Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
L'inefficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente a seguito della decorrenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. non preclude al giudice competente l'adozione di una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi in precedenza considerati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2012, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
3 1056 /1 3 6 5 Sentenza sezione VI n.:1806 Registro Generale n.: 40561/12 Udienza camera di consiglio 19 dicembre 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Antonio Stefano Agrò Presidente Luigi Lanza Consigliere relatore Consigliere Carlo Citterio Anna Petruzzellis Consigliere Ercole Aprile Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da NN ID nato il [...], avverso l'ordinanza 21 settembre 2012 del Tribunale del riesame di Genova che ha confermato l'ordinanza 2 agosto 2012 del G.I.P. di S.Remo si applicazione degli obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio, F. in sostine Aw. BLONDI nonché il difensore del ricorrente avv.ssa Coppiche ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO NN ID ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 21 settembre 2012 del Tribunale del riesame di Genova che ha confermato l'ordinanza 2 agosto 2012 del G.I.P. di San Remo (dr.ssa Laura Russo) di applicazione degli obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria per violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 e 80 comma 2 d.p.r. 309/90. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo dell'errata applicazione degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. (astensione e ricusazione del giudice) e 42 cod. proc. pen. (provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione), nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di pronuncia di inefficacia della misura, in quanto assunta da giudice, che risulta ricusato dopo la relativa istanza alla Corte di appello. Nella specie, per il G.I.P. che aveva assunto la misura cautelare (dr.ssa Russo), era stata accolta dalla Corte di appello la dichiarazione di ricusazione, formulata da MA AS, proprietaria di alcuni beni, sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento in cui era interessato l'odierno ricorrente, in quanto il giudice Russo aveva presieduto il collegio del Tribunale di Savona, in funzione di Tribunale del riesame, ed aveva concorso a deliberare il rigetto dell'impugnazione ex art. 310 su detto sequestro preventivo. L'assunto della difesa è che la decisa ricusazione da incompatibilità, riferita alla sola AS, non poteva essere limitata alla posizione incidentale dei terzi interessati, ma doveva estendersi al procedimento nel suo complesso, con la conseguente pronuncia di inefficacia degli atti del giudice ricusato, anche nei confronti del NN, essendo mancata nella decisione della Corte di appello la dichiarazione di "conservazione" di alcuni atti. La gravata ordinanza invece ha sul punto argomentato a contrario sostenendo che, nel caso di decisione del riesame su pronuncia cautelare (reale), trattandosi di valutazione su gravi indizi di colpevolezza e non di espressione di giudizi sulla responsabilità (mediante attività di giudizio o valutazioni sul merito dell'accusa), non poteva realizzarsi l'invocato vulnus alla imparzialità e neutralità del giudicante (si è citata in proposito: sezione.5, 24920/2003). Il motivo non è fondato. Come già rilevato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 238/2008 e ordinanze n. 346 del 2000 e n. 36 del 1999), secondo il diritto vivente, l'esistenza di cause d'incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità dei provvedimenti adottati dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la apposita procedura, nei termini e modi previsti dall'art. 38 cod. proc. pen.. Inoltre, sempre secondo l'insegnamento della Corte delle leggi (cfr. sentenze 177/210 e 400/2008) l'incompatibilità deriva soltanto da un apprezzamento approfondito di elementi concernenti il merito dell'accusa, ovvero, perché il magistrato ha compiuto "una piena delibazione del merito della regiudicanda", con la conseguenza che un nuovo giudizio non può che essere attribuito alla cognizione di altro soggetto, a garanzia della imparzialità e serenità della decisione. Pertanto, ove ricorra una fondata causa di incompatibilità, determinata da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha facoltà di ricusarlo e, qualora -come avvenuto nella specie- essa non si sia avvalsa di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice, nei confronti del quale tale causa sussista, diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da alcuna disposizione di legge;
nè rileva l'eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l'onere della ricusazione. Va infatti ribadito che l'incompatibilità, peraltro nel caso di specie dedotta per una misura cautelare reale riferita a persona diversa dell'odierno ricorrente, non incide sulla "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. a)- cod. proc. pen., perché con tale espressione il legislatore ha inteso far riferimento alle condizioni per l'esercizio delle funzioni giudicanti, previste dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario (cass. pen. sez. 6, 11984/1997 Rv. 209493 e sezione 6, c.c. 24 gennaio 2012, Accorinti). Il motivo va quindi rigettato. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 292 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame esercitato i suoi poteri di integrazione e supplenza, pur a fronte di una inesistente motivazione, trattandosi nella specie di una motivazione ricalcata sulla richiesta di misura formulata dal P.M.. Il motivo è privo di fondamento, considerato che il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica, oppure di apparato motivazionale inesistente, perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. cass. pen. sez. 3, 33753/2010 Rv. 249148): realtà questa ben diversa da quella in ipotesi, nella quale esiste una motivazione sia pure sostanzialmente ripresa dalla richiesta della parte pubblica. Con un terzo motivo si prospetta la mancata valutazione della "novità" costituita dalla circostanza che, con il provvedimento di liberazione del NN, per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 27 cod. proc. pen., il P.M. non ha indicato alcun elemento o esigenza tali da giustificare un nuovo provvedimento cautelare con ciò concludendo il ciclo cautelare iniziato con l'originaria misura cautelare. Anche questo motivo non ha fondamento. Invero, l'inefficacia della misura cautelare, disposta dal giudice incompetente a seguito della decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen., non preclude al giudice competente l'adozione di una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi in precedenza valorizzati (cass. pen. sez. 5, 1146/2009 Rv. 242552) Con un quarto motivo si evidenzia l'assoluta assenza di valutazione da parte del G.I.P. e del Tribunale del riesame che non ha sul punto motivato circa gli elementi a favore dell'imputato. Con un quinto motivo si sostiene l'insussistenza del pericolo di fuga nei termini argomentati dai giudici cautelari. Anche tali due ultimi motivi sono privi di fondamento. Occorre in proposito rammentare che il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia demolitoria dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito abbia offerto, come nella specie, in modo coerente ed esaustivo, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente, trattandosi, nella specie, di un apprezzamento, ragionevole e adeguato di alcuni dati processuali rispetto ad altri che sono stati pesati in termini di minor rigore ed affidabilità, con una plausibile ed ineccepibile giustificazione. Inoltre va ribadito che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Cass. pen. sez. 2, 33577/2009 Rv. 245238- Massime precedenti Conformi: N. 29434 del 2004 Rv. 229220). Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2012 consigliere estensore Luigi Lanza Il Presidente o Agrò DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 GEN 2013 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Pidra Esposito T R O C