Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari contro la decisione di riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame e non quello presso la Pretura.
Commentario • 1
- 1. Il risarcimento di danno da licenziamento illegittimoMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 2 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1998, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli ill. mi signori: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 16/6/1998
1. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N.1908
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.7569/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Melfi
avverso l'ordinanza del 29-30/1/98 pronunciata dal Tribunale del riesame di Potenza nel procedimento
contro
RR CE, NE RO, GA NA, MI AN.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
In data 31/12/97 Agenti del Corpo della Guardia Forestale dello Stato di Badia S. Michele (PZ) procedevano al sequestro probatorio d'iniziativa, nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, impegnati in attività venatoria, di quattro (uno per ciascuno) apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti, ipotizzando - a carico dei predetti - il reato di cui all'art. 195, comma 2, D.P.R. n.156/1973. Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Melfi, in pari data, convalidava detto sequestro e contro tale provvedimento gli indagati proponevano richiesta di riesame.
Il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza sopra indicata, in accoglimento dell'istanza, annullava il decreto di convalida emesso dal P.M., ordinando la restituzione degli apparecchi agli aventi diritto. Riteneva, infatti, depenalizzata la condotta posta in essere dagli indagati, per cui non poteva neppure ipotizzarsi il reato ad essi ascritto.
Ricorre per cassazione il P.M. presso la Pretura e chiede l'annullamento della gravata ordinanza, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in quanto il fatto commesso dagli indagati deve ritenersi tuttora reato.
All'odierna udienza camerale, il P.M. conclude come sopra riportato. Il ricorso è inammissibile.
Invero, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (31 maggio 1991, Faraco), contro la decisione di riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame e non quello presso la Pretura.
Tale orientamento non è mutato a seguito della modifica degli artt.309 e 311 c.p.p. ad opera del D.L. n. 553/1996 conv. in L. n.652/1996, che incide solo sulle misure de libertate, come già questa
Corte ha avuto modo di rilevare (Sez. III, 25 novembre 1996, PM/Vanin; Sez. III, 10 dicembre 1996, PM/Borgonovi). Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato proposto dal P.M. presso la Pretura di Melfi, donde l'inammissibilità dello stesso.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 1998