Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
E N IO LLA Z A R E T 9/D IS " G 17 RT. E R 3 . LL'A A N BBLICA ITALIANA D 7 E E 6 -19 T D N SI E -5 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S EN 3 E CORTE SUPRE9 71 " S E I G A SSAZIONE Q E Oggetto L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 140/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - 22314 Cron. Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 26/03/2001Dott. Lu igi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso l'avvocato FELICI MASSIMO, AURELIA 190/A, rappresentato e difeso dall'avvocato MARANGONI EZZELINO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;
intimata avverso la sentenza n. 83/97 del ET di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 06/11/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 886 udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marangoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso;
rigetto deimotivi primo e terzo;
l'accoglimento dei motivi quarto e quinto;
l'assorbimento dei motivi sesto e settimo. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria in data 3.4.1997 IC SS proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 30.1.1997 dal Presi- dente della Provincia di Vicenza, con la quale gli si ingiungeva di pagare a titolo di sanzione amministrati- va la somma di £ 900.000, per violazione degli artt. 12 comma 8, 21 lett. e) 31 lett. b) c) e) della L. 11.2.1992 n 157, nonchè degli artt. 14,16,31 lett. m della L. R.V 9.12.1993 n 50. Assumeva 1'opponente che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa sulla base di un verbale di accerta- mento redatto in data 24.1.1995 dagli agenti della vi- gilanza venatoria, nonostante la manifesta infondatezza del verbale stesso. Costituitasi in giudizio l'Amministrazione provin- 2 ciale contestava le argomentazioni svolte dall'opponen- te e ne chiedeva la reiezione. Con memoria in data 2.7.1997 il SS eccepiva l'incompetenza del ET, in sede civile, per essere stato emesso decreto di citazione a giudizio avanti al- lo stesso ET, in sede penale, per rispondere del reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. a) della L. n 157/1992. Con sentenza in data 6.11.1997 il ET della Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, rigettava l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del ET di Bassano del Grappa propone ricorso, fondato su 7 motivi IC SS. Non svolge attività difensiva la Provincia di Vi- cenza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazio- e falsa applicazione dell'art. 24 L.n 689/1981, vio- ne lazione delle norme sulla competenza e omessa insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn 2, 3, 5 c.p.c. Rileva che, successivamente alla presentazione del- l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, era stato 3 emesso decreto di citazione a giudizio nei suoi con- fronti per rispondere del reato di cui all'art. 30, com- ma 1 lett.a) L. n 157/1992, per avere esercitato la caccia in periodo di divieto generale e del reato di eser-cui all'art. 30, lett. d); stessa legge, per avere citato la caccia nei giardini urbani, per cui unica es- sendo la condotta costituente reato ed illecito ammini- strativo il ET evrebbe dovuto dichiarare ai sensi dell'art. 24 L. 689/1981 la propria incompetenza e la competenza del ET penale o, quanto meno, sospende- re il giudizio avanti a lui pendente, ai sensi dell'art 295 c.p.c. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema ha già precisato che - n l'art. 24 L.689/1981 si riferisce unicamente alle ipo- tesi in cui l'accertamento della violazione amministra- tiva costituisca antecedente logico indispensabile per la decisione in ordine alla sussistenza del reato e non già quando si verta in ipotesi di condotta comune al reato e all'infrazione amministrativay ( Cass. civ.
3.8.1992 n 9209 ) Nella specie certamente la decisione in ordine al- l'esistenza dei reati ascritti al SS non presuppo- neva l'accertamento dell'infrazione amministrativa men- tre la condotta attribuita al ricorrente, esercizio 4 della caccia, era comune sia ai reati che alle infra- zioni amminsitrative contestati. La eccezione di incompetenza ex art. 24 L. 689/81 rettamente è stata quindi respinta dal ET. Per ciò che attiene poi alla omessa sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudi- zio penale si rileva che, in base al combinato disposto dell'art. 653 del vigente c.p.p. e dell'art. 211 delle disp. att.al c.p.p. venuto meno il principio della pregiudizialità penale prevista dall'art. 3 del c.p.p. previgente, salvo le tassative previsioni di cui al- l'art. 75 c.p.p. che tale pregiudizità sanciscono, non ravvisabili nella specie. Il primo motivo va quindi respinto, per quanto at- tiene alle pretese violazioni di legge. Infondato è altresì il motivo in esame in relazione al difetto di motivazione posto che il ET ha am- piamente e correttamente motivato in ordine alle ragio- ni in base alle quali ha respinto l'eccezione di incom- petenza. Il ET infatti ha respinto l' eccezione di in- competenza richiamando puntualmente la giurisprudenza di questa Corte Suprema, su riportata ed alla quale si è ritenuto di dare continuità. In relazione al contrario alla richiesta di sospen-ario, 5 sione del giudizio ex art. 295 c.p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza è effettivamente insufficiente ma, tenuto conto che il dispositivo è conforme a diritto, la motivazione della sentenza stessa va integrata con le argomentazioni su esplicitate. Il primo motivo va quindi interamente respinto. Con il secondo motivo il ricorrente censura la im- pugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume che il ET ha ritenuto di poter attri- buire al rapporto ed al verbale di accertamento redatto dagli agenti della vigilanza venatoria fede privilegia- ta in ordine ai fatti avvenuti in loro presenza e da loro direttamente conosciuti, senza margine di apprezza- mento, non tenendo conto che la Corte di cassazione, con la sentenza 10.11.1990 n 10823, ha escluso che pos- sa attribuirsi agli atti indicati fede privilegiata, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, posto che diversamente opinando si attri- buirebbe all'Amministrazione il potere di costituirsi prova documentale della propria pretesa. Rileva altresì che anche а volere attribuire agli atti in questione fede privilegiata tuttavia il fatto 6 di attribuire al SS la responsabilità di avere uc- ciso il merlo non potrebbe desumersi dal verbale di ac- certamento e dal rapporto in quanto non avvenuto alla presenza degli agenti. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero;
benchè il ET abbia affermato di non po- ter prescindere dalla valutazione dei fatti riportati verbale e nel rapporto, atti avente fede privile-nel giata, riguardo agli atti compiuti dagli agenti о ai fatti da questi direttamente constatati, ha poi fondato la sua decisione sulle deposizioni rese, in qualità di testi,dai verbalizzanti, sulle deposizioni di altri te- sti e sulle risultanze della consulenza tecnica d'uffi- l'attribuzione di fede privilegiata, al cio, talchè constatazione ed al rapporto costituisce verbale di nell'ambito della motivazione complessiva solo una del- le ragioni fondanti che, anche se non condivisibile, in base all'arresto contenuto nella sentenza 10.11.1990 n 10823 di questa Corte Suprema, che pienamente si condi- vide, concorre con le altre argomentazioni a costituire il tessuto della motivazione. Pertanto anche accogliendo la censura in esame la 1 sentenza non potrebbe essere cassata, in quanto risulte- rebbe comunque fondata sugli ulteriori argomenti moti- vazionali indicati. 7 La censura testè esaminata non coglie pertantomiel segno e va quindi dichiarata inammissibile, in quanto diretta a censurare una parte non fondante della moti- vazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn 2. 3. 5. c.p.c. Assume che il ET ha privato aprioristicamente di ogni attendibilità la deposizione resa da LA MA, in ragione del suo legame di parentela con il SS, omettendo altresì di valutare una serie di circostanze che, se debitamente avrebbero esaminate, determinato una diversa decisione. Il motivo è infondato e va quindi respinto. Invero va rilevato che il giudice di merito ha di- satteso la deposizione della MA non solo in ba- se al legame di parentela che la legava all'opponente, ma anche in base alle dichiarazioni rese, risultate in- fondate se raffrontate alle ulteriori risultanze istruttorie, mentre per quanto attiene alle ulteriori circostanze indicate dal ricorrente si rileva che que- sta Corte Suprema ha più volte precisato che il giudice non è tenuto a dar conto di tutti gli argomenti eviden- 8 ziati dalle parti, purchè con la motivazione fornisca un quadro logico del proprio convincimento, indicando i fatti che tale convincimento abbiano determinato, do- vendosi ritenere implicitamente disattese O ritenute irrilevanti le circostanze specificamente non indicate. ( Cass. civ. 15.4.2000 n 4916 ) Nè è consentito, in sede di legittimità, ripropor- come sembra ritenere il ricorrente, circostanze di re, merito, attribuendo alle stesse particolare rilevanza e prospettando, in base alle medesime, una diversa inter- pretazione globale di tutte le risultanze probatorie, e i diversa da quella ritenuta dal giudicante. r a Il motivo va pertanto respinto. Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sen- tenza del ET per violazione dell'art. 244 c.p.c., nullità delle deposizioni assunte, nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn 2, 3, 5 c.p.c. Lamenta il SS che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su dichiarazioni rese dai testi i quali, anzicchè riferire in ordine a fatti, hanno espresso valutazioni che potevano essere oggetto esclu- sivamente di consulenze tecniche, quale quelle relative alla linea di tiro ed al calibro dei pallini che hanno 9 attinto il volatile. Nè rilevante può ritenersi il richiamo fatto dal ET all'art. 354 c.p.p., non avendo il Giudicante tenuto conto che gli artt. 357 e 373 c.p.p. fanno ob- bligo alla polizia giudiziaria di annotare e di redige- re apposito verbale, in ordine alle ispezioni effettua- * te. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero il ricorrente ha omesso di riportare per in- tero, nel ricorso, le dichiarazioni rese dai verbaliz- zanti, escussi in qualità di testi, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e rendendo im- possibile la globale valutazione delle deposizioni in questione. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile. Con il quinto motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.C. e dell'art. 2729 C.C., nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn 2, 3, 5 c.p.c. Lamenta il SS che il Giudicante, nel rico- struire in fatto la vicenda sottoposta al suo esame, abbia ignorato i principi elaborati dalla dottrina or- nitologica in base ai quali il merlo pratica costante- normalmente sulla mente un volo radente, poggiandosi 10 parte inferiore delle piante, ove più fitto è il fo- gliame;
abbia ignorato che il fabbricato contrassegnato F nel grafico allegato alla relazione con la lettera d'ufficio, fosse a distanza dalla pianta, ai tecnica piedi della quale è stato rinvenuto il corpo del merlo, inferiore а quella dell'abitazione del SS;
abbia "definito tanto probabile quanto prevedibile" il SO- spetto della sostituzione dei materiali costituenti il manufatto F con altro materiale simile, al fine di ren- dere non più accertabili le tracce di pallini che avrebbero consentito una migliore individuazione della linea di tiro. Rileva altresì 11 ricorrente che erroneamente il ET ha ritenuto che incombesse al SS fornire la prova che non si trovasse in casa al momento dei fatti e che il padre fosse uscito dall'abitazione prima delle ore 8.15. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero, per quanto attiene alla pretesa violazione dei principi elaborati dalla dottrina ornitologica, si rileva che il ET non ha affatto negato che il mer- lo sia uso praticare un volo radente, ma ha semplicmente assunto che in base al notorio, rientra nella comune esperienza la circostanza che il merlo possa anche ec- cezionalmente, in deroga alla indicata abitudine, vola- 11 re in alto e poggiarsi su rami più alti dell'albero. Trattasi di valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità. Parimenti attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda appare ין ulteriore circostanza dedotta con il motivo in esame, attinente alla sostituzione delle tavole del fabbricato contrassegnato con la let- tera F, che in quanto tale, non può pertanto essere og- getto di valutazione da parte del Collegio, esulando dai limiti del giudizio di legittimità. Infine, in ordine alla prova dell'orario di uscita da casa del padre del ricorrente, si osserva che retta- mente il ET ha ritenuto che tale circostanza do- vesse essere provata dal SS. Infatti, nel corso del giudizio era rimasto provato che il ricorrente al momento dello sparo si trovava in casa per cui, qualora avesse voluto portare a sostegno della propria tesiv secondo la quale non era solo in casa al momento dello sparo, avrebbe dovuto fornire la prova del proprio assunto, costituendo l'assunto stesso eccezione in senso propric che doveva quindi essere provata dal soggetto che tale eccezione aveva formula- to. Il quinto motivo va pertanto respinto. Con il sesto motivo il ricorrente rileva l'illegit- 12 timità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione di legge e carenza e contraddittorietà di motivazione. Assume che dalla motivazione dell'ordinanza non è dato desumere in base a quali elementi siano risultate fondate le modalità del fatto illecito e la condotta dell'opponente, indicate solo astrattamente e generica- mente. Al riguardo si Osserva che l'ordinanza-ingiunzione, avendo la finalità di portare a conoscenza del destina- tario gli addebiti mossigli al fine di consentirgli di difendersi avanti al giudice competente, non deve ne- cessariamente contenere l'indicazione degli elementi fondanti l'addebito, in possesso dell'Amministra zione. Le prove degli addebiti, infatti, devono essere for- nite dall'amministrazione procedente solo nel corso del susseguente giudizio, nell' ambito del quale, assumendo l'amministrazione stessa la posizione di attrice, deve fornire la prova del proprio assunto, onde resistere alla proposta opposizione. Consegue che non avendo il ricorrente negato che l'ordinanza ingiunzione de qua contenesse gli indicati requisiti minimi, sufficienti a portare а conoscenza del destinatario gli addebiti mossigli ed a consentir- gli di difendersi in giudizio, come di fatto è avvenu- to il motivo va respinto. 13 Con il settimo motivo il ricorrente assume viola- zione dell'art. 91 c.p.c. Rileva che il ET ha liquidato in favore del- 1'Amministrazione la somma di £ 700.000 а titolo di spese, diverse dalle spese generali, senza che l'Ammi- nistrazione stessa avesse presentato nota giustificati- va delle spese stesse. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero, il ET ha erroneamente liquidato a favo- dell'Amministrazione la somma di £ 700.000 a titolo re spese, senza indicare analiticamente quali fossero di le spese rimborsate e senza che l'Amministrazione aves- se presentato apposita nota contenente l'elencazione delle singole spese, in relazione alle quali chiedeva il rimborso. ( Cass. civ. Sez. I 2.6.1995 n 6232; Cass. civ. sez. I 14.2.1994 n 1445) Il settimo motivo va quindi accolto. المعاد Pertanto in accoglimento settimo motivo del ricorso 1'impugnata sentenza va cassata senza rinvio, limitata- mente al punto accolto egiudicandos.ex art. 384 c.p.c. 1 va dichiarato che la somma di £ 700.000 liquidata dal ET in favore dell'Amministrazione opposta, senza presentazione di apposita nota non è dovuta. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. 14
P.Q.M.
accoglie il settimo motivo del ricorso, respinge gli altri motivi, rinvio l'impugnata senzacassa sen- tenza in relazione al motivo accolto e dichiara non do- vuta la somma di £ 700.000 liquidata dal ET in fa- vore dell'Amministrazione; compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 26.marzo.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Corrado Carnevale Mario Adamo lower lam mer Mar's Glamo IL CANCELLIERE CANCELLERIA Mane Drduon MA Di ZZ 17 LUG. 2001 IN DEPOSITATA Oggl E IL CANCELLIERE N A IO L MA Di ZZ L Z E до блого A D R T 9 " IS . 7 T 1 G R 3 E 'A . R N L L A 7 D E 6 D 9 E 1 I - T S 5 N - N E 3 E S S E E " I G A G E L 15