Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di fallimento in estensione, il principio cd. di automaticità dettato dall'art. 148, comma terzo della legge fallimentare (a mente del quale "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci") comporta, in linea generale, che la domanda di ammissione al passivo di una società di persone estenda "ipso facto" i suoi effetti anche allo stato passivo del socio, tale estensione comprendendo, per l'effetto, anche l'eventuale privilegio generale che assista il credito, in considerazione della causa di questo e dell'unicità del rapporto da cui sorge. Detto principio non può, per converso, operare, attesine i limiti intrinseci, ne' quando la prelazione non scaturisca dal medesimo rapporto, ma da un rapporto accessorio - come nel caso di pegni e/o ipoteche costituiti dalla società o dal socio -, ne' quando essa non riguardi genericamente i beni del debitore (sia esso la società o il socio), ma afferisca, invece, a specifici beni della società, individuati dalla legge, ovvero a specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale, poiché, in tali casi, la prelazione stessa grava, in definitiva, su beni appartenenti al patrimonio soltanto di uno dei soggetti obbligati e non può, in mancanza di collegamento tra prelazione stessa e patrimonio, intendersi dichiarata anche nel fallimento di un soggetto diverso, dovendo essa, per converso, esser fatta valere nel solo stato passivo del fallimento del titolare del bene gravato (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso che la prelazione su specifici beni, richiesta con la domanda di insinuazione al passivo della sola società, potesse legittimamente ed automaticamente intendersi come richiesta anche nello stato passivo del socio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA TOSCANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 presso l'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO AP RC, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO LENCIONI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1387/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MANNOCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CAMICI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La BA TO, con distinte istanze, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della s.a.s. IRSA di CO PP, con prelazione pignoratizia, e chiedeva di essere ammessa per un maggiore importo al passivo del fallimento del socio CO PP. Il giudice delegato ammetteva la BA TO al passivo di entrambi i fallimenti in via chirografaria, escludendo, quanto al fallimento personale, l'importo vantato a titolo di fideiussione prestata dal PP a garanzia di obbligazioni sociali. Il creditore, deducendo che solo per errore materiale aveva chiesto la collocazione in via privilegiata nel fallimento della società anziché in quello del socio, che aveva prestato la garanzia pignoratizia, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di CO PP.
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 12 novembre 1997, rigettava l'opposizione, ritenendo preclusa la domanda di una prelazione, non richiesta in sede di verificazione dello stato passivo. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 novembre 1999, rigettava l'impugnazione proposta dalla BA TO, che aveva lamentato la disapplicazione del principio di automaticità previsto dall'art. 148, 3^ co., l. fall.. In particolare, la Corte fiorentina osservava che la richiesta di collocazione in via privilegiata formulata in relazione allo stato passivo della società non si poteva estendere allo stato passivo del socio, tanto più che il creditore aveva formulato due distinte richieste e, quindi, la mancata menzione della garanzia, con riferimento allo stato passivo del socio, doveva far ritenere che vi fosse stata una rinunzia a farla valere, con esclusione dell'invocata automatica estensione al socio della richiesta formulata in relazione allo stato passivo della società.
Avverso detta sentenza la BA TO propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Il fallimento resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto la ricorrente lamenta violazione dell'art. 148 l. fall., deducendo che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto inapplicabile il principio di automatismo in virtù del quale "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci". Nella specie la banca vantava nei confronti del socio crediti ulteriori e diversi rispetto a quelli vantati nei confronti della società e tale ragione aveva giustificato la presentazione di due distinte domande;
peraltro, nella domanda di ammissione al passivo del fallimento del socio la banca aveva precisato che per l'importo di lire 315.470.428=, costituente parte della somma in relazione alla quale operava la fideiussione del socio, era stata richiesta la collocazione in via privilegiata in virtù del pegno costituito il 30 settembre 1993. Pertanto, da un lato era immotivata l'affermazione che il creditore avesse rinunziato alla collocazione pignoratizia nei confronti del socio e, d'altro canto, in virtù del principio di automaticità il creditore sociale, in relazione alla garanzia prestata dal socio per debito della società, ben poteva chiedere il riconoscimento di tale garanzia direttamente con la domanda di insinuazione al passivo della società fallita.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Il principio di automaticità, dettato dall'art. 148, 3^ co., l. fall, ed in virtù del quale "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci" è espressione della responsabilità illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità rappresenta una garanzia per i creditori ed il socio fallisce a causa di essa. La ratio di questa soluzione è stata individuata nella opportunità, discrezionalmente valutata dal legislatore, di fare valere la responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali e, quindi, di realizzare la garanzia costituita dal suo patrimonio personale, con lo strumento, ritenuto più idoneo, del fallimento e nell'ambito di un'unica procedura fallimentare, alla quale, con le opportune distinzioni tra masse attive e passive, possono partecipare sia i creditori sociali sia i creditori particolari del socio. Il socio al quale viene esteso il fallimento risponde delle obbligazioni sociali come di proprie obbligazioni (v., in tema di ammissione al passivo, Cass. 22 novembre 1993, n. 11512;
Cass. 15 dicembre 1994, n. 10734; Cass. 11 agosto 1995, n. 8817;
Cass. 23 giugno 1997, n. 5588; Cass. 27 giugno 1997, n. 5760 e, da ultimo, in tema di effetti del concordato sociale, Cass. 1 marzo 1999, 1688). Quanto detto spiega, da un lato, perché la domanda di ammissione al passivo della società estenda automaticamente i suoi effetti anche allo stato passivo del socio e, dall'altro, come una tale estensione debba valere anche per il privilegio generale, che eventualmente assista il credito, in considerazione della causa del credito e dell'unicità del rapporto da cui sorge (v. i precedenti di questa Corte sopra richiamati). Se, infatti, il socio è responsabile della obbligazione sociale in virtù dello stesso rapporto dal quale detta obbligazione è sorta, non solo risponde con tutto il suo patrimonio, ma il creditore si può giovare della prelazione accordatagli dalla legge in considerazione della causa del credito. Il principio di automaticità non può, invece, operare, per limiti intrinseci, quando la prelazione non consegue dallo stesso rapporto, ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche, costituiti dalla società o dal socio. Alla stessa conclusione si perviene, sotto altro profilo, quando la prelazione non riguarda genericamente i beni del debitore, sia esso la società o il socio, ma riguarda specifici beni della società, individuati dalla legge, ovvero specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale. In questi casi la prelazione che assiste il credito grava su beni che appartengono al patrimonio soltanto di uno dei soggetti obbligati e non può, in mancanza di un collegamento tra la prelazione ed il patrimonio, intendersi dichiarata anche nel fallimento di un soggetto diverso.
Pertanto, la prelazione può e deve essere fatta valere soltanto nello stato passivo del soggetto cui appartiene il bene che ne è gravato. In conclusione, la prelazione su specifici beni, richiesta con la domanda di insinuazione al passivo della società, non può intendersi come richiesta anche nello stato passivo del socio. L'esclusione, in astratto, della operatività del principio di automaticità, quanto alla dichiarazione del diritto di prelazione su specifici beni, assorbe il rilievo che la prelazione in questione è stata definitivamente esclusa nello stato passivo della società, facendo venire meno, anche in concreto, il presupposto per il riconoscimento della prelazione nello stato passivo del socio illimitatamente responsabile (v. Cass. 21 giugno 1996, n. 5776). Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento di CO PP. La questione, astrattamente ammissibile nei soli limiti del vizio di motivazione (cfr. da ultimo Cass. 20 agosto 2002, n. 12259), non era stata proposta nelle fasi di merito, considerato che il ricorrente in primo grado aveva chiesto ex novo il riconoscimento del pegno e, in secondo grado, aveva chiesto l'applicazione del principio di automaticità ex art. 148, 3^ co., l. fall. evidentemente in relazione alla domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003