Sentenza 6 maggio 1998
Massime • 1
Nel caso che la Camera dei Deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l'effetto inibitorio esprime un ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 cod.proc.pen. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1998, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. VI ALsano Presidente del 06.05.98
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Foscarini " N. 936
3. " Carla Cognetti " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 21899/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GA VI nato a [...] l'[...].
avverso la sentenza corte d'appello di Reggia Calabria del 28.03.1996. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Mario Fraticelli che ha concluso: elevare conflitto di attribuzione, sospendere il giudizio.
Udito, perla parte civile, l'Avv. Massimo Krogh, che si è associato alla richiesta del P.G.
Udito il difensore avv. G. Lupio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di AL che in data 06.03.1995 aveva condannato GA VI alla pena - sospesa- di mesi due di reclusione per il reato p. e p. dagli artt.91 cpv. 595 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesima disegno: criminoso, aveva offeso la reputazione del dott. Agostino DO affermando -nel corso di un comizio tenuto in AL il 13.03.1994- che "AL la conoscevo per un'azione scellerata di un magistrato che si chiama DO, che vi ha fatto diventare famosi soltanto per l'inquisizione che lui ha rappresentato e continua a rappresentare diffamando, il meridione. Io farò la mia lotta contro i magistrati collusi con i partiti che vogliono soltanto fare una lotta politica e non difendere la giustizia" ed ancora "mi ricordo una cosa inaccettabile partendo di qua per il delirio di onnipotenza, volontà di dominio questo magistrato ha mandato due carabinieri. pagati anche da me, a Pesaro per sequestrare gli elenchi degli iscritti al Rotary, vaffanculo DO, vaffanculo. Non si accetta che un magistrato spenda i vostri soldi per sua gloria soltanto per affermarsi" e, successivamente, nel corso di un comizio tenuto il 06.06.1994 a AL, affermando che "prima città d'Italia AL candida miss Italia quindi ha contrapposto a questa brutta faccia di DO che mi ha denunciato, sapete io ho delle denunce di cui sono orgoglioso, che invece questo sig. DO, perché io ho detto quello che lui accetta di sè, lo chiamano ST e io ha detto che DO ha una faccia da caratterista, d'attore, tanto che potrebbe fare sia il poliziotto che il cane del poliziotto, e mi ha querelato, io ho trovato che non era molto ironico ma non sono preoccupato di questa querela perché se uno accetta di farsi chiamare ST, e un pò il tratto ce l'ha, non si capisce perché si preoccupa di una mia, battuta, però a dimostrazione di come la Magistratura approfitta del suo potere mi ha querelato e mi hanno anche rinviato a giudizio."
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 486 c.p.p. 2) Violazione di legge in relazione all'art. 2 DL co. 4 e 5 D.L. n. 116/96, per non aver trasmesso direttamente copia degli atti alla
Camera di appartenenza, sospendendo il procedimento. 3) Manifesta illogicità di motivazione in relazione all'esercizio del diritto di cronaca.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Questa corte con ordinanza in data 08.11.1996, sulle analoghe richieste del P.G. d'udienza, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmisione, degli atti ai sensi dell'art.2 co.4 D.L. 23.10.1996 n. 555. La Camera dei deputati nella seduta del 22.10.1997 deliberava, respingendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, nel senso che i fatti, per i quali , era pendente il procedimento a carico dell'on. GA, concernono opinioni, espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.68 comma 1 della Costituzione. All'udienza odierna questa corte, preso atto della deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare on. GA, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza e quella di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
La particolarità del processo è costituito dalla circostanza che l'imputato, GA VI, era all'epoca dei fatti contestati (ed è tuttora) membro del Parlamento, sicché sin dalle prime battute si è imposta all'attenzione dei giudici la questione dell'applicabilità dell'art. 68 Costit. affrontata e risolta nei vari gradi con soluzioni apparentemente divergenti. L'imputazione, che è stata riportata per esteso nella parte narrativa, evidenzia tempi e luoghi dei fatti contestati all'on. GA.
In occasione di un primo comizio nella città di AL il parlamentare aveva criticato il "modus operandi" del locale procuratore della Repubblica dott. Agostino DO, accennando anche a concrete iniziative giudiziarie. In una seconda visita alla cittadina calabrese, sempre nell'ambito della campagna elettorale 1994, l'episodio aveva avuto un seguito con il racconto di come alcune espressioni verbali dello GA attinenti all'aspetto fisico del dott. DO, nel contesto di un paragone con la giovane la cui candidatura al concorso di miss Italia era partita dalla città di AL, avevano dato luogo (al pari del precedente attacco) a vicende giudiziarie su querela del dott. DO.
L'epoca dei fatti, suggestiva alla riforma dell'art. 68 Cost. operata con la L. cost. 29.10.1993 n.3, ha comportato l'applicazione delle norme attuative del nuovo testo dell'art. 68 Cost. Come si legge nell'ordinanza di questa corte in data 08.11.1996, il, giudice di primo grado ha applicato uno dei decreti-legge (n.7 del 1995) che, reiterando quello n. 23 del 1994 non convertito, prevedeva la possibilità per il giudice di dichiarare "manifestamente infondata" la questione di insindacabilità, evitando in tal modo sospensioni ingiustificate del processo.
Adottando una tale soluzione era tenuto ad informare la Camera de deputati, della quale faceva parte l'on GA, trasmettendo copia dell'ordinanza. In effetti tale. adempimento del pretore di AL aveva innescato la procedura di esame da parte della Giunta camerale, la cui decisione per la sindacabilità non passò attraverso la deliberazione dell'assemblea.
La corte d'appello, nuovamente investita della questione -vigente il decreto-legge 12.03.1996 n.116 (che a sua volta reiterava il d.l. 22.02.1996 n.9) innovativo sotto il profilo del ritorno all'esclusiva potestà delle Camere di qualificare i fatti al fine dell'insindacabilità (già introdotta dal primo provvedimento urgente- d.l. n.445 del 1993- per l'attuazione dell'art.68 cost.)- si era limitata a valutare -quanto agli adempimenti volti a definire i rapporti procedurali tra autorità giudiziaria e Camere per i casi di insindacabiliti, ed autorizzazioni "ad acta"- la situazione cristallizzata in primo grado.
Non provvedeva alla trasmissione degli atti ne' alla sospensione del procedimento, ritenendo già trascorso -con riferimento all'invio dell'ordinanza da parte del pretore- il relativo termine di novanta giorni.
Questa corte riteneva, con l'ordinanza accennata, di dover applicare il successivo d.l.23.10.1996 n.555 (ultimo della lunga serie ed oggi ormai decaduto) che in ogni caso prevedeva la trasmissione degli atti alla Camera e la sospensione del procedimento.
Dalla puntualizzazione dei fatti, in connessione alla procedura applicativa dell'art.68 cost. delineata dai vari decreti-legge, possono trarsi le prime provvisorie considerazioni in ordine alle reciproche "competenze" assegnate dall'art. 68 -nella nuova formulazione- al giudice ordinario ed al Parlamento in ordine alla pronuncia di "insindacabilità" delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni. La trasmissione degli atti, nel caso di non manifesta infondatezza della questione di applicabilità dell'art. 68 Cost., l'invio dell'ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza ed ogni altra comunicazione di pendenza presso l'autorità giudiziaria di procedimento riguardante opinioni espresse da un membro del Parlamento hanno (meglio dovrebbe dirsi "avevano", dopo il definitivo abbandono della via della legislazione d'urgenza in materia di applicazione dell'art.68 Cost.) la funzione di informare il Parlamento affinché potesse assumere -prima attraverso la Giunta e poi in sede assembleare- la decisione definitiva sulla questione di applicabilità dell'art.68 Cost. La pronuncia esplicita di "manifesta infondatezza" o quella - implicita nella rimessione degli atti, prima del decreto-legge n.
9 - del 1996 - di non manifesta infondatezza, provenienti dall'autorità giudiziaria, avevano carattere del tutto relativo. e strumentale al procedimento in corso, ma non limitavano affatto il potere del ramo parlamentare interessato a deliberare a sua volta in senso positivo alla insindacabilità.
Nessun senso avrebbe avuto, altrimenti, che consentiva alla Camera competente di richiedere copia degli atti al giudice procedente, dopo l'invio di copia dell'ordinanza di manifesta infondatezza.
Certamente, come sottolineato dal presidente della Camera nella lettera 27.05.1995 al Presidente della Giunta per le autorizzazioni ed in quella di analogo contenuto del presidente del Senato in data 13.06.1995, se lo scopo della normativa in esame è quello sopra indicato è pur vero che la semplice richiesta di trasmissione degli atti non può comportane automaticamente una pronuncia della Camera in senso difforme a quella del giudice, poiché è sempre necessaria una effettiva valutazione di merito.
Non può, tuttavia, negarsi il principio dell'autonoma potestà spettante alla competente Camera invia per così dire "definitiva". Nell'ambito di tali principi occorre inquadrare la sospensione del procedimento penale, nel caso in cui il giudice non ritenga che la questione relativa all'applicabilità dell'.art.68, comma 1 Cost. sia manifestamente infondata (e comunque fuori dell'ipotesi di declaratoria ex officio in ogni stato e grado del procedimento, quando risulti evidente l'applicabilità della prerogativa). Con provvedimento, definito ordinanza non impugnabile, il giudice era tenuto a trasmettere direttamente gli atti alla Camera competente per la deliberazione "se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni." Tale meccanismo avrebbe introdotto un tipo di sospensione, dinanzi ad una eccezione di insindacabilità, definibile, "impropria" in quanto ben diversa dalla pregiudizialità tra processi e suscettibile, attraverso un atto deliberativo esclusivo di un diverso organo costituzionale, di determinare -anche dopo la scadenza del termine fissato dal giudice- la conclusione del procedimento penale (salvo il rimedio del conflitto di attribuzioni).
Inoltre, il limite stesso del periodo di sospensione, per consentendo la ripresa del procedimento giudiziario alla scadenza massima dei novanta giorni, non voleva affatto significare che il giudice rimanesse libero da interferenze provenienti da una decisione della Camera competente circa l'insindacabilità.
Una simile deliberazione, infatti, ha l'effetto di interdire definitivamente l'esercizio della giurisdizione, con l'unica possibilità del conflitto.
In definitiva, ove si consideri che solamente nel caso di evidente applicabilità dell'art.68 co. 1 Cost. era consentita una pronuncia del giudice "tendenzialmente" definitiva, risulta evidente che nel sistema applicativo dell'art.68 Cost. apprestato dai decreti - legge ogni preoccupazione di economia processuale è destinata a cedere il passo alla volontà di recuperare l'esclusiva competenza delle Camere e decidere in ordine alla sindacabilità delle opinioni dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Una tale volontà del legislatore è inequivocabilmente espressa sulla scia della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Quest'ultima, come meglio vedremo in prosieguo, già con la sentenza 15.12.1988 n. 1150 aveva sottolineato che "Le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte" ed ancora "La prerogativa del primo comma (art.68 Cost.) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentare, di inibire in ordine ad essa un difforme pronuncia giudiziale di responsabilità.."
Questa Suprema Corte di Cassazione, nell'esercizio della sua funzione di tutela della legittimità dei provvedimenti pronunciati dai giudici di merito, non poteva esimersi dal rilevare che la questione di applicabilità dell'art. 68 Cost. non era suscettibile di una soluzione una volta per tutte nell'ambito di un grado di giudizio ordinario, ma si ripresentava in ognuno di essi anche in relazione alle significative modifiche che nel tempo erano intervenute nella legislazione d'urgenza per l'attuazione dell'art.68 Cost. È parsa doverosa, per quanto sopra argomentato, l'emissione dell'ordinanza che in data 08.10.1996 ha investito la Camera dei deputati, nell'ambito di quel "bilanciamento di interessi" che deve attuarsi -anche in funzioni preventiva- da parte degli stessi organi coinvolti mediante un equilibrio dosaggio dei poteri loro riconosciuti.
La Camera dei deputati, nella seduta del 22.10.1997, ha concluso l'esame sull'applicabilità dell'art. 68 comma primo della Costituzione nell'ambito del procedimento penale nei confronti dell'on. GA, deliberando conclusivamente nel procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Gli atti sono stati restituiti perché, questa corte assuma le consequenziali pronunce.
Alle stesse fa riferimento la difesa nella memoria depositata il 06.05.1998.
Il rappresentante: della parte civile, a sua volta, ha chiesto che la corte sollevi conflitto di attribuzione con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Per completezza argomentativa, in ordine alla soluzione che questa corte ha ritenuto di dover adottare, è opportuno iniziare con una breve premessa sul contenuto dell'art. 68 comma 1 della Costituzione. Esso prevede che "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
L'attuale stesura, conseguita alla modifica apportata dall'art.1 L. cost.29.10.1993 n.3, sostituisce con l'espressione "chiamati a rispondere" l'originaria parola "perseguiti", al fine di sottolineare l'estensione della prerogativa ad ogni tipo di procedimento, non solo penale ma anche civile, amministrativo o disciplinare. Tale disposizione di rango costituzionale, nata come specifica applicazione dell'immunità parlamentare volta a garantire il ruolo dei rappresentanti politici in un contesto storico in cui anche l'amministrazione della giustizia era condizionata, dal potere esecutivo, ha finito con assumere -nell'ambito dello stato di diritto in cui la magistratura ha acquisito la posizione di ordine indipendente- una diversa più complessa funzione.
La contemporanea tutela di valori fondamentali quali l'indipendenza dell'Ordine giudiziario e la libertà politica del Parlamento, se pur statuita in termini di equilibrio nella Carta costituzionale;
contiene in sè il germe del conflitto nella individuazione dei reciproci limiti.
Il principio costituzionale di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce un punto critico di incontro di due poteri fondamentali in cui la rottura dell'equilibrio appare meno difficile.
Invero, se il sindacato giurisdizionale sulle manifestazioni di pensiero lesive di altrui diritti costituisce la regola, l'irresponsabilità (divieto di chiamata a rispondere) del parlamentare entro i limiti dell'art.68 primo comma Cost.- ne è l'eccezione.
Come, del resto, assumendo una diversa prospettiva, dinanzi all'autonomia del potere politico assunto a principio generale, la sua limitazione ad opera di interventi del giudice costituisce l'eccezione.
La perfetta individuazione dei reciproci limiti e,
correlativamente, dall'evasione nella sfera di attribuzione l'uno dell'altro costituisce la materia del conflitto.
La legge costituzionale 29.10.1993 n.3, che ha voluto rappresentare un segnale di svolta data dal Parlamento in un momento in cui era in ballo la stessa credibilità di un'intera classe politica, aveva l'intento di ridimensionare le prerogative del parlamentare pur mantenendo ferme alcune preclusioni alle iniziative dell'ordine giudiziario indispensabili alla funzionalità dell'Istituzione parlamentare.
Soppressa l'autorizzazione a procedere (anche se mantenuta o precisata in relazione ad atti ed operazioni di carattere investigativo nonché all'adozione di cautele limitative delle libertà personali, comma 2 e 3 art.68 Cost.), è stata -invece- chiarita l'estensione della c.d. insindacabilità prevista dal primo comma art.68 cost.
L'area di applicazione di quest'ultima risulta in concreto allargata, poiché -in relazione ai reati di opinione- non essendo più necessari l'autorizzazione a procedere (il cui diniego in passato, poneva termine -almeno temporaneamente- alla vicenda giudiziaria) ciascuna assemblea parlamentare può solo intervenire dichiarando l'insindacabilità ex art. 68 primo comma. Si è resa, comunque, necessaria per una concreta attuazione di tale ultima disposizione l'emissione della lunga serie di decreti che dovevano regolare i rapporti procedurali tra i due organi costituzionali coinvolti.
Abbiamo già accennato ai vari risvolti applicativi -sempre in termini di attribuzioni- dei decreti legge, talora sfociati in denunzie di conflitti.
La conclusione, per mancata conversione dell'ultimo decreto - legge, della normativa d'attuazione dovrà necessariamente affidare all'iniziativa del parlamentare l'avvio, presso la Camera di appartenenza, della procedura per l'affermazione dell'insindacabilità, con il prevedibile effetto di creare ulteriori scompensi nell'ordinata soluzione di potenziali conflitti. Tutto questo deve far meditare seriamente i poteri coinvolti, nella ricerca di soluzioni atte a creare nuovi equilibri nel rispetto delle reciproche attribuzioni.
Indubbiamente, poiché -come già si è accennato sopra- la prerogativa di cui al primo comma art.68 Cost. conferisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata al proprio membro con la conseguenza -nel caso venga ritenuto l'esercizio delle funzioni parlamentari- di inibire ogni difforme pronuncia di responsabilità, all'autorità giudiziaria ordinaria non rimane rimedio diverso dalla denuncia di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, unico organo cui spetta il sindacato sul concreto esercizio del potere spettante alla Camera. La decisione di sollevare o meno il conflitto deve necessariamente passare attraverso la precisa individuazione del suo modo di configurarsi e dei limiti del sindacato concesso tanto al potere che ne assume l'iniziativa quanto alla Corte Costituzionale chiamata a risolverlo.
Il conflitto, ultimo rimedio consentito, viene definito dalla Corte Cost. (vedi sentenze n. 1150 del 1998 e n. 443 del 1993)non in termini di "vindicatio-potestatis" bensì di contestazione "in concreto" dell'altrui potere.
La classica figura del conflitto come volto a rivendicare un potete conferito dalla Corte costituzionale ad un organo e non ad altro (vindicatio potestatis) non può trovare spazio nella specie, poiché -come ripetutamente affermato dalla Corte Cost.- non può negarsi - che l'attribuzione di prerogative parlamentari (art 68 primo comma Cost.) "non può non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte".
Tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 129 del 1996, 265 del 1997), le cui conclusioni hanno finito per essere ricalcate nelle disposizioni di attuazione dell'art. 68 Cost., ricostruiscono i rapporti tra giudice procedente e Camera di appartenenza dell'imputato -nell'ambito dell'accertamento dei presupposti dell'insindacabilità- attribuendo alla seconda il potere definitivo di valutarne la ricorrenza, anche se poi la dinamica processuale sembra improntata a criteri di cooperazione tra poteri nel bilanciamento degli opposti interessi.
In particolare, il principio che la prerogativa parlamentare implica sempre l'attribuzione di un potere in favore dell'organo alla cui tutela è preordinata -introdotto con la sentenza n. 1150 del 1988, ripetuto nella n. 443 del 1993 e ribadito nella 129 del 1996 trova il suo fondamento, come è stato anche recentemente affermato, nel fatto che "il comma 1 art.68 Cost. non attribuisce alle Camere un potere di tipo autorizzativo il cui esercizio condizioni l'esplicazione della funzione giurisdizionale, da parte degli organi allo scopo investiti, in ordine alle condotte dei parlamentari alle quali esso si riferisce: un potere cioè del tipo di quello che il testo originario dell'art. 68 comma 2 Cost. conferiva ai fini del procedimento penale, sottoponendo quest'ultimo, quando si riferisse al fatto di un parlamentare in carica, alla preventiva autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.
La norma costituzionale ha piuttosto natura sostanziale, limitando la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione" (sentenza Corte costituzionale 23.07.1997 n. 265). La "ratio" di una simile regola, non attiene alla tutela della sola libera espressione di pensiero spettante al singolo membro delle Camere quanto piuttosto e soprattutto "della piena libertà di discussione e di deliberazione delle Camere" funzionale all'autonomia stessa dell'istituzione parlamentare.
Da tutto questo consegue la scelta della Corte cost. di modellare il conflitto insorgente tre giudice procedente e Camera di appartenenza del parlamentare nella forma del c.d. conflitto da menomazione e interferenza.
Invero, una volta accertata la prevalenza di un interesse costituzionalmente protetto (nella specie l'autonomia e l'indipendenza parlamentare ex art. 68 comma 1 Cost) su un altro (interesse ad adire il magistrato, per la tutela giurisdizione ex art. 24 comma 1 Cost., da parte del cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni), diviene essenziale il controllo che l'esercizio "in concreto" - da parte della Camera - della propria potestà non comporti -per le viziate modalità con cui venga esplicato- una compressione o una "menomazione" della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
La stessa Corte Cost. (sentenza n. 379/1996) ha delineato diffusamente i principi posti a fondamento del conflitto di attribuzione, in una fattispecie attinente a modalità di votazione per la formazione della volontà della Camera.
Nell'ambito della sfera di autonomia garantita al Parlamento occorre tracciare una linea di confine tra comportamento dei suoi membri presidiato da tale tutela e quello che non può sfuggire al diritto comune.
Esistono diritti, inerenti allo "status" di parlamentare fondato sulla Costituzione (artt. 64, 72) perché garantiscono il "libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio", cui è connessa "l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori".
Questi diritti, tra i quali rientra l'esercizio di voto in Parlamento strettamente funzionale alla vita dell'istituzione, trovano nella normativa parlamentare "la loro esaustiva qualificazione" e, pertanto, non ammettono alcun sindacato esterno da parte dell'autorità giudiziaria.
Precisa la Corte Cost. che "proprio in ciò consiste, infatti, la riserva normativa -che comprende il momento applicativo- posta dagli artt. 64 e 72 della Costituzione a favore di ciascuna Camera". Qualora, invece, qualche aspetto del comportamento rimane estraneo alla "capacità classificatoria del regolamento parlamentare", deve prevalere la "grande regola" rappresentata dallo Stato di diritto, con la conseguente sussunzione al generale regime giurisdizionale come tutti i diritti. ed i beni giuridici. I casi in cui la determinazione della linea di confine diventa più problematica attengono, proprio ad alcuni "inviolabili" beni morali della persona (onore, reputazione, pari dignità) che si trovino a collidere con il principio di insindacabilità enunciato dall'art. 68 comma 1 Cost. Allora la tutela del limite, tra i distinti valori di autonomia parlamentare da una parte legalità-giurisdizione dall'altra, è affidata alla Corte Costituzionale che ne sia investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga "menomato" dall'attività dell'altro.
Ribadita, dunque, "con la massima cogenza" la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale in relazione a diritti plasmati sul principio di autonomia delle Camere (tra i quali si fa rientrare l'art.68 comma 1 della costituzione), sì ritorna alla qualificazione del conflitto di attribuzione come attinente alle concrete modalità di esercizio di una potestà costituzionalmente riconosciuta.
Si impone, a questo punto, individuare natura, funzione, oggetto, modalità e limiti del controllo consentito -in sede di conflitto- alla Corte Costituzionale.
Si tratta, anzitutto, di un sindacato che la stessa Corte del conflitto non esita a definire "di legittimità", poiché il potere della Camera nel valutare le condizioni di insindacabilità non può essere "illimitato, ne' arbitrario, ne' soggetto soltanto, ad una regola di 'self-restraint', ma deve essere correttamente esercitato" (sentenze n. 1150 del 1988, n. 443 del 1993). Del resto la giurisprudenza, costituzionale ha ripetutamente affermato di non poter sindacare i limiti "interni" della sfera di attribuzione, cioè il "merito" di qualificazione come "insindacabile" dell'opinione espressa dal parlamentare, avendo sempre ammesso solo una verifica "esterna", entro i limiti dell'arbitrarietà-plausibilità, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione - da parte della Camera interessata - dei "presupposti" della prerogativa.
Una tale precisazione è tanto più significativa in quanto contenuta in una sentenza (Corte 02.12.1993; n. 443), che doveva rispondere proprio ad una richiesta di verifica sulla lettura della, disposizione costituzionale di garanzia operata del Senato, ritenuta eccessivamente "estensiva" siccome tendente a ricomprendere tutte le attività politiche del parlamentare nell'esercizio della funzione tutelata.
La Corte, dunque, riconfermava che "Nei limiti dei concetti dell'arbitrarietà e della plausibilità in cui può esplicarsi una verifica esterna, come quella propria della Corte sulla sussistenza dei presupposti (esercizio delle funzioni) e sulle valutazioni di merito che le Camere compiono circa l'insindacabilità, ex art.68 primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dai parlamentari non possono ritenersi arbitrarie le conclusioni cui nel caso di specie il Senato è pervenuto..
Aggiungeva ancora "Nè per delimitare tale presupposto possono essere assunti a parametro gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dal giudice ordinario.
Nell'ambito di un processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, la sentenza 23, luglio 1997 n.265 chiarisce ancora più specificamente la posizione ed il compito della Corte quale giudice del conflitto di attribuzione, quando afferma che "il giudice dei conflitti non è chiamato, e non può esserlo, a pronunciarsi direttamente sulla sindacabilità o meno di un'opinione espressa da un parlamentare.."
Successivamente precisa che una simile pronuncia può, invece, provenire dal giudice ordinario (qualora non ci sia stata una previa deliberazione della Camera di appartenenza che, siccome adottata nell'esercizio della potestà ad essa spettante, comporterebbe l'obbligo del giudice di adeguarsi, salvo il rimedio del conflitto) -rimanendo soggetta alle ordinarie impugnazioni- nell'ambito del giudizio di responsabilità comportante l'implicita affermazione di "sindacabilità" della condotta del parlamentare.
Può ancora essere assunta dalla Camera di appartenenza del parlamentare, che si avvalga del potere connesso alla prerogativa ex art. 68 comma 1 della Costituzione, con la deliberazione assembleare per c.d. "definitiva", siccome non soggetta ad altro controllo "interno" al potere rappresentato.
L'intervento della Corte Costituzionale, nell'ambito del conflitto, pertanto, è definito, "a posteriori", poiché sopraggiunge a conflitto ormai manifestatosi tra organo parlamentare e giudice ed è anche "esterno" siccome esercitato da parte di un organo costituzionale estraneo alle parti in conflitto. Tale posizione di terzietà, in "funzione di garanzia dell'equilibrio costituzionale tra salvaguardia della potestà autonoma della Camera e tutela della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria", dà contezza dei limiti "esterno" al sindacato della Corte Costituzionale quale giudice del conflitto di attribuzione;
nel senso ancora -occorre ancora ribadirlo- di non poter sovrapporre una propria valutazione a quella della Camera competente, ma solo verificare che le "regole di giudizio" adottate non trasmodino i limiti della ragionevolezza e della plausibilità per approdare all'arbitrarietà, alla contraddittorietà e all'illogicità manifesta.
In definitiva occorre operare un'attenta distinzione tra "ambito" o "oggetto" del controllo, ben individuati nell'"error in procedendo" e nei "presupposti" dell'insindacabilità, e regola (parametro o criterio) che rappresenta al tempo stesso il limite della verifica, dovendosi comunque escludere che la valutazione della Corte Costituzionale possa essere fondata sui medesimi criteri utilizzati dagli organi costituzionali parti del conflitto, affinché non si trasformi in un diverso esame nel merito della deliberazione della Camera.
Nasce spontanea la similitudine con il giudizio della Corte di cassazione, anch'esso limitato -quanto al vizio di motivazione- al profilo di legittimità delle valutazioni del giudice di merito. Ora, per considerare più da vicino l'oggetto del controllo, la stessa enunciazione del vizio "in procedendo", che pure può sembrare di facile lettura, dà adito ad alcune riflessioni critiche. La Corte dei conflitti ha deciso in una sola occasione facendo ricorso "in limine" a quel tipo di vizio, ritenuto impeditivo dell'esame di legittimità in ordine alla sussistenza dei presupposti per la deliberazione di insindacabilità ex art. 68 comma 1 della Costituzione. Nella sentenza 15.12.1988 n. 1150, infatti, il vizio veniva individuato nel "divario tra i fatti esaminati dalla "Giunta per le elezioni e le autorizzazione a procedere" ed i fatti in relazione ai quali la Giunta aveva formulato la proposta, approvata dall'Assemblea, di affermazione dell'insindacabilità.." In altra decisione più recente (sentenza n. 267 del 23.07.1997 n.265) la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto "per assenza attuale della materia" poiché era stata riscontrata la mancata coincidenza tra fatto oggetto della deliberazione di insindacabilità della Camera e fatto in relazione al quale era stato deciso di sollevare -da parte della presidenza della medesima Camera dei deputati- il conflitto di attribuzione.
Sembra potersi affermare che "l'error in procedendo", riconosciuto nella sentenza n. 1150 del 1988, non dipendesse da violazione di norme procedimentali espresse.
Questa, infatti, rimane fuori -di per sè- dalla sfera di controllo, siccome rientrante nell'ambito del regolamento parlamentare interno sul procedimento di formazione della volontà della Camera.
Il vizio, invece, anche indipendentemente dalla corretta applicazione del diritto parlamentare, diviene rilevante nella misura in cui crea un palese scollamento logico tra fatto "esaminato" e fatto "deciso" si da influire sulla stessa identità dell'oggetto della dichiarazione di insindacabilità.
Il divario tra i fatti esaminati dalla Giunta ed i fatti dichiarati "assorbiti" dall'Assemblea era talmente evidente da rendere ingiustificata la delibera di insindacabilità. Poiché l'effetto inibitorio che tale pronuncia produce sul giudizio impone il rigoroso rispetto dei limiti di contenuto ed oggetto propri della dichiarazione, il vizio è ravvicinabile alla mancanza di dichiarazione d'insindacabilità che, nella fattispecie esaminata dalla sentenza 265/97 aveva portato alla pronuncia di inammissibilità del conflitto.
I "presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio del potere" (sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993) vengono individuati, dalla giurisprudenza costituzionale sui conflitti in materia di applicazione dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, nei seguenti elementi.
1) Anzitutto lo "status" di membro di una delle due Camere parlamentari costituisce l'imprescindibile presupposto, che individua la stessa titolarità della prerogativa plasmata sul principio di autonomia delle Camere (vedi sent. N. 379/96). 2) L'"opinione" deve essere espressa del parlamentare stesso e riconosciuta come tale nella sua paternità.
3) L'individuazione della "funzione" di membro del Parlamento costituisce il nodo centrale dell'art. 68 comma 1 Cost. ed ha dato luogo tra potere legislativo, partiti politici ed elettori. Il contrasto tra le opposte posizioni costituiva l'oggetto "di merito" del conflitto di attribuzioni risolto con la sentenza Corte Cost. n. 443 del 1993. Abbiamo già accennato a tale decisione per alcune affermazioni di principio in essa contenute sulla natura del conflitto. Il patrocinio del Senato, aveva fatto specifici riferimenti alla tesi estensiva della funzione parlamentare -includente nell'aria dell'insindacabilità attività non tipiche ma sempre ricollegate all'agire politico del parlamentare- ed alla rilevanza extraparlamentare -conseguente all'obbligo giuridico-morale di rappresentare la Nazione ex art. 67 Cost. ed informarla avvalendosi dei moderni veicoli di pubblicità- dell'opinione espressa nel corso di lavori parlamentari.
La Corte Costituzionale si guardava bene dall'entrare nel merito di una simile valutazione di merito di una simile valutazione di merito circa l'insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost., ben conoscendo i limiti dei concetti di "arbitrarietà" e "plausibilità" -nella medesima decisione individuati- della propria verifica contenuti.
Il giudice del conflitto non ha mai definito esplicitamente la natura della dichiarazione di insindacabilità, se cioè rimanga una valutazione di carattere tecnico-giuridico o si tratti di scelta politica che attinge solo dall'autonomia parlamentare. Nel primo caso potrebbe prospettarsi un suo ruolo attivo nella verifica dei presupposti della prerogativa ex art. 68 comma 1 della Costituzione, laddove nel secondo il sindacato incontrerebbe margini sempre più ristretti, potendo esplicarsi con maggiore approfondimento solo nella ricerca degli "errores in procedendo", secondo la definizione già data nell'ambito della sentenza n. 1150 del 1988. In conclusione, per tornare al caso in esame, l'applicazione dei principi tratti dall'insegnamento della stessa Corte dei conflitti deve portare ad escludere che ricorrano i presupposti per la promozione di un simile rimedio.
Il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati nella seduta del 22.10.1997, al quale occorre rifarsi per individuare le argomentazioni a sostegno della pronuncia di insindacabilità senza poter pretendere una motivazione in senso giurisdizionale, contiene chiari riferimenti al carattere "politico" dell'intervento svolto dall'on. GA e sottoposto alla valutazione della Camera, nel senso di un collegamento alla funzione "essenziale" ad un membro del Parlamento ("parlare per coloro che non possono farlo") "in un contesto pubblico, quale può essere un comizio".
Si fanno tali precisazioni non certamente per entrare nel merito della pronuncia di sindacabilità, ma proprio per ribadire che, dinanzi ad una motivata (nel senso sopra indicato) valutazione di insindacabilità proveniente dall'organo istituzionalmente preposto all'esercizio di un tale potere, l'affermazione di una contrario punto di vista (che cioè l'opinione espressa in un comizio non rientri nell'esercizio delle funzioni del parlamentare) troverebbe una puntuale preclusione nei limiti non solo alla denunzia del conflitto di attribuzione da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria quanto anche al sindacato esterno della Corte Costituzionale ove fosse chiamata a dirimerlo.
Sotto il diverso profilo dell'"error in procedendo", d'altro canto, non è dato rilevare alcun vizio denunziabile, siccome rinconducibile -secondo i principi che si sono andati ripetendo nel corso della motivazione- ad uno scollamento logico tra fatto proposto dalla Giunta al vaglio dell'assemblea (nei termini in cui risulta anche puntualizzato durante la discussione in aula) ed oggetto della pronuncia assembleare.
Quanto al tipo di pronuncia da adottare in concreto da questa corte, risulta evidente che l'esistenza "fenomenica" di due sentenze dei giudici di merito (Pretore di AL in data 06.03.1995 e Corte d'appello di Reggio Calabria in data 28.03.1996), aventi ad oggetto decisioni che si pongono "a posteriori" in contrasto con l'affermazione di insindacabilità della Camera dei deputati non impugnata con elevazione di conflitto, determina la necessità del loro annullamento.
La formula da adottare imporrebbe di assumere posizioni in ordine alla "qualificazione dogmatica" dell'irresponsabilità sancita dall'art. 68 comma 1 della Costituzione, se cioè possa essere ravvicinata ad una condizione soggettiva di non punibilità (sul tipo dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 51 c.p) o alla causa di esclusione oggettiva dell'illecito.
In verità nessuna delle opposte soluzioni riesce ad esprimere sufficientemente quella "coessenzialità" -dell'effetto inibitorio di inizio o prosecuzione di ogni giudizio di responsabilità- alla pronuncia di insindacabilità proveniente dalla Camera di appartenenza.
"L'obbligo del giudice -quanto non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione- di dichiarare immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità dell'imputato, affermata dalla Camera di appartenenza, discende direttamente dalla norma costituzionale", sicché nel caso di procedimento penale già avviato non è neppure questione di applicazione dell'art. 129 c.p.p. (Corte Cost. sentenza n. 129 del 1996). Ritiene questa corte che, poiché l'effetto "inibitorio" esprime pur sempre un ostacolo di ordine procedimentale sia pure trovante la sua fonte di una norma costituzionale di carattere sostanziale, la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 c.p.p. (annullamento senza rinvio), sia l'improcedibilità (lett. a).
Deve essere chiaro, comunque, che la scelta è operata solo in funzione della genericità di una formula suscettibile di esprimere l'effetto inibitorio, nonostante l'abrogazione della vecchia autorizzazione (art. 68 comma 2 prima parte Cost., nell'originaria versione) che ha comportato la modifica all'art. 343 c.p.p. in tema di condizioni di procedibilità.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e la correllativa sentenza del pretore di AL, per improcedibilità dell'azione penale, avendo il ricorrente agito nella funzione parlamentare. Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998