Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 T 2 S I . G . L E P L . R A A D T . BLICA ITALIANA L A B U E D A D B T I IN NO0 1 6 6 I E OGGETTO S 1 R T N 3 T E 1 N IRPEF/ILOR S E . I CORTE SUURE MA DI ASUAZIONE S A E N F orso per cassazione A nel confronti dell'ufficio M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 7848/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 3517 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud.
5.10.2000 Consigliere ha pronunciato la seguente CORE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso iscritto al n. 7848 R.G. 1999, proposto per diritti L. 1500 da 7 FEB. 2001 MARTINELLI DANIELE, elettivamente domiciliato in Roma, alla IL CANCELLIERE piazza Santa Maria Maggiore 112, presso lo studio dell'avv. Aldo CORTE SUP SMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DI LAURO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura Richi CANCELLER A calce al ricorso;
dal S ricorrenteper
contro
UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI ABBIATEGRASSO;
- intimato per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 30 settembre 1998, 1 5 8 2 depositata col n. 252/34/98 il 13 novembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Guida per il costituito Ministero delle Finanze, resistente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, senza opporsi alla riunione. Svolgimento del processo LE AR propose impugnativa avverso la cartella esattoriale notificata il 25 settembre 1990, relativa alla liquidazione, ad opera dell'Ufficio Imposte Dirette di Abbiategrasso, dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. per il 1982. Essa fu respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione 242/18/93, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 30 settembre 1998 depositata col n. 252/34/98 il 13 novembre seguente, ha rigettato il gravame del contribuente. Rilevato che l'iscrizione conseguiva alla definitività dell'avviso d'accertamento, impugnato senza esito, giusta decisione della Commissione di secondo grado del 12 maggio 1989, ha ritenuto ininfluente il richiamo ad un'istanza di condono, formulata ai sensi della legge 413/1991. Per la cassazione della sentenza notificata a cura del AR il 9 febbraio 1999 all'ufficio - ricorre il contribuente, con unico motivo, giusta atto notificato il 10 aprile 1999 all'Ufficio delle Imposte Dirette di Abbiategrasso. Si è costituita, con atto datato 16 maggio e depositato il 3 2 dicembre 1999, il l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione della legge 413/1991 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il contribuente afferma l'erroneità del richiamo alla precedente decisione sull'avviso di accertamento, comunque non definitiva perché impugnata per revocazione, con processo pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale. In relazione a tanto, rileva che l'istanza di condono ai sensi della legge 413/1991 sarebbe stata erroneamente superata dal giudice 'a quo', poiché la pendenza del giudizio, così precisata, avrebbe dovuto inibire al giudice 'a quo' di sindacare la validità o l'ammissibilità dell'istanza, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 873/1996). Il ricorso è inammissibile. L'atto risulta diretto nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette di Abbiategrasso, ed è stato con tali indicazioni notificato, a mani di 'impiegato incaricato del ritiro'. Esso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, ord. 717/2000), è da ritenersi in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1) c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933. L'Ufficio finanziario territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di 3 deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. All'invalidità dell'impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte, è solo conseguenziale la nullità della sua notifica, non sanabile quindi dalla costituzione della stessa Avvocatura. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese, restando senza effetto la costituzione medesima. M.P. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000. II Presidente Il Cons. estensore Enrico Papa - ->Mario Delli Priscoli - A scoli می شده IL CANCELLIERE C1 EN TT 6 FUB. ZOUTDEPOSITATO IN ELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 6 NO TT 8 E 9 1 N / 5 O 4 I . / Z N 6 2 A - A . R I B R T . R . S P I . L A D L G A T A E L D . E U R B D B E I A I T T S R A N N T 1 I E E 3 S S R 1 I E E . A T N A M