Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell' Opera universitaria, in quanto la legge n. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto, stabilendo che tali dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" (art. 26, commi primo e secondo) e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale - il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione - determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35163 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1699
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015274/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR CA n. il 19/03/1974;
avverso SENTENZA del 09/12/2004 CORTE APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona della D.ssa E. Cesqui che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori avv. NICOLETTI G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO CA è stato condannato dal Tribunale di Palermo per il reato ipotizzato dall'art. 483 c.p., avendo reso false attestazioni circa il patrimonio ed il reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilevante ai fini della graduatoria per l'assegnazione di sussidi da parte dell'Università. Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello confermava. Ricorre il difensore, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge:
l'Opera Universitaria non ha revocato i benefici concessi, poiché l'entità del patrimonio e del reddito, pur modificati, sono inferiori al limite che consente l'accesso alla graduatoria.;
la dichiarazione del privato non è intesa a provare la verità dei fatti attestati, poiché il bando obbliga il soggetto a fornire documentazione a corredo della domanda e della dichiarazione;
incongrua è la motivazione circa il dolo, basata su mere presunzioni.
Il fatto ' dovuto alla natura invero complessa dei calcoli da effettuare nel caso in esame, ossia ad involontario errore. Le doglianze, meramente ripetitive di quelle gia' formulate in appello e pertanto disattese argomentatamente, sono, come tali, generiche, oltre che manifestamente infondate.
L'obbligo giuridico di veridicità per il privato sussiste ogni qualvolta una norma ricolleghi specifici effetti a determinati fatti, allorché essi vengano da un privato attestati ad un pubblico ufficiale che documenti l'attestazione.
La disposizione di cui all'art. 483 c.p. è applicabile alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda rivolta alla p.a., poiché la L. n. 15/68 faculta il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto o da un notaio, o cancelliere od altro funzionario incaricato dal sindaco e all'art. 26, c. 1 e 2 stabilisce che tali dichiarazioni "sono considerate come fatto a pubblico ufficiale" (cass. sez. 5^ 5.5.98, n. 11186, Cocciolo). Nè vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli di sorta, che intervengono quando il falso è già consumato. Non ricorre, poi, l'ipotesi del falso innocuo, poiché l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare la fede pubblica (sez. 5^ 30.9.97 n. 11681, Brasola). Neppure può parlarsi di falso inutile, che si configura solo quando si ravvisi l'inesistenza dell'oggetto, come quando esso ricada su un atto privo di ogni valenza probatoria (sez. 5^ 5.7.90, Casarola). ;Manifestamente infondata è pure la doglianza che attiene al profilo soggettivo del reato, sul quale si è sinteticamente soffermata la corte palermitana.
La prescrizione, invocata con motivo nuovo dal ricorrente, verrà a compimento nel prossimo mese di settembre del corrente anno. In ogni caso, vale qui la pena di rammentare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (S.U. cc. 22.11.2000, n. 32, De Luca, nell'ipotesi di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). All'inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., determinata in E. 500,00.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di E. 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005