Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di procedimento di riparazione per ingiusta detenzione non sono proponibili in sede di giudizio di legittimità, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le questioni dallo stesso non introdotte nel giudizio di merito, ivi compreso il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento, addirittura perché non costituitosi in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 42996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42996 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1305
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 30857/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economa e delle Finanze, nel procedimento nei confronti di:
RA MA, nato a *San Candido (Bz) il giorno 9 Settembre 1980*;
Avverso la ordinanza in data 22 Aprile 2009 della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con cui, decidendo in sede di rinvio, ha fissato in 14.503,81 Euro l'indennizzo da corrispondersi al Sig. ER, oltre interessi legali e rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza, fissate complessivamente per i gradi di giudizio in 7.000,00 Euro, oltre accessori, alla luce della complessità del caso;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso e l'accoglimento dei restanti motivi, con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello competente.
RILEVA IN FATTO
Il Sig. ER, cittadino italiano residente in *Brunico*, a seguito di richiesta di esecuzione di mandato di arresto Europeo inoltrata dall'autorità giudiziaria della Germania ha subito in Italia 118 giorni complessivi di custodia, di cui 5 in sede carceraria ed i restanti in sede domiciliare, che decorrono dalla data dell'arresto operato dalle autorità italiane in data 21 settembre 2006. L'autorità giudiziaria tedesca accolse in seguito la richiesta del Ministero delle giustizia italiano di perseguire il reato in Italia e le indagini condussero all'archiviazione della notizia di reato (provvedimento del G.i.p. in data 30 Ottobre 2006) ed al provvedimento di non luogo a procedere emesso dalla Corte territoriale (provvedimento in data 21 Marzo 2007), dopo che la Corte di Cassazione decidendo in sede cautelare aveva il 19 Dicembre 2006 annullato senza rinvio la convalida dell'arresto e annullato con rinvio la misura cautelare emessa.
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con ordinanza 16 Maggio 2007 ha respinto l'istanza di riparazione proposta dal Sig. ER.
Tale decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza del 12 Dicembre 2008. La motivazione della sentenza ha fissato i seguenti principi:
1. la domanda di riparazione deve essere accolta in quanto si è verificata la caducazione del titolo detentivo e sussiste la definitività del provvedimento di archiviazione, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1;
2. la caducazione del titolo detentivo e la riconosciuta infondatezza della notizia di reato rendono irrilevante eventuali profili di colpa riconducibili alla condotta del ricorrente;
3. la quantificazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata alla luce della giurisprudenza (SS.UU., sentenza n. 24287 del 2001, Caridi) e si provvedere al riparto delle spese fra le parti anche per il grado di legittimità.
Con l'ordinanza qui impugnata, la Corte di Appello, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova di specifiche conseguenze della custodia subita, con la conseguenza che la determinazione dell'indennizzo può essere fissata in base al parametro di 235,36 Euro per giorno di custodia, da applicarsi in misura intera per il periodo di custodia carceraria e nella misura del 50% per il periodo di custodia domiciliare, giungendosi così all'importo complessivo di 14.503,81 Euro, oltre interessi legali. Le spese di assistenza e rappresentanza del ricorrente, attesa la complessità del caso, sono state stabilite complessivamente per i gradi di giudizio nell'ammontare di 7.000,00 Euro, oltre accessori. Ricorre, tramite l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con primo motivo lamenta violazione degli artt. 315 e 646 c.p.p. per essere stata celebrata l'udienza di rinvio senza che essa fosse preceduta dalla necessaria richiesta della parte interessata, atteso che l'iniziativa del richiedente non opera solo per l'avvio del procedimento ma anche per le ulteriori fasi del giudizio, ai sensi dei principi generali fissati dagli artt. 392 e 393 c.p.c.. In relazione a tale violazione il ricorrente evidenzia che l'Avvocatura dello Stato, ricevuta la comunicazione della data di udienza per il giudizio di rinvio, non si è costituita in quella sede. Con secondo motivo lamenta violazione degli artt. 125, 324 e seg. e 643 c.p.p. e difetto di motivazione per avere l'ordinanza impugnata immotivatamente riconosciuto al Sig. ER una somma che per il periodo di custodia domiciliare è pari su base giornaliera al 50% di quella riconosciuta per la custodia in carcere, omettendo di considerare che per tale periodo egli era autorizzato a svolgere attività lavorativa.
Con terzo motivo lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 314 e seg. c.p.p., artt. 643 e seg. c.p.p., nonché degli artt. 1219, 1224
e 1282 c.p.c. per avere l'ordinanza impugnata pronunciato ultra petita nel momento in cui ha disposto il riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'ordinanza stessa al pagamento effettivo, posto che gli interessi sono dovuti solo se richiesti, richiesta che non è stata formulata dal Sig. ER nell'istanza dell'8 Gennaio 2007, e, in ogni caso, solo dal momento in cui il provvedimento diviene definitivo.
Con quarto motivo lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alle tariffe forensi per avere l'ordinanza liquidato in modo cumulativo e senza alcun dettaglio le competenze professionali, così inibendo qualsiasi controllo degli interessati. Con memoria depositata il 25 Febbraio 2010 il Sig. ER ha chiesto che il ricorso sia rigettato e illustrato in modo assai articolato le ragioni di tale richiesta. Tra le altre osservazioni il Sig. ER rileva che: a) parte avversa è risultata integralmente soccombente nel giudizio di legittimità conclusosi con al sentenza del 12 Dicembre 2008, così che deve considerarsi corretta la liquidazione delle competenze professionali operata;
b) il ricorso di parte avversa va dichiarato inammissibile in quanto l'Avvocatura dello Stato, pur regolarmente avvista, non si è costituita nel giudizio di rinvio e non ha titolo per impugnare la relativa decisione;
c) è infondato il primo motivo di ricorso, non solo perché il giudizio di rinvio è stato celebrato nel rispetto delle regole del processo penale, ma perché con memoria del 18 Marzo 2009 il Sig. ER aveva sollecitato l'accoglimento dell'istanza di riparazione;
d) il secondo motivo è inammissibile:
il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione del giudice di merito in punto quantificazione dell'indennizzo; e) anche la disposizione in tema di interessi legali attiene al merito della decisione ed è sottratta al sindacato di legittimità; inoltre con la memoria del 18 Marzo 2009 la SA espressamente chiedeva la condanna al pagamento degli interessi di mora (pagg. 15 e 16) e tali interessi secondo la migliore giurisprudenza decorrono dalla pronuncia della decisione e non dal formarsi del giudicato;
f) infondato l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte di Appello fatto buon uso dei principi contenuti nella sentenza di rinvio, risultando l'Amministrazione integralmente soccombente e risultando la quantificazione delle competenze corretta.
Con nota depositata in data 25 Marzo 2010 l'Avvocatura Generale dello Stato insiste nella ragioni di accoglimento del ricorso. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.
1. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. Va rilevato, innanzitutto, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale "parte privata" nel processo penale (sentenza 26 giugno-15 ottobre 2002, n. 34559) e che successive decisioni della Corte hanno affermato che la parte non può disinteressarsi del giudizio avanti la Corte di Appello, omettendo di prospettare richieste o, addirittura, omettendo di costituirsi e di partecipare all'udienza, per prospettare successivamente e per la prima volta davanti al giudice di legittimità questioni che avrebbe dovuto sottoporre al giudice di merito e che incidono sul diritto fatto valere dalla parte privata (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 32131 del 2004, Min. Ec. Fin. in proc. Petrafresa, rv 228935; sentenza n. 27536 del 2008, Min. Economia, rv 240892). Applicando tali principi al caso in esame, risulta evidente che la mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di giudizio di rinvio rende inammissibile la questione non proposta davanti alla Corte di Appello e introdotta soltanto in questa sede col primo motivo di ricorso.
2. Quanto affermato in ordine al primo motivo di ricorso opera anche con riferimento al secondo motivo, che deve essere considerato manifestamente infondato anche sotto il profilo del contenuto. Non risulta, infatti, manifestamente illogica la distinzione tra le diverse modalità di custodia su cui la Corte di Appello ha fondato la propria decisione, essendo evidente che modalità esecutive meno gravose incidono obiettivamente sull'afflittività della misura, ma non la escludono del tutto. Non solo si è in presenza di giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità qualora la motivazione non pecchi di manifesta illogicità, ma va escluso che sussista contrasto tra la decisione della Corte di Appello oggi impugnata e i profili di annullamento per i quali la Quarta Sezione di questa Corte aveva disposto il rinvio alla sede del merito.
3. Va, invece, ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. La natura del giudizio civile in tema di riparazione esercitato in sede penale e il criterio di certezza e esigibilità del credito sono stati posti dalla giurisprudenza di questa Corte a fondamento delle oramai costanti decisioni secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla parte soccombente soltanto se richiesti dalla parte vincitrice e soltanto a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della decisione che afferma il diritto alla riparazione e definitivamente determina il suo ammontare (Quarta Sezione Penale, sentenze n. 1678 del 2007, Min. Economia e Finanze, rv 238677; n. 30321 del 2005, Min. Economia e altro, rv 232026). L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della decorrenza degli interessi, decorrenza che viene fissata a partire dal passaggio in giudicato della decisione.
4. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso che censura la decisione in punto liquidazione delle spese processuali e legali, la Corte rileva che l'esame degli atti consente di affermare che nel corso del giudizio avanti la Quarta Sezione di questa Corte non vi fu presentazione di nota spese da parte del Sig. ER, allora ricorrente, e che l'Avvocatura dello Stato non avanzò una richiesta di liquidazione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In sede di giudizio di rinvio, poi, all'udienza del 22 Aprile 2009 (f. 25) non vi fu alcuna richiesta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitosi, mentre la SA del Sig. ER si "rimise" alla decisione della Corte di Appello quanto alle spese.
Ciò detto, la Corte ritiene che la censura mossa dal ricorrente risulti generica e non consenta alla Corte una valutazione dei profili di errore in cui sarebbe incorso in concreto il giudice di appello, anche considerando che la complessità della vicenda, la molteplicità delle sedi in cui il giudizio ha avuto luogo e la qualità delle difese messe in campo dal Sig. ER escludano l'evidenza di una irragionevolezza o illogicità di quanto liquidato a titolo di rimborso delle spese e di onorari professionali.
5. Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso induce la Corte a compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, che fissa a decorrere dalla data di definitività. Rigetta nel resto. Compensa le spese tra le parti del presente grado.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010