Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2008, n. 27536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27536 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LICARI CA - Presidente - del 27/05/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1221
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2091/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
avverso l'ordinanza in data 24 settembre 2007 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha liquidato a favore di ZO CA a titolo di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. la somma di Euro 128.408,00;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze liquidava a favore di ZO CA la somma di Euro 128.408,00 a titolo di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. per l'ingiusta detenzione sofferta dall'11.5.1994 al 2.9.1995 per i reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 416 bis e 74. La Corte di merito, nell'accogliere l'istanza, dava atto che il Tribunale di Livorno aveva assolto tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. con la formula perché il fatto non sussiste e il ZO dai restanti reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, essendo il medesimo risultato assolutamente estraneo ai traffici di sostanze stupefacenti di cui si erano resi responsabili i fratelli. Alla luce di tali premesse, il giudice della riparazione affermava che" si deve, dunque, concludere che ZO CA ha subito una ingiusta detenzione, di ben 481 giorni senza che a suo carico si possano ravvisare elementi di dolo o colpa". Con riferimento al quantum veniva liquidata la somma complessiva di Euro 128.408,00, di cui 68.408,00 per la perdita della libertà ed Euro 60.000,00 per le ulteriori conseguenze pregiudizievoli sul piano personale e familiare, scaturite dalla ingiusta e prolungata detenzione.
Avverso la citata ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando tre motivi, con i quali lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p. e vizio di motivazione. Con il primo motivo censura il provvedimento nella parte in cui con motivazione del tutto apparente affronta la questione dell' assenza del dolo o colpa grave, condizioni ostative del diritto alla riparazione.
Con il secondo strettamente connesso si duole del vizio di motivazione sul rilievo che il giudice della riparazione, limitandosi a riconoscere un ruolo assorbente alla decisione assolutoria, aveva omesso di prendere in considerazione la condotta tenuta dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale. In particolare, si sostiene il mancato esame delle dichiarazioni dell'istante, dalle quali poteva trarsi il convincimento di una sua conoscenza dell'attività delittuosa dei fratelli, che emergeva altresì dalle misure di prevenzione applicate nei confronti del medesimo.
Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento al quantum riconosciuto con riferimento sia alla perdita di guadagno del ricorrente durante il periodo della detenzione, pur avendo prima affermato che la detenzione non aveva influito sulla vita della società sia ai criteri seguiti per fissare in ulteriori Euro 60.000 la somma congrua per la liquidazione degli ulteriori danni a seguito del pregiudizio nel decoro e nella considerazione sociale, pur avendo il ricorrente precedenti penali ed essendo stato sottoposto a misura di sicurezza (sorveglianza speciale).
Nell'interesse del ZO è stata ritualmente depositata una memoria difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso. Si sostiene, innanzitutto, che non poteva l'Amministrazione dello Stato - che si era disinteressata del procedimento nella fase di merito - prospettare per la prima volta dinanzi al giudice della impugnazione la esistenza delle condizioni ostative che avrebbe dovuto e potuto dedurre nella fase di merito, vigendo in materia il principio dispositivo civilistico per il quale è riservato alla parte l'onere di provare rispettivamente i fatti costitutivi ed ostativi della pretesa. Si sostiene inoltre l'infondatezza delle censure sul capo relativo alla quantificazione dell'indennizzo, che si assume determinato in conformità ai principi vigenti in materia. È stata altresì depositata memoria difensiva dall'Avvocatura Generale dello Stato con la quale si chiede l'accoglimento della impugnazione. Il ricorso è fondato.
È indubbiamente esatto quanto sostenuto dal difensore dell'interessato nella menzionata memoria che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non può disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente.
Ciò non toglie, peraltro, che la Corte di cassazione, pur non potendo valorizzare circostanze di fatto prospettate per la prima volta in sede di legittimità, possa e debba valutare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della decisione gravata. È in questa prospettiva che si effettua la disamina in questa sede, dovendosi allora apprezzare, in tutta evidenza, che l'ordinanza impugnata è assolutamente carente, oltre che erronea, in merito all'indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante.
È decisivo considerare in proposito che nel caso di specie l'accoglimento dell'istanza è stato argomentato dalla Corte di merito facendo esclusivo richiamo alla intervenuta sentenza di assoluzione.
L'affermazione non è condivisibile, perché in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non è sufficiente che sia intervenuta sentenza di assoluzione ma occorre che il giudice dell'equa riparazione sottoponga ad attento esame il provvedimento restrittivo della libertà personale allo scopo di verificare se esso sia stato adottato o meno in conseguenza di comportamenti riferiti all'istante e valutati come gravemente colposi.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, Sezione 4^, 2 marzo 2007, PG Milano in proc. Ferlini). In altri termini, il giudice dell'equo indennizzo, una volta appurato che quella certa condotta dell'istante, valutata come gravemente colposa, aveva negativamente inciso sulla libertà del medesimo, provocandone o contribuendo a provocarne la privazione o il mantenimento dello stato di privazione, deve dare atto nel suo provvedimento che la condotta in questione abbia assunto in concreto determinante rilevanza agli occhi del GIP agli effetti dell'emanazione della misura cautelare.
Ciò posto, ed in riferimento alla fattispecie in esame, quanto al concorso del ZO nella causazione dello stato detentivo, non risulta che la Corte di merito abbia compiuto in concreto tale disamina del provvedimento con il quale è stata disposta la misura coercitiva a carico del ricorrente, allo scopo di verificare se tale provvedimento fu adottato o meno per effetto di comportamenti tenuti dallo stesso e giudicati gravemente colposi.
È fondata infatti la doglianza dell'Amministrazione ricorrente laddove lamenta che l'ordinanza impugnata si limita a riconoscere un ruolo assorbente alla decisione assolutoria, omettendo di prendere in considerazione la condotta tenuta dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e l'eventuale consapevolezza da parte dello stesso dell'attività delittuosa dei fratelli. Con l'accoglimento della doglianza dedotta con il secondo motivo di censura restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. La carenza di motivazione comporta l'annullamento con rinvio al giudice a quo del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame e demanda alla stessa anche il regolamento delle spese sostenute dalle parti in questo grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008