Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1998, n. 8412
CASS
Sentenza 6 maggio 1998

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Nel caso che la Camera dei Deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l'effetto inibitorio esprime un ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 cod.proc.pen. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1998, n. 8412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8412
    Data del deposito : 6 maggio 1998

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