Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 3
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, cod.proc.pen., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.
In tema di condotta diffamatoria attribuibile ad un parlamentare, il giudice, in presenza della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da parte del ramo parlamentare di appartenenza, deve applicare la causa di non punibilità, salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale fra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari. Ed invero, il nesso funzionale della prerogativa parlamentare ha un duplice aspetto: uno soggettivo ed uno oggettivo. In primo luogo il fatto incriminato deve essere posto in essere per un interesse pubblico, nel senso che le espressioni diffamatorie possono ritenersi non punibili se poste in essere in un atto di funzione, e non se con esse il parlamentare aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali. In secondo luogo il criterio sostanziale che permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e mezzo, di attività che, libera da fini personali, sia, per le motivazioni e per le questioni trattate, nell'interesse superiore della res publica, connessa o collegabile anche in via strumentale alla funzione parlamentare; quest'ultima va intesa come tramite fra la società civile e la comunità politica, capace di contribuire, anche con denunzie di ritenute lesioni di diritti di libertà, ad alimentare il dibattito ed il confronto politico-parlamentare su temi di interesse generale. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione in quanto ha riconosciuto il nesso funzionale nelle dichiarazioni di un parlamentare che aveva fatto riferimento ad un suicidio in carcere ed al suo collegamento con le modalità d'inchiesta a carico del detenuto).
L'articolo 68 della Costituzione, statuendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, è di immediata applicazione, anche se non sostenuta da leggi costituzionali o ordinarie dirette a disciplinare la materia. Ed invero,la norma non si limita ad affermare un valore ideale e un principio programmatico, suscettibile di valorizzazione solo ai fini del giudizio di incostituzionalità di disposizioni incompatibili. Essa è immediatamente cogente perché, assicurando la libertà giuridica di manifestazione del pensiero del parlamentare, esplicitamente impone ai titolari degli altri poteri dello Stato di adeguarsi al principio ed impedisce loro di emanare ed applicare norme confliggenti. Ne consegue che la non perseguibilità o la non sindacabilità sono assimilabili, sotto il profilo sostanziale, ad una causa di non punibilità, applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex articolo 129 cod. proc. pen., qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito, pur in assenza di norme di attuazione a causa della mancata conversione della relativa decretazione d'urgenza. (Vedasi Corte Costituzionale sentenze n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997).
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/1999, n. 8742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8742 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 21/4/99
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 858
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RI Ragonesi Consigliere N. 11000/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SG RI, nato in data [...] a [...]
avverso la sentenza 23.12.97 della Corte di Appello di Brescia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex art.68 della Costituzione Udito il difensore della parte civile, avv. Nadia Alecci che ha chiesto il rigetto del ricorso e la proposizione del conflitto di attribuzioni;
udito il difensore dell'imputato, avv. Gian Pietro Dall'Ara che ha chiesto l'applicazione dell'art.68 della Costituzione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia emise sentenza di proscioglimento dell'on. RI SG, imputato del delitto di diffamazione aggravata per aver, in data 11 dicembre 1994, nel corso della trasmissione televisiva "Domenica IN", e in una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, pubblicata il 12 dicembre 1994, indicato il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Fabio De Pasquale, come responsabile del suicidio dell'Ing. Raffaele Cagliari: "Quando ho detto assassini è chiaro che non mi riferisco ad un atto diretto di un pubblico ministero che ha tenuto in carcere un signore finché questi, con una lettera terribile ha denunciato quello che avrebbe fatto, si è suicidato ... Si è tolto la vita a causa di un Procuratore ... Giorni e giorni in galera ... Chiamerò a rispondere con una serie di denunzie i magistrati di Milano per tutti i morti suicidi nelle carceri per l'inchiesta Mani Pulite. A cominciare dalla morte di Cagliari".
La Corte di Appello, su impugnazione della Procura Generale, ha condannato l'imputato, sostenendo l'esistenza del reato e la non configurabilità dell'esimente del diritto di critica, per l'attribuzione ad un pubblico ministero della responsabilità morale e giuridica del suicidio Cagliari, accusa esclusa nel procedimento disciplinare e archiviata in quello penale.
L'imputato proponeva ricorso. Nelle more del giudizio il Presidente della Camera dei deputati faceva pervenire copia della deliberazione 10 febbraio 1999 di approvazione della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di insindabilità della condotta dell'on. RI SG, "nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni". "È apparsa prevalente l'opinione secondo cui le frasi profferite dal deputato in questione - sia pure caratterizzate da uno stile particolarmente insinuante e astrattamente diffamatorio - costituiscono, tuttavia, con chiara evidenza, un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti e documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa, quanto in generale nel dibattito politico".
Con il ricorso e con motivi nuovi il difensore deduce:
A - L'improcedibilità dell'azione penale per la non validità della querela, depositata dall'avv. Nadia Alecci che aveva autenticato la firma del querelante senza esserne formalmente difensore. B - La nullità, ex artt.171 e 157 c.p.p., del decreto di citazione al giudizio di appello e delle impugnazioni del pubblico ministero e della palle civile, notificati presso l'Albergo Maiestic, con consegna del primo atto al portiere, senza l'invio della lettera raccomandata, e degli altri alti alla non convivente madre dell'imputato residente a Ro.
C - L'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale e la competenza del Pretore del luogo di irradiazione nell'etere della trasmissione.
D - L'immediata applicazione dell'art.68 Cost., a seguito della deliberazione della Camera dei deputati di insindabilità della condotta incriminata.
E - La violazione di legge sostanziale e processuale e i vizi di motivazione in ordine, tra l'altro, alla mancata rinnovazione del dibattimento, al giudizio di responsabilità, all'omessa applicazione dell'esimente del diritto di critica, al trattamento sanzionatorio e alla liquidazione dei danni.
1 - Il motivo d'improcedibilità dell'azione penale non è fondata. La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, cod.proc.pen., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi ai sensi dell'art.39 disp.att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta, come nella fatti specie, dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione del domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio (Cass., Sez. V, 28.11.97, Feltri ed altro, mass. 208995, conf. mass. 204851, 193686).
2 - L'eccezione di incompetenza non è fondata.
La competenza deve essere radicata con riferimento all'imputazione, con la conseguenza che, qualora, come nella fattispecie, la diffamazione a mezzo televisivo o radiofonico concorra con quella eseguita a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione del fatto determinato, le regole della connessione determinano la vis attractiva, per materia e territorio, con riferimento al reato più grave. In tale ipotesi, quindi, correttamente, viene ritenuta la competenza del tribunale del luogo in cui è stata eseguita la stampa, in applicazione degli artt.12. 15 e 16 c.p.p. e 21 Legge 8 febbraio 1948 n.47, e non delle disposizioni speciali di cui all'art.30 Legge 6 agosto 1990, n.223. 3 - Il motivo di nullità della notifica non è fondato.
La questione è stata già risolta con ordinanza, non specificamente aggredita, del giudice a quo che ha respinto l'eccezione con l'assorbente rilievo che l'on. SG aveva eletto domicilio presso l'Hotel Maiestic. Si osserva, comunque, che, a norma dell'art.157, comma 2, c.p.p., è valida la notifica eseguita. nell'albergo in cui l'imputato ha dimora temporanea, e che, ai sensi del comma primo della citata norma, è rituale, in siffatta ipotesi, la consegna dell'atto sia a persona che ha vincoli di parentela con il destinatario, precariamente convivente, sia al portiere o altra persona addetta alla ricezione, in quanto l'ospitalità nella struttura alberghiera configura, a tale scopo, una forma di convivenza, sia pure precaria, tra ospite e persone che vi lavorano stabilmente.
4 - È fondata la dedotta questione di insindacabilità della condotta incriminata.
L'art.68 della Costituzione, statuendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, è di immediata applicazione, anche se non sostenuta da leggi costituzionali o ordinarie dirette a disciplinare la materia. La norma, infatti, non si limita ad alternare tiri valore ideale e un principio programmatico, suscettibile di valorizzazione solo ai fini del giudizio di incostituzionalità di disposizioni incompatibili. Essa è immediatamente cogente perché, assicurando la libertà giuridica di manifestazione del pensiero del parlamentare, esplicitamente impone ai titolari degli altri poteri dello Stato di adeguarsi al principio e impedisce loro di emanare e applicare confliggenti norme. La immediata precettività della norma non esclude, tuttavia, l'esigenza di attuazione di essa per disciplinare le modalità di manifestazione della libertà, i limiti, soggettivi e oggettivi, dei cosiddetti atti di finzione parlamentare, la potestà, l'iter e gli effetti di siffatta qualificazione. La prerogativa, infatti, ha certamente contenuto sostanziale perché configura, non uno ius singulare, ma una causa, prevalentemente oggettiva, di esclusione dell'antigiuridicità del fatto, tutelando la norma, non la persona del parlamentare, ma la di lui funzione e, cioè, l'esercizio concreto di poteri pubblici di natura costituzionale. Ha anche riflessi processuali, però, anche dopo la modifica introdotta dalla Legge costituzionale n.3 del 1993, che ha sostituito l'originaria dizione "I membri del parlamento non possono essere perseguiti", con quella "non possono essere chiamati a rispondere". La non perseguibilità o la non sindacabilità è assimilabile, per l'identità di ratio, sotto il profilo sostanziale, ad una causa di non punibilità, applicabile in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 129 c.p.p, qualora non risulti dagli atti o dal provvedimento impugnato una prevalente causa di proscioglimento nel merito. Ora, pur in mancanza di norme di attuazione, per l'omessa conversione della decretazione di urgenza - n.233 del 1994, n.7 del 1995, nn.9, 116 e 555 del 1996 - è ormai ius receptum nella giurisprudenza costituzionale che discende dalla stesso art.68 e dall'autonomia e dalla indipendenza del Parlamento il potere della camera di appartenenza di valutare la condotta addebitata ad un suo membro, qualificarla come esercizio delle funzioni parlamentari e dichiararla insindacabile. Se è vero ciò e che tale deliberazione, secondo l'elaborazione del giudice delle leggi, ha effetti vincolanti per l'autorità giudiziaria che, qualora non ne contesti la legittimità e non proponga, quindi, conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale, "ha l'obbligo di prendere atto della deliberazione parlamentare, di adottare le pronunce conseguenti, di dichiarare, immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità", con "l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità" (Corte c., sent. N. 1150 del 1988, n. 265 del 1997, n. 129 del 1996). È anche vero, tuttavia, che tali principi, sostanzialmente recepiti da questa Corte (Cass, sez. V, sent. 8412 del 17.7.98 mass. 211528, sez. V, sent. 1826 del 12/02/99, mass. 212690), debbono essere seguiti senza che il giudice ordinario sia privato anche della residua cognizione. Preso alto di una procedura di controllo, interna all'organo al quale appartiene il controllato, non specificamente prevista e disciplinata da norme di attuazione, il giudice deve, nonostante la trasformazione, in definitiva, della prerogativa da istituto di diritto sostanziale in una causa impeditiva dell'inizio e della prosecuzione dell'azione penale e civile, motivare, ex ufficio, nella residuale cognizione e nel rispetto del principio giurisdizionale, sia l'elevazione del conflitto - il che è fisiologico - ma anche la decisione con la quale, non promuovendolo, applica la causa di non punibilità.
4/1 - La riserva di giurisdizione investe, quindi, oltre l'accertamento del fatto e la sua riferibilità soggettiva, anche la subsunzione della condotta nella funzione parlamentare, ai fini della proposizione o meno del conflitto.
Ciò posto, si osserva che il nesso funzionale della prerogativa parlamentare ha una duplice prospettazione, una soggettiva e l'altra oggettiva.
Sotto il primo aspetto, il fatto incriminato deve essere posto in essere dal soggetto uti homo publicus. L'elemento, che è decisivo ad escludendum, si caratterizza, oltre che per la forma e il contenuto dell'atto, anche per la motivazione. Non c'è dubbio, infatti, che le espressioni diffamatorie, non punibili se poste in essere in un atto di funzione, non sono scriminate se con esse il parlamentare aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali dimostrando così di agire come homo privatus.
La seconda prospettazione investe l'accertamento degli alti oggettivamente definibili di funzione parlamentare, il criterio di individuazione non è, ovviamente, quello spaziale, perché non ogni atto commesso all'interno della carnera di appartenenza è funzionale e perché non ogni atto extramurario è estraneo alla funzione, potendo il parlamentare essere chiamato a svolgere pubbliche attività fuori del Parlamento, partecipando, per esemplificazione, alle indagini svolte dalla commissione d'inchiesta-art.82 Cost. - Non è, inoltre, necessari ani ente, quello della implicita e formalità degli atti - proposta di legge, interrogazione, interpellanza, mozione, dichiarazione di voto, attività ispettiva, esame delle petizioni presentate ai sensi dell'art.50 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale afferma, infattì, che la "finzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza", ma non l'intera attività politica del soggetto, perché una tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso e trasformare la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998). È decisivo, invece, il criterio sostanziale che permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e mezzo, in Parlamento, in convegni, sui giornali e nelle trasmissioni televisive - che rappresentano l'utile veicolo del confronto politico/parlamentare - di attività che, libera da fini personali sia, per le motivazioni e per le questioni trattate nell'interesse superiore della res publica, essenzialmente connessa ovvero univocamente ricollegabile, pur in via strumentale, alla funzione parlamentare, intesa, questa, sia come attività tipica e formale, prevista espressamente dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e ordinarie e dai regolamenti di ciascuna carriera, ma anche come attività politico-parlamentare, propositiva e di controllo, che compete a ciascuna Camera, nella sua totalità, e pure a "ciascun membro che rappresenta la nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato", ex art.67 della Costituzione. In uno Stato costituzionale, democratico e di diritto, nell'ambito del quale il contrasto tra autorità statale e libertà del cittadino deve essere risolto nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, in materie costituzionalmente ritenute essenziali alla organizzazione e alla vita delle istituzioni e della collettività-lavoro e "rapporti economici", la democrazia elettiva e "i rapporti politici", la famiglia e i "rapporti etico-sociali", la giurisdizione e i "rapporti civili" - il parlamentare non è quisque de populo. È il tramite tra società civile e comunità politica e, in quanto portatore degli interessi della collettività nelle istituzione della Repubblica, contribuisce, anche singolarmente, denunziando le ritenute lesioni di quei diritti e libertà e dando voce a chi non ha poteri di denunzia politica, ad alimentare il dibattito e il confronto politico- parlamentare. A valorizzare e rappresentare l'allarme e il clamore comunque suscitato nell'opinione pubblica, potenzialmente trasferibili nelle istituzioni per il controllo politico degli atti del potere esecutivo e per l'eventuale modifica o introduzione di norme idonee ad evitare il ripetersi di fatti e fenomeni incidenti, negativamente, sulla collettività-disoccupazione, criminalità organizzata, corruzione diffusa, terrorismo, abuso di istituti giuridici ovvero gestione della sanità, della scuola, delle carceri, ecc. È utile richiamare, in merito, per esemplificazione, rilevante nella fattispecie, l'art.67 della Legge 26 luglio 1975 n.154, che attribuisce ad ogni singolo parlamentare il diritto di fare visite negli istituti penitenziari. La norma riconosce l'interesse ad una attività individuale, extramuraria, esterna ad ogni formale schematizzazione, connessa, per ratio e scelta normativa, allo status del parlamentare e, in definitiva, alla sua posizione politica, di osservazione e controllo, potenzialmente propulsiva e strumentale essenziale all'esercizio, nelle forme tipiche, della funzione parlamentare. Anche a fronte di tale riconoscimento, non è arbitrario ritenere il nesso funzionale nell'attività che il singolo deputato o senatore svolge alimentando, secondo principi di democrazia, nelle forme e con i moderni mezzi di comunicazione, il dibattito politico-parlamentare, sorto nella società civile e, perfino nelle sedi istituzionali, circa il preteso abuso della custodia cautelare per i fatti, pur contingenti, ma diffusi e clamorosi, di numerosi suicidi di cittadini nelle carceri della Repubblica. Infatti, come si ricava dalla prassi parlamentare, ritenuta plausibile dalla giurisprudenza costituzionale, ciò che rileva, in definitiva, è la finalità perseguita, rivolta a realizzare un bene giuridico essenziale per la democrazia e non un interesse personale, ascrivibile a jus singulare.
Ciò posto, la Corte ritiene, dunque, di non sollevare il conflitto di attribuzione e di applicare la causa di non punibilità, prevista dall'art.68 Cost., con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex art.129 e 620 c.p.c., così assorbiti gli altri motivi di ricorso, non risultando dal testo della sentenza impugnata altra prevalente causa di proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il ricorrente non è punibile ai sensi dell'art.68, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 21 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999