Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
I verbali delle operazioni di polizia giudiziaria volte al prelievo sul luogo del fatto di impronte digitali, in quanto relativi ad atti irripetibili, sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza che possa rilevare in senso contrario l'assenza del previo avviso al difensore dell'indagato, che ha solo diritto di assistere agli accertamenti irripetibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 17423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17423 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/01/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 291
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 43514/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KT RI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 28.5.2004 della Corte d'Appello di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Crescienzo Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
OSSERVA
In data 24.10.2003 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava la penale responsabilità di KT RI in ordine al delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., agli artt. 110 e 628 c.p. e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in fatto, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando nel contempo la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore interponeva appello lamentando:
a) violazione dei diritti di difesa perché la perizia dattiloscopia e il riconoscimento fotografico dello imputato sarebbero avvenuti fuori del dibattimento;
b) erronea valutazione degli indizi comunque insufficienti ed inidonei per venire alla dichiarazione di penale responsabilità dello imputato. Con sentenza 28.5.2004 la Corte d'Appello di Venezia respingendo tutti i motivi dedotti in appello, confermava la sentenza impugnata.
Ricorre per Cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore lamentando vizi in ordine:
1) al riconoscimento fotografico dell'imputato, atto denunciato di nullità per violazione dell'art. 213 c.p.p.;
2) alla perizia dattiloscopia, perché la difesa non è stata posta nelle condizioni di procedere al prelievo della impronta;
3) la puntualità e la precisione delle dichiarazioni accusatorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso ricalcano quelli già proposti dalla parte in sede di appello e sui quali la Corte si è esaurientemente pronunciata con motivazione che appare logica e scevra da contraddizioni, nonché immune da vizi di travisamento, peraltro neppure specificatamente denunciati. Per cui tenuto conto che ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ne consegue che dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta l'onere di dimostrare che il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione o di logica e non può consistere nell'opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione degli atti processuali (Cass., sez. 2^, 21.4.2006 Plataroti). Pertanto sotto questo profilo terzo motivo di gravame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Passando alle altre censure, rilevanti sotto il profilo del corretto rispetto della normativa processuale, la parte muove due specifiche doglianze:
1) con la prima lamenta che sia stata acquisita agli atti del dibattimento la dichiarazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria con la quale è attestata l'operazione di prelievo della impronta dattiloscopia dallo specchietto retrovisore della vettura della parte offesa e la successiva attività di comparazione dattiloscopia attraverso la quale si è pervenuti alla identificazione dell'odierno imputato;
2) con la seconda lamenta l'atto di ricognizione fotografica cui non avrebbe avuto modo di partecipare il difensore. Tali censure sono state già sottoposte al giudice dell'Appello che ha compiutamente risposto con argomentazioni pienamente corrette sul piano giuridico. Infatti: in primo luogo è da osservare che nel corso del dibattimento l'imputato era assistito regolarmente da un legale il quale, assente, ha provveduto alla nomina di un sostituto processuale. Quest'ultimo, sotto il profilo della sia attività in dibattimento, deve essere considerato ad ogni effetto munito di tutti i poteri propri del legale che in primis è onerato dell'attività di difesa, senza limitazione alcuna. Ciò posto, nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, si osserva che nel corso del dibattimento si è proceduto alla legittima acquisizione del verbale di polizia giudiziaria, con il quale si è attestata che l'impronta prelevata dallo specchietto retrovisore della vettura della parte offesa, era da attribuirsi all'odierno imputato, sulla base del riscontro di 17 punti di convergenza.
Sussistendo il consenso del difensore dell'imputato, detto verbale è stato acquisito in modo legittimo al fascicolo per il dibattimento, con la conseguenza che il suo utilizzo, sul piano dell'apprezzamento della prova, appare altrettanto legittimo. Sotto il profilo della valenza probatoria, l'atto in sè, inoltre è stato correttamente giudicato idoneo ai fini della dimostrazione della attribuibilità della impronta alla mano dello imputato, senza che fosse necessario procedere al compimento di una perizia;
infatti, la comparazione delle impronte digitali prelevate sul luogo oggetto di accertamento, con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico - scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p. (Cass., sez. 5^, 17.3.2004 in Ced Cass., rv. 228864 m).
A ciò si deve aggiungere che il verbale acquisito nel corso del dibattimento, riproduce un' attività di polizia giudiziaria irripetibile (prelievo delle impronte digitali sul luogo del fatto), con la conseguenza che i verbali degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 2, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di conservare le tracce di un reato, possono comunque essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p., lett. b), ed essere successivamente utilizzati per la decisione. Si deve infine che il denunciato mancato avviso al difensore non ha rilevanza, in quanto quest'ultimo, trattandosi di atti irripetibili e, per di più, "a sorpresa", ha solo il diritto di assistere agli accertamenti, ma non di essere preventivamente avvisato (Cass., sez. 1^, 14.10.1999 in Ced Cass., rv. 214705 m), in secondo luogo è da osservarsi ancora che al momento del compimento dei rilievi si doveva ancora pervenire alla identificazione del soggetto autore del reato. Pertanto nessuna censura può essere ritenuta fondata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla acquisizione del verbale dei rilievi tecnici di polizia giudiziaria. Parimenti nessuna censura può essere mossa, sotto lo stesso profilo, per quanto attiene al riconoscimento fotografico dell'imputato ad opera delle parti offese. La difesa si duole del fatto che la parte offesa abbia operato il riconoscimento fotografico dello imputato avanti la polizia giudiziaria in assenza del difensore di questi e giustamente la Corte d'Appello ha rilevato la totale infondatezza dell'eccezione giacché al momento della visione delle fotografie non vi era ancora alcuna persona indiziata nè sospettata e dunque nessun avviso era possibile formalizzare. La Corte inoltre segnala che il riconoscimento risulta essere stato ripetuto nel corso del dibattimento nel pieno rispetto del contraddittorio. Il giudizio della Corte d'Appello è ineccepibile sul piano processuale perché il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di p.g. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice (Cass., sez. 4^, 8.10.2003 in Ced Cass., rv. 226722 m). Parimenti del tutto infondata appare la eccezione di nullità del riconoscimento fotografico compiuto avanti il giudice per violazione dell'art. 213 c.p.p.. Infatti, come già affermato da questo collegio, in altre occasioni, in tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli art. 213 e 214 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità ne' di inutilizzabilità dell'atto (Cass., sez. 2^, 26.9.2007 Romano). Per tali ragioni, il ricorso va rigettato e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009