Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 38 3 /02 O L L O 4 B 7 ) E 3 E . E C N N , A O 1 P I 9 REPUBBLIC Z I 9 A 1 D - R T E S N - I C IN NOME DEL PO. O ITALIANO 1 G I E 2 D . R U L I A 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D G 3 Oggetto E E T E N N 4 . E 4 SEZIONE SECONDA CIVILE T S . E S T I ( T R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 21849/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. Dott. Antonio VELLA ·25237 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Consigliere Ud.27/02/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE A NAPOLI, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA C MAGGISANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA E BUCCICO, difeso dall'avvocato ANDREA GALASSO, giusta delega in atti;
-
- controricorrente -
2002 avverso la sentenza n. 339/99 del Giudice di pace di 329 -1- CATANZARO, depositata il 16/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Domenico SERVELLO, per delega dell'Avv. Salvatore A.NAPOLI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità del ricorso, in gradato subordine, accoglimento del 1°-3°-6° motivo, ovvero del 2° motivo, con assorbimento degli altri. -2- MÀ NC c/ AM RG 21849/99 - Oggetto: pagamento prestazioni professionali e IVA;
giudice di pace;
causa di valore superiore ai due milioni;
appellabilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 24.2.99, l'avv. Luigi Ciam- - premesso che in data 18.3.92 NC MÀ gli brone aveva conferito mandato professionale di predisporre la divisione dell'eredità paterna tra i vari germani MÀ; che, dopo ch'egli aveva svolto un'intensa attività stra- giudiziale intesa all'adempimento dell'incarico ricevuto, NC MÀ aveva rifiutato senza giustificato motivo di accettare il piano divisionale e, successivamente, gli aveva revocato il già conferito mandato;
che, pertanto, in data 3.11.98 egli aveva presentato istanza al Consi- glio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, presso il quale era iscritto, per la liquidazione degli onorari e delle competenze spettantigli per la prestazione profes- sionale resa, ottenendone la liquidazione della somma di £ 13.250.000 oltre spese generali, IVA e CAP;
che, con missiva 20.1.99, aveva comunicato a NC MÀ la quo- ta di sua pertinenza, ma la richiesta di pagamento era conveniva NC MÀ innanzi al giu- rimasta inevasa - dice di pace di Catanzaro onde ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore, della somma di £ 1.842.187 oltre IVA e CAP, per la quota-parte di sua pertinanza del SA NC c/ AM RG 21849/99 -2- valore delle prestazioni professionali svolte in favore germani MÀ. Costituendosi, NC MÀ contestava gli assunti avversari ed eccependo l'incompetenza del giudice adi- to, trattandosi, nella specie, d'obbligazione solidale;
il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver conferito alcun mandato al professionista;
l'erronea liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine degli Av- vocati di Catanzaro, poiché all'epoca dei fatti l'attore era praticante procuratore e non avvocato;
la prescrizio- ne del credito ex adverso ai sensi dell'art. 2596 CC con- cludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 22.7.99, il giudice di pace di Catan- ritenuto che, in considerazione del valore della zaro - causa, dovesse deciderne secondo equità; che l'eccezione d'incompetenza per valore fosse infondata trattandosi, nella specie, di cause scindibili;
che per tal motivo il creditore potesse rivolgersi ai singoli clienti al fine d'ottenerne pro-quota quanto spettantegli secondo la li- quidazione del Consiglio dell'Ordine; che infondata fosse anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attore aveva documentalmente dimostrato l'av- venuto conferimento del mandato professionale a mezzo della lettera datata 14.3.92; che l'ulteriore missiva in- viata dall'Avv. AM concernesse l'incarico da con- MÀ NC c/ AM RG 21849/99 - 3 - ferire al tecnico;
che l'eccezione di prescrizione del credito non operasse nella fattispecie in esame, in quan- to il mandato professionale era stato conferito per iscritto;
che non dovesse esaminarsi la correttezza della liquidazione dei compensi operata dal Consiglio dell'Or- dine, da ritenersi a conoscenza dello status del proprio accoglieva la domanda e, per l'effetto, iscritto - con- dannava parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di £ 1.842.187, oltre IVA e CAP se fatturati, con gli interessi dalla domanda al saldo, non- ché alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza NC MÀ proponeva ri- corso per cassazione con sette motivi. Resisteva il AM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure proposte dal ricorrente avverso l'impu- gnata sentenza non possono essere prese in considerazione in quanto il mezzo di gravame adottato non è appropriato (in caso analogo, Cass. SS.UU. 21.12.99 n. 917). L'impugnazione per saltum con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. delle sentenze emesse dal giudice di pace è, infatti, consentita, per il combinato disposto degli artt. 113/II e 339/III CPC, unicamente ove trattisi di sentenze con le quali siasi decisa una con- da determinarsi, ovviamente, introversia il cui valore- AMÀ NC c/ AM RG 21849/99 - 4. relazione al petitum ex art. 10/1 CPC e non al decisum non superi i due milioni di lire (Cass. 13.4.99 n. 3616, 14.12.98 n. 12542 23.9.98 n. 9493). In tutti gli altri casi - ove, cioè, il valore del- la controversia superi i due milioni di lire, come nella specie, ed ove la competenza sia attribuita per materia al giudice di pace ai sensi dell'art. 7/III nn. 1, 2, 3, l'impugnazione della sentenza deve aver luogo me- CPC - diante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339/1 CPC, e ciò quand'anche il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia, erroneamente estendendo il po- tere attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 CPC ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa an- che omettendo d'attribuire alla causa il pertinente valo- non secondo diritto ma secondo equità, dacché non è re, il contenuto concreto della decisione impugnanda a deter- minare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore o la materia della domanda proposta (Cass. 26.10.00 n. 14099, 7.2.00 n. 1340, 7.12.99 n. 13702, 13.4.99 n. 3616, 1.12.98 n. 12187, 23.9.98 n. 9493). Ove, infatti, si ponga la questione della determi- nazione del valore della presente causa, con riferimento - più alla domanda proposta dall'attore, ex art. 10/1 CPC precisamente, alla pluralità delle componenti della do- manda svolta, il cui valore dev'essere calcolato somman- MMÀ NC c/ AM RG 21849/99 -5 dole tra loro, sia che le si consideri quale unica prete- sa di valore complessivo, sia che le si consideri pretese autonome il cui valore complessivo debba essere determi- nato ai sensi dell'art. 10/II CPC risulta agevole rile- vare come, nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice abbia chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento delle competenze spettantile per la svolta opera professionale nell'ammontare di £ 1.842.187 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ne consegue che, malgrado le somme da porre in ag- giunta a quella richiesta quale credito principale non siano state determinate nel loro esatto ammontare, tutta- via il petitum complessivo risulti indiscutibilmente supe- riore ai due milioni di lire di cui all'art. 113 cit., anche se si voglia aver riguardo alla sola imposta sul valore aggiunto (£ 1.842.187 credito professionale + £ 368.437 pari al 20% per IVA £ 2.210.624), e sale a 2.247.467 ove si consideri anche il 2% per previdenziali di legge. Occorre infatti tener presente che, qualora insieme ad una domanda di valore determinato ed inferiore al li- mite della competenza del giudice adito sia stata dal- l'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo ex art. 10/II cit., con spostamento della competenza al giudice supe- MÀ NC c/ AM RG 21849/99 - 6 - riore, opera sempre, salva l'ipotesi in cui l'attore di- chiari, in modo non equivoco, di voler contenere il valo- re della seconda domanda entro il predetto limite, ossia in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dell'altra domanda (Cass. 29 maggio 1998 n. 5343, 20 settembre 1995 n. 9945, 30 maggio 1996 n. 5014). Poiché, dunque, nel caso di specie tale ipotesi non s'è verificata, il valore della causa, superiore a due milioni di lire, rendeva la sentenza di primo grado impu- gnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione che va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguon soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente alle spese che liquida in E 582,15, dei qu E 500/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.02.2002. Il Presidente Il Co est. Alekinj IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 10.SVEITEONVOI bwese VILETTEZONYO NI GIUSE BEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1