Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 20432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20432 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 27/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 102
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 2704/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE Feliche, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/06/2012 del Tribunale di Vasto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di prescrizione;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 21 giugno 2012 depositata il 20 luglio successivo, nel rispetto del termine di trenta giorno indicato nel pubblicato dispositivo, ha condannato NE Feliche, con le riconosciute attenuanti generiche, alla pena di Euro duecento di ammenda per il reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 660 cod. pen., perché, in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, avrebbe recato molestia e disturbo a PA FE, col mezzo del telefono, importunandola insistentemente con profferte amorose;
in Scerni, in data anteriore e prossima al 17 ottobre 2007.
2. Ricorre per cassazione l'imputato personalmente per chiedere l'annullamento senza rinvio della predetta sentenza, essendo il reato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione nelle more tra il deposito della sentenza in data 20 luglio 2012 e la notificazione dell'estratto di essa alla sua persona, rimasta contumace in giudizio, avvenuta il 18 marzo 2013, ben oltre il termine quinquennale massimo di prescrizione del contestato reato contravvenzionale, scaduto il 17 ottobre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione, presentato il 17 aprile 2013, è fondato sul solo rilievo della intervenuta estinzione del reato il 17 ottobre 2012, per decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata (21 giugno 2012 con tempestivo deposito della motivazione il successivo 20 luglio nel termine indicato), ma prima della data di notificazione dell'estratto della medesima sentenza all'imputato contumace, avvenuta il 18 marzo 2013.
Al suddetto dato fattuale consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla luce dei condivisi principi di diritto fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte sotto due concorrenti profili.
1.1. Si è, infatti, rilevato, sotto un primo profilo, che la pubblicazione (art. 545 cod. proc. pen.) e il deposito (art. 548 cod. proc. pen.) della sentenza hanno finalità diverse, poiché la prima,
che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, mentre il secondo serve a mettere l'atto, contenente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della impugnazione in determinati casi (Sez. 6, n. 9984 del 23/06/1993, dep. 08/11/1993, Bernardi e altri, Rv. 196173; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, dep. 06/04/2000, Cannella, Rv. 215835), e si è, per l'effetto, rimarcato che, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa (Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980, Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 02/12/2003, Bettolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011, Morrà, Rv. 250328); e, a maggiore ragione, non il momento successivo della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, come dedotto nel caso in esame.
1.2. Si è affermato, sotto un secondo profilo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che sia proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione e che sia privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581 c.p.p., lett. a), ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p. (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, dep. 11/09/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. 1, n. 43927 del 23/10/2001, dep. 06/12/2001, Madorno, Rv. 220392; Sez. 5, n. 12176 del 18/02/2002, dep. 28/03/2002, La Gatta, Rv. 221146; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, non massimata sul punto, sub 9, primo periodo della motivazione).
2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in mille Euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015