Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 4678
CASS
Sentenza 14 dicembre 1999

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In tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, la esimente di cui all'art 68 comma 1 della Costituzione (relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni) come può essere riconosciuta dal giudice in ogni fase e grado del procedimento, può parimenti, in qualsiasi momento, essere dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, con la conseguenza che il giudice penale, se non ricorrono gli estremi per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, deve prenderne atto ed adottare la conseguente decisione di proscioglimento.

In tema di diffamazione, l'art 68 della Costituzione non restringe l'ambito di cognizione del giudice ordinario. Quando, tuttavia, la Camera di appartenenza deliberi la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di tale potere, per vizi del procedimento, ovvero per omessa ed erronea valutazione dei presupposti, di volta in volta, richiesti per il suo valido esercizio. (Fattispecie in cui la predetta deliberazione della Camera è intervenuta dopo i primi due gradi di giudizio che si erano conclusi con la condanna del parlamentare. La Cassazione, prendendo atto della intervenuta pronuncia della Camera di appartenenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado e la correlata sentenza di primo grado -impugnata dall'imputato- per improcedibilità dell'azione penale). (Vedi Corte costituzionale sentenza n. 443 del 1993).

In tema di diffamazione addebitata ad un soggetto rivestente la qualifica di parlamentare, la non perseguibilità del soggetto per le opinioni espresse richiede che tali opinioni siano strettamente connesse con la funzione pubblica esercitata. Detta funzione può ovviamente essere espletata anche al di fuori delle aule del Parlamento e può certamente consistere nella attività politica che si svolge nel corso di un comizio, durante il quale il deputato illustri le sue iniziative parlamentari e ricerchi, per la buona riuscita delle stesse, il sostegno dei cittadini. Invero, il momento di mediazione tra la istituzione parlamentare e l'opinione pubblica o il corpo elettorale, cui il politico deve rendere conto, deve ritenersi strettamente connesso alla funzione parlamentare e, quindi, tutelata dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione. (Fattispecie in cui, nel corso di un comizio, un deputato aveva adoperato espressioni ingiuriose a carico di magistrati impegnati, in Sicilia, nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Nello stesso periodo temporale, l'uomo politico aveva formulato più interrogazioni parlamentari, criticando la gestione, da lui ritenuta non corretta, della Procura di Palermo. La Suprema corte, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha ravvisato nel comportamento dell'imputato una attività volta alla ricerca del consenso popolare necessario per sostenere le sue iniziative parlamentari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 4678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4678
    Data del deposito : 14 dicembre 1999

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