Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11119 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 1 19 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente H R.G.N. 4204/00 Consigliere- Cron.28725 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere- Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere- Ud. 08/05/02 - Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: TI US, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MASIMO DI CELMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, ---- - presso 1' Avvocatura Centrale dell'Istituto ...... 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1997 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso. resistente con mandato avverso la sentenza n. 183/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 25/02/99 R.G.N. 318/97; ---- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18 febbraio 1997 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Torre Annunziata del 19 febbraio 1996 con cui, su domanda di PP RI, era stato condannato a pagare a quest'ultimo la somma di lire 1.485.426, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma complessiva dei ratei di pensione corrisposti in ritardo. Si costituiva il RI che resisteva al gravame contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto ed. inoltre, proponeva appello incidentale chiedendo il riconoscimento sulla somma liquidata in sentenza degli interessi legali maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con sentenza del 2-25 febbraio 1999 l'adito Tribunale di Torre Annunziata in accoglimento dell'appello principale rigettava il ricorso proposto dal RI, dichiarando assorbito l'appello incidentale. Per la cassazione di tale decisione ricorre PP RI con due motivi. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'esame dei motivi d'impugnazione con cui PP RI denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso dall'improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., e' fissato, appunto, a pena di improcedibilita' l'obbligo del deposito, da parte del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata. Esso -come ripetutamente affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass.21 ottobre 1995 n.10959)- puo' ritenersi soddisfatto 0 quando tale deposito avviene contestualmente a quello del ricorso o anche quando, pur in difetto di tale contestualita', sia comunque effettuato con le modalità fissate dall'art. 372, comma 2 c.p.c., ossia mediante notifica alla controparte. Tale norma che consente il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, può estendersi, infatti, anche ai documenti che attengono alla procedibilità del ricorso stesso, come può desumersi dall'art. 375 c.p.c. che - prevedendo la pronuncia in camera di consiglio per la inammissibilità del ricorso in generale - comprende logicamente anche l'ipotesi dell'improcedibilità. Si tratta, inoltre, di obbligo che non può ritenersi fungibile con la conoscenza della sentenza attinta ad altri atti del processo, e, in particolare, alle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, mancanti della garanzia dell'autenticita' (Cass. 12 gennaio 1983 n. 209; Id. Cass. 4 luglio 1986 n. 4388). L'improcedibilita', poi, costituisce una sanzione che non puo' essere evitata neppure con l'invocazione del caso di forza maggiore e va rilevata e dichiarata anche d'ufficio (Cass. 18 gennaio 1982 n. 343). I soli equipollenti del deposito da parte del ricorrente possono essere la produzione ad opera della controparte o il reperimento nel fascicolo di ufficio del giudice del merito, fermo restando che, anche in tal caso, deve trattarsi di una copia "autentica" e, comunque, non del solo dispositivo (Cass. 18 gennaio 1982 n. 343; Id. 20 dicembre 1982 n. 7023; Id. 11 maggio 1981 n. 3121; Id. 11 settembre 1980 n. 5246; Id. 18 giugno 1980 n. 3882.). Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto l'obbligo suddetto: con l'originale del ricorso non è stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata;
ne' il deposito di copia autentica di detta sentenza risulta eseguito tardivamente, con le modalita' di cui all'art. 372 cod. proc. civ.; neppure è 2 reperibile negli atti di causa copia della sentenza caratterizzata da tali requisiti di autenticità. Non puo' dunque, evitarsi la dichiarazione di improcedibilita' del ricorso. Nulla per le spese, non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 8 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Shi ll 3