(Investimento o assedio di una fortezza o di una localita' apprestata a difesa).
In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una localita' comunque apprestata a difesa, il comandante delle forze attaccanti puo' impedire l'uscita dei non combattenti.
Salve imperiose esigenze, il comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni che egli ritiene di stabilire. In ogni caso, sempreche' non siano in corso azioni di combattimento, il comandante non puo' vietare l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali che ne facciano domanda.