamento, alla restituzione della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Si tratta di sicuro di un procedimento non del tutto ragionevole che espone il cittadino vittima del reato ad una incertezza assoluta sull'esito della procedura che ha inizio con la sua querela. Ed è anche vero che consentire alla Magistratura di procedere ed al Parlamento di intervenire a decisioni già adottate crea, oltre ad attività istituzionali, spesso di grande complessità, assolutamente superflue, i presupposti per decisioni difformi e, quindi, di fatto conflittuali.
Dal PG presso la Corte di Cassazione vengono, pertanto, denunciate difficoltà gravi e reali, che, tuttavia, non consentono di sollevare conflitto di attribuzione.
Va osservato, in primo luogo, che nel caso di specie non vi è nessun vizio in procedendo per la semplice ragione che un procedimento che regoli i tempi di adozione della delibera in discussione non esiste. Sarebbe certamente opportuno che il procedimento in questione venisse disciplinato, anche se la tesi radicale del PG potrebbe determinare, in buona sostanza, al fine di evitare i guasti prospettati, il ripristino della situazione precedente alla riforma dell'art. 68 della Costituzione. Si intende dire che per evitare la interferenza tra i due Poteri si dovrebbe prevedere una pronuncia del Parlamento prima dell'inizio del procedimento penale e ciò ripristinerebbe la autorizzazione a procedere che il legislatore costituzionale ha voluto eliminare. Allora il problema probabilmente consiste nel prevedere tempi certi per la presentazione della istanza del Parlamentare e per la decisione del Parlamento senza che ciò possa però "bloccare" l'attività dei giudici.
In ogni caso le prospettate difficoltà non creano alcun conflitto istituzionale la cui soluzione debba essere demandata alla Corte Costituzionale.
Nel caso di specie IO SG aveva richiesto immediatamente il provvedimento della Camera dei Deputati il 27 dicembre 1997 - e cioè molto tempo prima delle due decisioni di merito tanto è vero che aveva richiesto al Tribunale di Torino la sospensione del processo, negata dai giudici perché non prevista dalla legge.
Diventa difficile allora ritenere che l'inerzia del Parlamento, che peraltro non ha tempi tassativi per la decisione, possa risolversi in danno per il deputato istante, che ha diritto ad un provvedimento della Camera di appartenenza, positivo o negativo che esso sia. Quanto più specificamente ai profili procedimentali ed istituzionali va rilevato che nel nostro codice sono previste diverse ipotesi di condizioni di procedibilità che vengono meno nel corso del processo anche dopo due pronunce di merito o di esimenti che si verifichino o siano individuate nel corso del processo.
Ma sul problema dei tempi e dei diritti soggettivi vi sono ulteriori considerazioni da compiere.
Il diritto soggettivo al risarcimento dei danni, infatti, non è esercitabile fino al passaggio in giudicato di una sentenza che quel diritto riconosca.
Prima di tale momento può parlarsi soltanto di una legittima aspettativa di chi con la sua azione abbia chiesto il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie non vi era una sentenza passata in giudicato. Inoltre la causa di non punibilità o di improcedibilità non nasce dall'intervento del Parlamento, ma essa sussiste perché prevista dall'articolo 68 della costituzione, cosicché anche il giudice ordinario potrebbe ravvisare nella fattispecie sottoposta al suo esame l'esimente e dichiararla.
Si è voluto, cioè, che fosse, in linea generale, proprio il giudice ordinario ad individuare l'esimente speciale in discussione e che l'intervento del Parlamento fosse eccezionale.
Forse ciò spiega anche la mancata indicazione di tempi precisi per la manifestazione di volontà del Parlamento.
Insomma quando un processo di tal genere abbia inizio la esimente, se ricorre, è immediatamente ravvisabile dal giudice, cosicché si versa nella stessa situazione di un qualsiasi procedimento penale nel quale si discuta della esistenza di una esimente, quale ad esempio quella di cui all'articolo 51 c.p., che venga negata in primo e secondo grado, poi riconosciuta dalla Corte di Cassazione ed infine dichiarata dal giudice di rinvio.
L'unica differenza nel caso che interessa è che oltre al giudice ordinario la esimente può essere ritenuta anche dalla Camera di appartenenza e che la decisione di quest'ultima obbliga il giudice ordinario.
Ma anche ciò, a parte la natura particolare della situazione e dell'istituto, non è inusuale nel nostro ordinamento, poiché "interferenze" di decisioni di altri organi dello Stato, per lo più amministrativi, nel processo penale e che ne condizionino l'esito ne sono sempre esistite, se soltanto si pensi alle oblazioni in materia finanziaria e contributiva o anche ai condoni edilizi. Anche nelle ipotesi indicate, infatti, il giudice penale deve prendere atto della decisione della altra Autorità ed adottare la conseguente decisione di proscioglimento in campo penale. Le considerazioni svolte fanno ritenere che, a parte la ovvia opportunità di disciplinare il procedimento della Camera al fine di evitare, nella misura massima possibile, attività istituzionali superflue e disagi ai cittadini, non sono nel caso di specie ravvisabili elementi che consentano di elevare conflitto di attribuzione, perché le difficoltà segnalate, dovute alla tardiva adozione della delibera di insindacabilità, non si traducono in lesioni di diritti soggettivi o in intollerabili interferenze tra le decisioni di due Poteri dello Stato.
Non ricorrendo le condizioni per elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, questa Corte deve prendere atto che la camera dei Deputati ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da IO SG nel corso del comizio milanese e dichiarare improcedibile l'azione penale contro di lui promossa. Ne consegue che la sentenza impugnata e la correlata sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torino debbono essere annullate senza rinvio.
Le altre questioni prospettate dal ricorrente restano assorbite dai limiti della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e la correlata sentenza del Tribunale di Torino per improcedibilità dell'azione penale, avendo il ricorrente agito nell'esercizio della funzione parlamentare.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 14 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000