Sentenza 13 giugno 2012
Massime • 1
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, stante la unitarietà dell'ufficio di procura generale, può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge e quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa e, quindi, anche a quelli della sezione distaccata predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2012, n. 25786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25786 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/06/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1486
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 46924/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RE, nato a [...] il [...];
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nei confronti di:
RA NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 10.12011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Viola Alfredo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio in relazione all'assoluzione di RA e che sia rigettato il ricorso proposto nell'interesse di AS RE.
Uditi i difensori: Avv. Ramazzotti Pasquale e Avv. Soro Lorenzo per AS i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Federici Pasqualino per RA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.4.2009, il Tribunale di Sassari dichiarò AS RE e RA NO responsabili dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione aggravata di un fucile, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche a RA - condannò AS alla pena di anni 30 di reclusione e RA alla pena di anni 17 di reclusione, pene accessorie.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 10.1.2011, assolse RA NO per non aver commesso il fatto e confermò la decisione di primo grado quanto ad AS RE.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari avverso la assoluzione di RA NO ed i difensori dell'imputato AS RE. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, rivendica la sua legittimazione ad impugnare anche le sentenze pronunziate dalla Sezione distaccata di Sassari, argomentando che si tratta di reato di competenza della Direzione distrettuale antimafia, costituita solo presso la Procura della Repubblica di Cagliari e non anche in quella di Sassari, sicché, in fase di indagini preliminari, il Procuratore generale di Cagliari avrebbe avuto potere di avocazione (ricorrendone i presupposti), così come avrebbe potuto applicare alla D.D.A. un magistrato della Procura della Repubblica di Sassari per sostenere l'accusa in dibattimento. La L. 30 luglio 1990, n. 219, art. 5, istitutiva di una Sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari in Sassari ha devoluto a tale Sezione gli affari civili e penali appartenenti alla competenza per territorio di tale Sezione. Tuttavia il R.D. n. 12 del 1941, art. 59 stabilisce che, alle Sezioni distaccate ed alle rispettive Procure generali della Repubblica sono preposti rispettivamente presidenti di Sezione ed avvocati generali alla dipendenza i primi del Presidente della Corte d'appello ed i secondi del Procuratore generale della Repubblica. Spetterebbe al Procuratore generale il potere di impugnare che, nel caso concreto, non potrebbe essere esercitato dai sostituti di Sassari, stante la richiesta assolutoria formulata dall'Avvocato generale.
Ciò premesso, dopo aver ricostruito il sequestro in danno di NN TI PI, deduce vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello avrebbe letto in modo frammentario tre soli elementi a carico dell'imputato ed avrebbe trascurato altri elementi risultanti dalla sentenza di primo grado o dagli atti del dibattimento.
In particolare la Corte di merito ha dato atto che: RA dal 24.4.2007 al 28.5.2007 frequentò l'ovile di "Su Padru" provvedendo alla mungitura degli ovini all'interno del capannone dove si trovava l'ostaggio, al mattino ed alla sera, unitamente ad AS;
RA ha riferito che a volte gli agnellini si arrampicavano sulle balle di fieno e vi rimanevano a giocare finché non venivano allontanate le pecore e non si era mai accorto che sotto le balle di fieno vi era tenuta prigioniera una persona, di non aver mai visto cosa contenesse il frigorifero, di non aver rilevato tracce di preparazione o di consumo di cibo, di non aver notato il cavo elettrico che attraversava il box, di non essere mai stato invitato da AS a parlare a voce bassa;
le caratteristiche delle persone che parlavano tra loro durante la mungitura e dei vivandieri, uno dei quali puzzava di cavallo ed una di alcol e fumo, conducevano ad entrambi gli imputati. Tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto tali elementi insufficienti, trascurando che sarebbe inimmaginabile che una persona che custodisce un ostaggio nel suo ovile lasci permanere una persona estranea, tanto più che il giudice d'appello ha dato atto che PI ha riferito di aver talora sollecitato la somministrazione del pasto.
La Corte di merito avrebbe inoltre trascurato i seguenti atti:
- verbale di ispezione dei luoghi, dal quale risulta la singolarità della sistemazione delle balle di fieno e paglia che formavano la prigione di NN TI PI, dato che le stesse erano poste in un angusto box per animali e non nel più ampio locale adibito a stalla, come di solito avveniva secondo la testimonianza del veterinario ME TI;
- verbale delle dichiarazioni del predetto ME che confermano inoltre un dato di esperienza e cioè che le balle di fieno sono conservate solo fino all'autunno, quando inizia a nascere l'erba, al più fino all'inizio dell'anno e non fino alla primavera inoltrata e che per oltre un mese quella riserva non era stata toccata;
sarebbe impossibile per un pastore esperto come RA, che aveva in precedenza lavorato in quell'ovile, non rilevare la circostanza, come non rilevare la presenza del cavo elettrico;
- le dichiarazioni di AS RE del nipote di costui AS TI (verbale 12.10.07), dalle quali emerge la tosatura delle pecore nel maggio 2007 fu effettuata solo dagli imputati e non, come solitamente avveniva, con l'aiuto di parenti ed amici ai quali veniva offerto un banchetto.
La valutazione unitaria di tutti tali elementi avrebbe dovuto condurre all'affermazione di responsabilità anche di RA. Il difensore di RA NO con memoria depositata il 3.2.2012 ha dedotto il difetto di legittimazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ad impugnare una sentenza della Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari e comunque la inammissibilità del ricorso in quanto svolge censure di merito. I difensori di AS RE deducono:
1. violazione della legge processuale in relazione all'espletamento di rilievi anche dattiloscopici, genetici, merceologici, modificando lo stato dei luoghi, mentre AS era stato fermato e trasferito presso la Compagnia Carabinieri di Ghilarza e non gli fu dato avviso di tali rilievi;
dei relativi verbali fu anche omesso il deposito;
le relative nullità sono state eccepite all'udienza preliminare, l'eccezione è stata reiterata in dibattimento e nell'atto d'appello;
2. omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di documenti relativi all'effettuazione di lavori stradali nei pressi dell'ovile, tenuto conto che PI non percepì i rumori relativi;
l'ispezione dei luoghi perverificare l'assenza di pendenze ripide riferite da PI, l'esame del consulente della difesa ed acquisizione della relazione descrittiva delle modalità di taglio del fil di ferro che assicurava la catena alle mura della prigione, il che escluderebbe che PI si fosse liberato da se;
la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento sull'assunto che non si tratterebbe di prove decisive, con motivazione apparente;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto AS, la cui responsabilità penale non è in discussione, ha riferito di essere stato coinvolto nel sequestro solo nella fase finale e di averne accelerato la conclusione favorendo la liberazione dell'ostaggio; la diversa ricostruzione ha valenza sul trattamento sanzionato rio, sull'aggravante di aver agito con crudeltà e sevizie e sulle attenuanti generiche;
non avrebbe senso fa ricostruzione effettuata dai giudici di merito secondo cui PI sarebbe stato prima portato in altro ovile di AS (in località Lo chele) al solo scopo di telefonare ai familiari, dal momento che tale ovile è poco di stante da quello di Su Padru;
la valutazione si fonda sull'aver il Magg. Massimo Cucchini accertato che tale ovile era l'unico fra i 31 esaminati che corrispondeva al racconto di PI, ma in atti non vi è alcun atto relativo a tale accertamento, che è stato veicolato da una testimonianza, che peraltro conterrebbe un giudizio;
quanto alla permanenza all'ovile di Su Padru la difesa aveva sostenuto che PI non poteva essere stato trattenuto in tal luogo dal settembre 2006 al maggio 2007 sia per la non corrispondenza delle modalità di ingresso allo stato dei luoghi, sia per l'assenza sul materassino di reperti biologici nonostante che PI avesse riferito che nelle prime fasi del sequestro si era orinato nei pantaloni e sporcato di feci;
inoltre per accedere al vano prigione sarebbero state necessarie manovre complesse di cui PI si sarebbe dovuto accorgerei la sentenza impugnata ignora tali punti;
la Corte di merito ha invece affrontato l'argomento dell'assenza di una salita ripida sulla base delle fotografie allegate ai verbali di ispezione dei Carabinieri, ma tale prova sarebbe stata travisata;
inoltre alle percezioni di PI mancherebbero elementi fondamentali quali il non aver sentito i rumori dei lavori;
la Corte ha negato l'acquisizione della prova scientifica relativa al taglio del fil di ferro, per poi assumere che AS mente allorché riferisce di aver liberato PI;
la motivazione sarebbe contraddittoria laddove pure da atto di un parziale taglio dei fili;
sarebbe altresì contraddittoria l'assoluzione di RA con il ruolo di vivandiere attribuito ad AS;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di aver agito con crudeltà e sevizie (essendo state le modalità quello ordinarie di un reato odioso quale il sequestro di persona) ed il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata la questione relativa alla legittimazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello a proporre impugnazioni contro le sentenze emesse da giudici compresi nella competenza territoriale di una Sezione distaccata della Corte d'appello e segnatamente - per quanto qui rileva - a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza della Sezione distaccata di tale Corte.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la sussistenza di un principio per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.
Per tale ragione hanno escluso che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 31011 del 28.5.2009 dep. 27.7.2009 rv 244029).
In tale sentenza la Sezioni Unite richiamavano precedente giurisprudenza di legittimità che rilevava l'esistenza di un principio basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo è costituito. Si tratta di un principio tradizionale che, (...), trova conferma nel senso complessivo dell'art. 51 c.p.p. e degli art. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario (il richiamo è a Cass. Sez. U., sentenza 31 maggio 1991, n. 8, Faraco, rv. 187860). Tuttavia l'art. 59 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 20, stabilisce al comma 2 che alle sezioni distaccate di corte d'appello sono preposti presidenti di sezione alle dipendenze del presidente e che "alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica".
Il R.D. n. 12 del 1941, art. 70, comma 2 afferma che presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale "sono esercitate dall'avvocato generale a norma dell'art. 59".
Il richiamo "a norma dell'art. 59" non può avere altro significato che quello di ribadire la unitarietà dell'ufficio di procura generale della Repubblica sotto la direzione del procuratore generale.
Infatti, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di limitare le funzioni del procuratore generale della Repubblica alla vigilanza ed agli altri compiti ordina mentali, ma di lasciare autonomia completa alle procure generali presso le sezioni distaccate, tale inciso non avrebbe avuto motivo di essere. Si deve ritenere pertanto che la disposizione dell'art. 570 c.p.p., secondo la quale il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, si applichi al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa e quindi anche a quelli della sezione distaccata predetta.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di (Cagliari appare perciò legittimato a proporre ricorso avverso la sentenza della Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari.
È irrilevante t'argomento svolto dal difensore di RA secondo il quale per vent'anni non sia stato esercitato da tale organo il potere di impugnare ne' gli siano stati inviati atti per il visto, giacché non solo ciò che rileva è il dato normativo e non le prassi, ma la questione attiene solo a criteri organizzativi interni all'ufficio del pubblico ministero.
Il predetto ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, oltre che ammissibile, è fondato. Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. (Cass. Sez. 1A sent. n. 4333 del 9.2.1990 dep. 29.3.1990 rv 183848).
In particolare in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.09.2005 rv 231679). Nel caso in esame la Corte di merito si è limitata a riportare, aderendovi, le affermazioni di RA di non essersi mai accorto di nulla, per essendo stato oltre un mese nell'ovile in cui era tenuto sequestrato PI, valutando in modo atomizzato le risultanze.
Così la Corte territoriale ha affermato che non sarebbe rilevante il fatto di puzzare di fumo e di alcol, posto che questa caratteristica è riferibile ad un notevole numero di persone (p. 35 sentenza impugnata), trascurando che tale caratteristica non era da riferire alla generalità delle persone, ma solo a coloro che erano stati presenti nell'ovile. Il giudice d'appello ha affermato che le dichiarazioni di RA di non aver notato nulla di anomalo corrispondevano a quelle di altri soggetti che avevano avuto accesso all'ovile, trascurando la differenza fra il permanervi quotidianamente per un mese ed occasionali accessi. La Corte di merito ha ritenuto che il fatto che i pasti fossero somministrati in momenti diversi dalla mungitura, quando RA non era presente, farebbe perdere di rilievo alla considerazione del Tribunale che RA assistendo alla preparazione dei pasti si sarebbe dovuto rendere conto della presenza di un prigioniero. In tal modo però ha trascurato di valutare che RA ha riferito di aver avuto accesso al frigorifero ove pure gli alimenti avrebbero dovuto essere conservati. Nessun accenno è svolto circa la presenza di un cavo elettrico che andava al nascondiglio, così come manca qualunque considerazione degli altri elementi indicati nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica, desumibili dalla sentenza di primo grado, quali la singolarità della sistemazione delle balle di fieno, alla luce delle dichiarazioni del veterinario ME e la anomalia della tosatura.
Infine manca una valutazione del perché, laddove RA NO fosse stato estraneo al sequestro di persona, AS avrebbe dovuto consentirgli l'accesso all'ovile ove l'ostaggio era trattenuto e la permanenza per oltre un mese (ma in prospettiva persino più lunga se PI non fosse fuggito), con il rischio che scoprisse la presenza di un sequestrato.
Non avendo pertanto la Corte d'appello valutato compiutamente gli elementi rassegnati dal Tribunale confutandoli, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RA NO con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo giudizio. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS RE è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente argomentato che gli accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose operati dalla polizia giudiziaria erano urgenti, atteso il rischio di dispersione di tracce biologiche, che l'indagato aveva nominato un difensore e costui era stato informato della nomina e non era intervenuto. Tali accertamenti urgenti, previsti dall'art. 354 c.p.p., sono atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, ma non di essere preventivamente avvisato del loro compimento. Tali diritto attiene al difensore e non anche all'indagato, posto che l'art. 354 citato, menziona solo il diritto del difensore ad assistere). I verbali dei predetti accertamenti sono, in quanto relativi ad atti irripetibili, legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
Così questa Corte ha affermato che i verbali delle operazioni di polizia giudiziaria volte al prelievo sul luogo del fatto di impronte digitali, in quanto relativi ad atti irripetibili, sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza che possa rilevare in senso contrario l'assenza del previo avviso al difensore dell'indagato, che ha solo diritto di assistere agli accertamenti irripetibili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17423 del 23.1.2009 dep. 23.4.2009 rv 244344). Quanto all'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, lo stesso costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20629 del 10.4.2008 dep. 22.5.2008 rv 239989). Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS RE è manifestamente infondato.
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep.
5.8.2003 rv 226534. nella specie la Corte di merito, dopo aver disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta ordinanza dando corso alla discussione).
Nel caso in esame si verte in ipotesi di rigetto di richiesta di rinnovazione del dibattimento.
La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti e tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente c.p.p., pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento, (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403). Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS RE svolge censure di merito, proponendo una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con articolata motivazione (v. p. da 19 a 31 della sentenza impugnata) in cui non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS RE è infondato.
La Corte territoriale ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 nell'aver tenuto legato PI per 8 mesi con una catena al collo, in un luogo infestato da parassiti e topi, bendato agli occhi e con i tappi nelle orecchie, nell'avergli fratturato il naso, oltre alle altre condizioni descritte da PI (tra cui averlo costretto ad urinarsi e defecarsi addosso), superflue rispetto alla esecuzione del reato.
Siffatta valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando vengano inflitte alla vittima sofferenze, che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4495 del 19.12.2007 dep. 29.1.2008 rv 238942). Legittimamente sono state negate le attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti e di un precedente penale per omicidio volontario.
Il ricorso proposto nell'interesse di AS RE deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA NO con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso proposto da AS RE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012