Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5962
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre appello, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza

A norma dell'art. 327, secondo comma cod. proc. civ., il soccombente rimasto contumace può impugnare la sentenza anche dopo il decorso dell'anno allorché la notificazione della citazione sia stata effettuata per compiuta giacenza. Infatti, la valutazione della validità della notificazione della citazione va compiuta sulla base della norma risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 e non alla stregua della norma anteriormente alla dichiarazione d'incostituzionalità.

Il potere di correzione della motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di "errores in procedendo", i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presenta, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ..

È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5962
Data del deposito : 23 aprile 2001

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