Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi moratori, al tasso legale, sulla somma attribuita all'istante vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitoria, diventa certo, liquido ed esigibile.
Commentario • 1
- 1. L'equa riparazione per ingiusta detenzioneLaura Bazzan · https://www.studiocataldi.it/ · 4 ottobre 2017
Avv. Laura Bazzan - L'equa riparazione per ingiusta detenzione è un istituto disciplinato agli artt. 314 e 315 c.p.p. volto a ristorare, mediante un indennizzo, le conseguenze pregiudizievoli della limitazione della libertà personale sofferte da un soggetto per effetto di una misura custodiale, quando il procedimento penale si sia successivamente concluso con l'assoluzione con formula di merito (cd. ingiustizia sostanziale) ovvero quando la misura sia stata illegittimamente disposta, indipendentemente dall'esito di assoluzione o condanna (cd. ingiustizia formale). Per la giurisprudenza di legittimità, si tratta di un diritto soggettivo pubblico che non ha natura risarcitoria, bensì …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30321 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1294
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 10010/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato dall'AVVOCATURA DELLO STATO;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli in data 12.12.2003;
nell'ambito del procedimento promosso da:
SO AN, n. a Nola il 21.11.1962 per la riparazione per la ingiusta detenzione;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12.12.2003 la Corte d'appello di Napoli, su istanza presentata da RU AN ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, la somma di euro 9.700,00, oltre gli interessi legali dalla data del provvedimento al saldo e le spese del procedimento.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso in cassazione dolendosi del fatto che l'impugnata ordinanza condanni l'Amministrazione alla corresponsione sulla somma liquidata degli interessi legali, "con decorrenza dal medesimo provvedimento liquidatorio", trattandosi di interessi moratori, il cui presupposto è da ricercare ad un verificatosi ritardo nel pagamento, nella specie insussistente. Viene altresì richiamata un orientamento giurisprudenziale, che escluderebbe, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'attribuzione degli interessi legali. Si sostiene che l'obbligo del pagamento a carico del Ministero non sorge neanche con il deposito dell'ordinanza, sussistendo il diritto dell'Amministrazione di proporre impugnazione dinanzi alla S.C. nel termine di giorni 15. Si lamenta la violazione dell'art. 2 L. 241/1990, che prevede in via generale l'obbligo per la P.A. di fissare il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione (nella fattispecie fissato in 180 gg. nonché ulteriori gg. 60 per la sola emissione del mandato di pagamento), con la conseguente insussistenza del ritardo prima del decorso del detto termine.
Il ricorso è fondato.
L'orientamento della S.C., ormai consolidato, (Cass. Sez. Un., 9.7.2003, n. 17), condiviso da questo Collegio, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è nel senso che il titolo atto a rendere liquido ed esigibile il credito dell'interessato è la pronuncia del giudice, che determina la somma dovuta. La richiamata pronuncia precisa che la riparazione per l'ingiusta detenzione è caratterizzata da un rapporto di tipo obbligatorio definibile come "obbligazione di diritto pubblico", che non ha carattere risarcitorio e che nasce, non "ex illicito", ma da doverosa solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare, e ha ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro rivolta a compensare l'interessato (che non vi abbia dato a abbia concorso a darvi causa per dolo o colpa grave) delle conseguenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la carcerazione abbia prodotto.
La sua fonte, dunque, non è una di quelle previste dal diritto privato e non va identificata nelle norme civili in materia di fatto illecito.
Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è caratterizzato dalla necessarietà, nel senso che la parte pubblica non può mai provvedere spontaneamente e direttamente alla riparazione stessa, prescindendo, cioè, dall'intervento del giudice. "L'art. 314 cod. proc. pen., riconoscendo il diritto all'equa riparazione, pone lo Stato in una condizione di soggezione, che la pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare in una situazione giuridica nuova connotata dalla nascita di un obbligo concreto e specifico. Obbligo che non preesiste, quindi, alla richiesta di riparazione;
esso è creato dal giudice previo accertamento dei presupposti - come recita il titolo dell'articolo citato - per una decisione favorevole." In altri termini, il privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della pubblica Amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizionale che rappresenta l'atto generatore del suo credito" (Sez. Unite, 9 maggio 2001, n. 14, ric. Min. Tesoro in proc. Caridi).
In conformità, pertanto, a quanto affermato dalla citata sentenza (v. Cass., SS.UU., 9.7.2003, n. 17), l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura costitutiva ex art. 2908 cod.civ., ma è da inquadrare tra quelle che parte della dottrina processual-penalistica definisce "azioni penali complementari", caratterizzate dal riconoscimento (tanto al P.M. quanto a taluni soggetti privati) del potere di iniziare un procedimento mediante la richiesta di decisione su un determinato oggetto diverso dall'accertamento di una notitia criminis.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il momento rilevante per l'individuazione del rapporto obbligatorio a carico dello Stato, è rappresentato dalla pronuncia (costitutiva) del giudice, che accerta la sussistenza dei presupposti per una decisione favorevole. Con la precisazione del quantum debeatur, il credito pecuniario verso la P.A. - come ogni altro credito pecuniario verso soggetti privati - diventa liquido ed esigibile e, come tale, produttivo di interessi di pieno diritto ex art. 1282 c.c., senza che a tal fine assuma rilevanza la tempestiva conclusione della procedura contabile e dell'emanazione del titolo di spesa.
Può, pertanto, concludersi che il diritto ex art. 314 c.p.p. sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento, il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi ne' può essere fonte di danno da svalutazione monetaria;
ne' il provvedimento che riconosca il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale (arg. ex art. 646 c.p.p.), è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento indicato (Cassazione penale, sez. 4^, 30 novembre 1993, Geretti). Ne consegue che gli interessi moratori, nella misura legale, sulla somma attribuita all'istante a titolo di equa riparazione, per l'ingiusta detenzione, vanno riconosciuti, se richiesti, con decorrenza dal momento in cui il provvedimento attributivo consegue il passaggio in cosa giudicata (Cassazione penale, sez. 4^, 17 dicembre 1992, Costa e altro), potendo solo da quel momento dirsi il credito certo, liquido ed esigibile (Cass., Sez. 4^, 31 gennaio 1994, Vitelli, Sez. 4^ 25.2.2003, Min. Ec. In proc. Lemmi, Sez. 4^, 8.2.2005, Min. Ec. in proc. Riccio). Solo quando si costituisce un titolo esecutivo, dunque, sorge il diritto in capo all'indennizzato e l'onere di corrispondere gli interessi potrà sorgere solo dopo che l'Amministrazione richiesta del pagamento non vi provveda sollecitamente (Cassazione penale, sez. 4^, 1 dicembre 1992, Tornei). All'annullamento in parte qua della decisione, consegue la necessità di rideterminazione della decorrenza degli interessi legali nei termini di cui si è detto. A ciò può provvedere direttamente questa Corte ex art. 620, lett. l, c.p.p., essendo superfluo il rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli interessi legali e dispone che gli stessi decorrano dalla data di irrevocabilità della pronuncia.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2005