Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili", richiesta dall'art. 6, comma quarto, lett. b), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della "doppia punibilità".
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- 1. Condizioni degradanti in Bulgaria: MAE ineseguibile (Cass.931/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2019
Condizioni carcerarie inadeguate danno luogo a trattamenti inumani o degradanti e costituiscono dunque potenziale motivo di rifiuto della consegna: occorre che lo Stato che ha emesso il M.A.E. indichi lo specifico trattamento penitenziario cui sottoporrà il consegnando, assicurando il necessario spazio vitale e idonee condizioni di vivibilità, da valutarsi in relazione al complessivo regime penitenziario previsto. CORTE DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE sentenza 931 Anno 2018 udienza 11 gennaio 2018 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da YYY, nato il ** a **(Bulgaria) avverso la sentenza emessa in data 5/12/2017 dalla Corte di appello di …
Leggi di più… - 2. Condizioni inumane carcerarie in ambito MAE vanno verificate d'ufficio (Cass. 931/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2011, n. 17797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17797 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 05/05/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 714
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 15761/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR LA, N. IL 03/02/1964;
avverso la sentenza n. 14/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 23/3/2011, dichiarava sussistere le condizioni per la consegna all'Autorità Giudiziaria spagnola del cittadino croato RA OS, nei cui confronti il Giudice Istruttore n. 1 di Valencia aveva emesso, in data 11/2/2011, mandato di arresto europeo, che trovava titolo nella misura di custodia cautelare adottata in pari data dallo stesso giudice a carico del predetto, indagato in ordine ai reati di rapina e di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.
La Corte territoriale, sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato membro di emissione, evidenziava che, il 17/12/2009, era stata consumata una rapina in danno di una gioielleria di Valencia ad opera di un gruppo di persone straniere presentatesi come uno sceicco saudita e relativo seguito, costituito da una delle mogli, un segretario, un banchiere e un gemmologo;
la banda criminale aveva in precedenza avviato trattative commerciali per l'acquisto, presso la stessa gioielleria, di preziosi per un valore di Euro 20.000,00 ed aveva preannunciato l'arrivo dello sceicco per la conclusione dell'acquisto di una partita di gioielli nell'ordine di circa Euro dieci milioni;
tanto si era puntualmente verificato, ma al momento del pagamento con denaro contante, avendo l'incaricata della gioielleria, signora EL Marin Orti, preteso di verificare l'autenticità delle banconote che le venivano consegnate (rivelatesi false), i falsi acquirenti, facendo ricorso a violenza e minaccia, le avevano sottratto i gioielli.
Le indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria spagnola avevano consentito di identificare il sedicente sceicco in AD OL e il presunto segretario, che aveva curato l'avvio delle trattative, in Gojko Jovanovic, entrambi arrestati in Italia e consegnati alla Spagna. Il banchiere, presente al momento del conteggio delle banconote false, era stato identificato in RA OS, a seguito della ricognizione fotografica eseguita in data 8/2/2011 da EL Marin Ortin.
Sottolineava la Corte territoriale che la presenza del RA in Valencia il 17/12/2009 non era esclusa dal fatto, posto in evidenza dalla difesa, che il predetto, nei precedenti giorni 14 e 15, si trovava sicuramente in Italia per essere stato arresto dai Carabinieri di Orbassano e scarcerato alle ore 20 del giorno 15. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il RA, deducendo: 1) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, art. 18, lett. p) e t), sotto i profili che la documentazione trasmessa dallo Stato membro di emissione non conteneva alcuna motivazione in ordine al reato associativo, impedendo così di stabilire se lo stesso fosse stato commesso in parte in Italia, e non offriva elementi rassicuranti circa la valenza indiziaria della ricognizione fotografica, anche in considerazione della sua sicura presenza in Italia in giorni molto prossimi al fatto criminoso verificatosi in Valencia;
2) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, art. 18, lett. t) e art. 6, comma 4,
lett. c) della per non essere stata adeguatamente illustrata la procedura attraverso la quale si era giunti alla sua identificazione;
3) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6 per non essere stato allegato al m.a.e. il testo delle disposizioni di legge applicabili;
4) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. c) per assenza di indicazioni circa la previsione nell'ordinamento spagnolo di limiti massimi di custodia cautelare.
3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata fa buon governo della normativa in tema di mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005) e riposa su un iter argomentativo assolutamente corretto ed esaustivo. Ed invero, sia il m.a.e. che il titolo cautelare di riferimento illustrano la dinamica dei fatti criminosi nei quali la persona reclamata risulta coinvolta, per essere stata riconosciuta dalla vittima della rapina, dinamica che presuppone, per le sue connotazioni, l'esistenza e l'operatività di una organizzazione criminale, che aveva agito - tra l'altro - con identiche modalità in altri Stati dell'U.E..
Il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto europeo è emesso non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'Autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si sollecita la consegna (cfr. S.U. sentenza n. 4614 del 30/1/2007, dep. 5/2/2007, imp. Ramoci). L'esposizione dettagliata in fatto di quanto verificatosi in Valencia il giorno 17/12/2009 ad opera del gruppo di stranieri, del quale faceva parte anche il RA, e delle modalità operative, che presupponevano l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso tra detti soggetti da conto delle ragioni che giustificano la misura cautelare personale e del quadro di gravità indiziaria che la supporta.
A carico del RA milita la ricognizione fotografica effettuata l'8/2/2011 dalla persona che entrò direttamente in contatto con il predetto;
le perplessità espresse dalla difesa del ricorrente circa l'affidabilità di tale elemento indiziario non hanno, ai fini che qui interessano, ragion d'essere, tenuto conto delle precisazioni fatte, con la nota trasmessa il 15/3/2011, dalla Comisaria General de Policia Judicial e considerato che non v"è inconciliabilità di tempi tra la presenza del RA in Valencia il 17/12/2011 e in Italia nei precedenti giorni 14 e il 15.
La mancata allegazione del testo delle disposizioni di legge applicabili, richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. b), non costituisce di per sè causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della doppia incriminabilità (cfr. Sez. 6 sentenza n. 15650 del 10/4/2008, dep. 15/4/2008, imp. Avram). Non ricorre l'ipotesi prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. c), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione al m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiaria della Spagna, considerato che il relativo codice di procedura penale prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva scanditi secondo le fasi del processo (cfr. Sez. F. sentenza n. 34781 del 4/9/2008, dep. 8/9/2008, imp. Varacalli).
4. Va precisato che, in relazione alla presente procedura, il RA è stato tratto in arresto il 17/2/2011; il successivo giorno 19 è stato posto agli arresti domiciliari, misura questa tuttora in corso e funzionale alla consegna.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011