Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 4
Avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre appello, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza
A norma dell'art. 327, secondo comma cod. proc. civ., il soccombente rimasto contumace può impugnare la sentenza anche dopo il decorso dell'anno allorché la notificazione della citazione sia stata effettuata per compiuta giacenza. Infatti, la valutazione della validità della notificazione della citazione va compiuta sulla base della norma risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 e non alla stregua della norma anteriormente alla dichiarazione d'incostituzionalità.
Il potere di correzione della motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di "errores in procedendo", i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presenta, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ..
È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2942 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2942 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20420/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; – ricorrente – contro Europa …
Leggi di più… - 2. Bonus prima casa: che succede se un coniuge non cambia residenza?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIVI SRL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ARC 94 SRL, corrente in Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, difesa dagli avvocati NICOLA LEONE, GIAMPIERO BALENA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/00 del Tribunale di FOGGIA, emessa il 14/01/00 è depositata il 26/01/00 (R.G. 3048/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Carlo Maria BARONE;
udito l'Avvocato Giampiero BALENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 ottobre 1995, l'Arc 94 S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Foggia la Livi S.r.l., esponendo di essere stata conduttrice di un locale commerciale di proprietà della convenuta in forza di un contratto di locazione cessato alla prima scadenza contrattuale per diniego di rinnovazione. Asseriva che il canone di locazione ammontava in realtà a lire 6.000.000, mentre in contratto risultava la soma di lire 7.500.000, allo scopo di rappresentare una fittizia ritenzione da parte della locatrice della somma di lire 1.500.000, in conto della futura liquidazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il tutto come espediente per eludere l'obbligo di liquidare al conduttore l'indennità medesima al termine della locazione. Concludeva quindi chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione dell'avviamento commerciale e delle maggiori somme indebitamente versate per adeguamenti ISTAT.
Dichiarata la contumacia della convenuta, il Pretore accoglieva la domanda e condannava la Livi S.r.l. al pagamento della somma di lire 132.133.014, oltre accessori.
La Livi S.r.l. proponeva appello con atto di citazione, assumendo innanzi tutto che l'impugnazione era tempestiva, quantunque proposta oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., per effetto della nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di primo grado. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 26 gennaio 2000, dichiarava inammissibile l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale deduceva che al momento della presentazione, dell'appello era decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3 della legge n. 890 del 1982 non trovava applicazione al caso di specie, per essere intervenuta quando già la sentenza impugnata era passata in giudicato.
Avverso questa sentenza la Livi S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. L'Arc 94 S.r.l. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 136 Cost.; 30 della legge n. 87 del 1953; 8 della legge n. 890 del 2982; 112, 140, 156, 157, 160, 161, 324, 345, 352, 354 c.p.c.; 34 e 79 della legge n. 392 del 1978, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 C.P.C. Omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia". Più specificamente la ricorrente lamenta che la notificazione per posta dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita dalla Arc 94 S.r.l. doveva ritenersi nulla, in quanto effettuata attraverso il meccanismo della c.d. compiuta giacenza, disciplinato dall'art. 8, commi 2 e 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale. Deduce che le sentenza della Corte costituzionale hanno in linea di principio efficacia retroattiva, dovendo ad esse farsi riferimento ogni qual volta venga in rilievo l'applicazione della norma riconosciuta in contrasto con la Costituzione, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di fattispecie sorte prima o dopo la pronunzia della sentenza, non potendo costituire valido metro di giudizio una disposizione dichiarata incostituzionale. La sentenza impugnata aveva, invece, fatto applicazione del meccanismo della compiuta giacenza, quando lo stesso era ormai de iure non invocabile.
Nel controricorso, L'Arc 94 S.r.l. deduce che, pur prescindendosi dall'argomento dei limiti della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, l'appello era comunque tardivo, con riguardo al decorso del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., in relazione alla notificazione della sentenza avvenuta in data 13 ottobre 1998. 2. Sono da condividere le deduzioni in diritto del ricorrente circa l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998. Tuttavia il ricorso non può essere accolto, per essere stato l'appello proposto inammissibilmente dopo il decorso del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., avendo riguardo alla data di notificazione della sentenza (13 ottobre 1998) e a quella di proposizione dell'appello.
3. Per quanto riguarda il profilo relativo agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, si osserva quanto segue.
La Corte costituzionale, con la sentenza indicata, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 (notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego raccomandato sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento".
La sentenza del giudice delle leggi trova applicazione anche rispetto all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato appunto per compiuta giacenza.
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost. e art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87). Ciò significa, secondo la comune interpretazione, che la sentenza d'accoglimento spiega effetto anche su situazioni sorte precedentemente alla sua emanazione e non ancora esaurite per l'intervento di eventi ai quali l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, quali il giudicato, la preclusione, la decadenza o la prescrizione.
Con riferimento al caso di specie non si riscontra, tuttavia, alcuna preclusione idonea ad impedire l'esplicarsi degli effetti della sentenza n. 346 del 1998. A norma dell'art. 327, secondo comma, infatti, il soccombente rimasto contumace può impugnare la sentenza anche dopo il decorso dell'anno ove dimostri "di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292". La sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 trova, dunque, diretta applicazione alla fattispecie indicata, in quanto l'esaurirsi del rapporto dipende, anche, dalla validità o meno della notificazione della citazione. In altri termini, la valutazione della validità dell'atto, cioè della notificazione della citazione, va compiuta sulla base della norma risultante a seguito dell'intervento della Corte costituzionale e non alla stregua dell'art. 8, secondo comma della legge n. 890 del 1982, altrimenti si farebbe applicazione di una norma dichiarata incostituzionale ed espunta dal nostro ordinamento (analogamente, Cass. 13 febbraio 1999, n. 1203; v., pure, 14 novembre 2000, n. 14744). In conclusione, ha errato la sentenza impugnata nel ritenere inapplicabile la sentenza della Corte costituzionale, per essere la stessa intervenuta oltre il decorso del termine lungo, quando già, secondo quanto sostenuto, la sentenza era passata in giudicato.
3. Peraltro, pur avendo la sentenza impugnata fatta erronea applicazione del principio sopra indicato, il ricorso non può essere accolto, in quanto, come s'è detto, l'appello proposto dalla Livi S.r.l. era inammissibile per essere stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, effettuata il 13 ottobre 1998.
Rispetto a tale evenienza, la ricorrente, sviluppando argomenti già accennati nel ricorso, nella memoria depositata in cancelleria ha dedotto: a) che il controricorrente per far valere il motivo d'inammissibilità dell'appello indicato avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale;
b) che la notificazione della sentenza ai fini acceleratori dell'art. 325 c.p.c. presuppone un termine lungo sul quale agire, per accelerarlo, cosicché ove questo manchi, perché già decorso, come nel caso di specie, la notificazione non potrebbe avere altra funzione che quella di conoscenza della sentenza notificata, ne' altro effetto che quello di far decorrere il termine annuale d'impugnazione; c) che in ogni caso la notificazione era affetta da nullità assoluta e/o da inesistenza, poiché effettuata ad istanza di avvocati, qualificati e domiciliati come in atti, nella qualità di procuratori domiciliatari della soc. Arc. 94, con una posizione esauritasi con il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio.
Le deduzioni sopra riportate non sono condivisibili. Per quanto riguarda il profilo sub a) sembra sufficiente osservare che l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dalla parte interessata ed è, comunque, rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronunzia, dato che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. 27 settembre 2000, n. 12794; 15 maggio 1996, n. 4505; 24 novembre 1995, 12141). Relativamente alle deduzioni riassunte sub b), si osserva che l'art. 327, secondo comma c.p.c. esclude l'applicabilità della disposizione contenuta nel primo comma, "quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di esso, e per nullità della notificazione degli atti indicati nell'art. 292". Argomentando a contrariis si ricava che il convenuto il quale non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione o della citazione, ove abbia ricevuto valida notificazione della sentenza (art. 292, comma quarto) è soggetto ai termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 326 (e non 327, primo comma). Ciò premesso, la proposizione secondo cui la notificazione della sentenza per far decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 325, presupporrebbe la pendenza del termine annuale, per quanto suggestiva, non è condivisibile. Per un verso, infatti, non si rinvengono norme che avvalorino questa tesi. Per altro verso, l'impostazione del ricorrente indurrebbe a ritenere equipollenti la conoscenza di fatto del processo da parte del contumace, che fa decorrere, appunto, il termine di decadenza annuale, e la notificazione della sentenza al contumace a norma dell'art. 292, quarto comma che, invece, in generale, fa decorrere il termine breve (v. da ultimo Cass. 24 agosto 2000, n. 11078; 18 aprile 2000, n. 4975). L'interdipendenza dei due termini, quello breve e quello annuale, consiste in ciò, che la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del termine di cui all'art. 327, primo comma, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", con la conseguenza che la notificazione effettuata in prossimità della scadenza del termine "lungo" non lo prolunga. Non significa però che la della sentenza, pur notificazione in presenza di particolari circostanze, possa far decorrere il termine "lungo".
D'altra parte, avuto riguardo al principio più volte affermato da questa Corte del c.d. effetto bilaterale della notificazione della sentenza - secondo il quale la notificazione fa decorrere il termine anche nei confronti della parte che la notificazione ha effettuato -, appare congruo considerare che, anche nell'ipotesi indicata, il termine sia quello breve, secondo le regole generali. In conclusione, avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre l'appello, anche se intervenuta successivamente al decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In tal senso si è, peraltro, già pronunziata questa Corte con la sentenza 17 dicembre 1997, n. 12754 (in part. in motiv.). A conclusioni non coincidenti perviene invece la sentenza della Cassazione del 27 luglio 1995, n. 8210, citata dal ricorrente, che, sia pure in un obiter dictum afferma il principio secondo cui la notifica al contumace della sentenza in forma esecutiva non sarebbe idonea ad attivare il termine breve per l'impugnazione, fondando tuttavia la conclusione sul carattere "personale" della notificazione.
Anche la deduzione riportata sub c) non può essere condivisa. Non v'è dubbio che il precetto contenuto nell'art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza "si fa, su istanza di parte", stia ad indicare che l'impulso al procedimento di notifica è dato dal difensore con procura. Questo essendo il principio generale, non si rinvengono disposizioni a tenore delle quali il difensore non può validamente notificare la sentenza dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione. Una conclusione di tal genere non può trarsi dalla art. 83, quarto comma - secondo il quale la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa -, poiché la notificazione della sentenza, anche dopo il decorso dell'anno, non costituisce attività concernente il "grado successivo" del processo.
Inoltre, ove si dovesse ritenere che, decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, la procura rilasciata per il primo grado non sia più idonea a consentire la valida notificazione della sentenza, dovrebbe pervenirsi alla conclusione, non razionale, della necessità di un'altra procura ad hoc per la notificazione della sentenza. Si osserva, infine, che quando il legislatore ha inteso, ai fini della notificazione, conferire rilevanza al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, lo ha fatto espressamente (v. artt. 330 secondo comma e 479 c.p.c.). Le sentenze citate dal ricorrente (Cass. S.U. 27 novembre 1998, n. 12060 e Cass. 14 novembre 1996, n. 9972, non appaiono in termini, rispetto al problema dibattuto).
Il rilievo che l'appello era inammissibile per essere stato proposto dopo la scadenza del termine breve non può che condurre al rigetto del ricorso rivolto avverso la sentenza di declaratoria d'inammissibilità dell'appello, pronunziata sul rilievo del decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Non è infatti soggetta a cassazione la sentenza impugnata che, esibendo un dispositivo conforme a diritto, consente di fare ricorso al potere di emendare la motivazione, a norma del secondo comma dell'art. 384 c.p.c. Il ricorrente deduce nella memoria che non potrebbe trovare applicazione la correzione della motivazione, versandosi in tema di errores in procedendo.
Quello indicato dal ricorrente è effettivamente il principio enunciato in varie sentenze di legittimità, che limitano l'esercizio del potere di correzione della motivazione agli errores in iudicando e non in procedendo. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo che, nella sua assolutezza, non può essere condiviso (e nella prassi applicativa non è seguito). Come è stato di recente rilevato in dottrina, l'errore concernente la norma processuale può consistere in un errore di interpretazione e applicazione della norma, che dal punto di vista logico presenta la stessa struttura del "vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto" al quale fa riferimento il primo comma dell'art. 384 c.p.c. L'errore di giudizio nell'applicazione della norma processuale è, quindi, anch'esso suscettibile di essere emendato attraverso l'applicazione della norma processuale corretta, senza che la definizione del giudizio ne risulti modificata e sempreché la correzione si mantenga nell'ambito della questione sollevata con il ricorso o riguardi profili rilevabili d'ufficio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questa fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 13 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001