Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Fattispecie relativa a sequestro operato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 20629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20629 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 718
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLA Marcello - Consigliere - N. 001582/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC SA N. IL 22/04/1972;
avverso SENTENZA del 26/06/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mauro Carlo in sostituzione dell'avv. Garagozzo.
OSSERVA
Con sentenza in data 19/5/06, emessa in esito a giudizio immediato, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato SC ND colpevole di violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14, L.18 aprile 1975, n. 110, art. 23 e art. 61 c.p., n. 2 per avere, in concorso con SI ER (giudicata separatamente), illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 6,35 carica e con matricola abrasa e inoltre di concorso in calunnia in danno di ER Antonia, per avere collocato in luogo di pertinenza di costei la suddetta arma e segnalato la presenza della stessa ai Carabinieri, e, ritenuta la continuazione tra tutti questi reati commessi in Motta S. Lucia sino all'8/7/05, con le attenuanti genetiche l'ha condannata alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e 800,00 Euro di multa, con i doppi benefici di legge, nonché a risarcire i danni morali cagionati alla ER, costituitasi parte civile, liquidati in via equitativa in Euro 1.500,00. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 6/10/06 che ha respinto il gravame dell'imputata.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, basata principalmente sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni confessorie della SI, quest'ultima, per ragioni di inimicizia verso la ER, concepì il piano calunnioso descritto nel capo di imputazione e lo attuò con la collaborazione della SC che era in sua compagnia quando venne sorpresa mentre cercava di occultare la pistola vicino alla cuccia del cane dell'abitazione della persona offesa.
Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione la SC e il difensore, appositamente nominato per tale atto, avv. Garagozzo.
Si contesta anzitutto nei motivi di gravame la regolarità del processo, affermata dal Tribunale con ordinanze in data 13/1/06 e 19/5/06 alle quali la Corte di appello ha fatto integrale richiamo, sotto due profili: per inosservanza dell'art. 366 c.p.p., non essendo il verbale di sequestro della pistola, di cui si sostiene per questa ragione l'inutilizzabilità, stato notificato al difensore di fiducia dell'imputata avv. Pagliuso, nominato il 25/7/05, ma solo, il 2/8/05, al difensore precedente avv. Billotta che con la nomina dell'avv. Pagliuso era stato revocato;
e per non essere stata la difesa messa in condizione di procedere al tempestivo ascolto della intercettazione di un colloquio svoltosi in carcere il 19/7/05 tra la SI e la sorella da cui erano desumibili elementi favorevoli all'imputata che si assumono decisivi, da tale conversazione risultando che la persona che nelle intenzioni della predetta SI avrebbe dovuto aiutarla nell'attuazione del piano criminale era un giovane, a nome RO AN, che all'ultimo momento si era tirato indietro.
Lamentano comunque i ricorrenti che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi, se non con implicito richiamo alla ordinanza reiettiva emessa dal giudice di primo grado, sulla richiesta di acquisizione di questa prova.
Si sostiene inoltre nei motivi di gravame l'inesistenza degli estremi per affermare il concorso della SC nelle violazioni delle leggi sulle armi, sull'assunto che la predetta non era consapevole della presenza della pistola (occultata in un sacchetto) sulla quale, in ogni caso, non aveva mai avuto un potere di fatto;
e si sostiene ancora la mancanza di prova che si trattasse di arma clandestina. Si deduce infine mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile per la ER.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Per quanto concerne la prima delle sollevate questioni procedurali, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 4^ 4/5/04, Ciacci, rv. 229.965) che l'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore abbia diritto di assistere, come è per il sequestro operato ai sensi dell'art. 354 c.p.p., non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Il fatto poi che la difesa, secondo quanto si sostiene nel ricorso, sia riuscita ad ascoltare la intercettazione di cui si è detto solo nel corso del dibattimento non è attribuibile a qualche violazione dei suoi diritti poiché, come rilevato dal Tribunale con l'ordinanza del 13/1/06, era stata a ciò autorizzata dal GIP con provvedimento del 24/12/05 e non risulta che i Carabinieri incaricati di darvi esecuzione abbiano frapposto dinieghi o inerzie.
I motivi che direttamente attengono all'affermazione di responsabilità si risolvono in critiche di puro merito, inammissibili in questa sede, all'adeguato apparato argomentativo immune da vizi logici con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto la tesi difensiva della SC - che è in sostanza di essere stata inconsapevolmente usata dalla SI, la quale le aveva chiesto un passaggio sulla sua auto per recarsi nel luogo ove aveva cercato di nascondere la pistola che lei non si sarebbe nemmeno accorta fosse sul veicolo - del tutto inattendibile in considerazione del fatto che la SC medesima è risultata essere stata presente anche nei due preventivi incontri con i Carabinieri, di cui uno notturno, nei quali la SI aveva riferito che la ER avrebbe ricevuto un'arma clandestina, ed ha accettato di accompagnare l'amica in luogo fuori mano, pur avendo in casa una figlia minorenne che stava accudendo e impegni di lavoro, comportandosi poi in modo circospetto nell'effettuazione del tentativo di collocare l'arma. In questo quadro, ineccepibilmente ritenuto dalla Corte territoriale eloquente, si sottrae a censura il giudizio di irrilevanza del contenuto del colloquio carcerario della SI, in quanto non incompatibile con l'ipotesi accusatoria, espresso dal Tribunale con ordinanza del 19/5/06 e dalla Corte medesima fatto proprio. Il ritenuto pieno e consapevole coinvolgimento della SC nell'attività posta in essere dalla SI per realizzare la calunnia ai danni della ER comporta sul piano giuridico il concorso negli strumentali reati concernenti la pistola utilizzata, la cui clandestinità è stata correttamente ritenuta per essere il numero di matricola abraso, anche se l'arma non apparteneva alla ricorrente e non risulta che ne abbia di fatto avuto l'autonoma disponibilità (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 1^ 16/3/94, Di Stefano e altri, rv. 197.435; Sez. 1^ 24/1/95, Anemolo, rv. 200.694;
Sez. 2^ 23/9/03, Inglese, rv. 226.971). Manifestamente infondata, oltre che generica, è infine la doglianza che attiene all'esistenza d un danno morale in chi, come la ER, sia stato soggetto passivo di una manovra diretta a farlo apparire responsabile di un grave reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008