Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35163
CASS
Sentenza 11 luglio 2005

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Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell' Opera universitaria, in quanto la legge n. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto, stabilendo che tali dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" (art. 26, commi primo e secondo) e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale - il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione - determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35163
    Data del deposito : 11 luglio 2005

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