Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi- vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2007, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/11/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1991
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 004639/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
RD NN, N. IL 13/06/1968;
avverso ORDINANZA del 15/06/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla corresponsione degli interessi.
OSSERVA
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da ER NN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori ON TO e ON IA, al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione "sine titulo" sofferta dal coniuge ON PE - nelle more deceduto in data 28/5/2004 - per la complessiva durata di anni 6 e giorni 11 a seguito di emissione nei confronti del predetto di provvedimenti restrittivi per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed omicidio, la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 15/6/2005, riconosceva la fondatezza del diritto fatto valere dalla istante e le assegnava la somma complessiva di Euro 500.000,00, oltre gli interessi legali su tale somma dalla data della medesima ordinanza fino all'effettivo soddisfo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, censurando, per vizio di legge, solo la statuizione relativa agli interessi.
Osserva, in proposito, la parte ricorrente che l'onere di corrispondere i suddetti interessi può sorgere - secondo un più recente orientamento, che viene citato, della giurisprudenza di legittimità - solo dopo che l'Amministrazione non provvede sollecitamente sulla richiesta di pagamento della somma liquidata, avanzata dopo il passaggio in giudicato del relativo provvedimento, mentre, secondo altro, pur esso citato, orientamento giurisprudenziale più remoto nel tempo, sulla somma determinata quale equa riparazione dell'ingiusta detenzione non vanno, addirittura, accordati interessi, non previsti dall'art. 315 c.p.p. ed incompatibili con la natura stessa dell'indennizzo, al quale non si attagliano le norme privatistiche disciplinanti l'inadempimento delle obbligazioni e la responsabilità per fatto illecito. Inoltre - si legge ancora in ricorso - sarebbe del tutto illogico ipotizzare un obbligo di ottemperanza cui sarebbe letteralmente impossibile far fronte, ove decorrente addirittura dalla data di pronuncia della ordinanza impugnata.
Infatti, essendo il Ministero titolare del diritto di proporre ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, non immediatamente esecutiva, l'Amministrazione non dovrebbe vedersi imposto alcun obbligo di pagamento (donde la inesigibilità di interessi legali) all'interno dello spatium deliberandi in ordine alla proposizione di una eventuale impugnazione. Infine - afferma ancora parte ricorrente - la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di determinare autonomamente, secondo proprie discrezionali valutazioni, il termine entro il quale ciascun tipo di procedimento deve concludersi, e prevede un termine sostitutivo di 30 giorni - pacificamente ritenuto non perentorio - per il caso di inosservanza dell'obbligo suddetto di darsi termini specifici, con la conseguenza che l'inosservanza di tale termine sostitutivo non comporta decadenza dal potere, ma connota semplicemente come illegittimo il comportamento della P.A., sicché, argomentando a contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che nessun addebito di illegittimo comportamento, ma nemmeno di ritardo nell'adempimento, può venire mosso.
Nella fattispecie concreta in esame, fissato dalla P.A. competente al pagamento dell'indennizzo il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di liquidazione ed un termine di ulteriori 60 giorni per la sola emissione del mandato di pagamento - è (si afferma in ricorso) del tutto evidente la illegittimità (e la irragionevolezza) di postulare un ritardo (fonte di dovuti interessi moratori) prima che il termine fissato dalla P.A. sia decorso senza compimento dell'atto dovuto. Il ricorso - fondato su plurime e articolate argomentazioni richiamanti principi ed istituti che la corte napoletana non ha minimamente tenuto presenti, deve, secondo questo Collegio, trovare accoglimento, nei sensi che seguono. Premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza che accoglie la domanda proposta ex art. 314 c.p.p. ha efficacia costitutiva, e non già meramente dichiarativa o ricognitiva, del diritto all'equo indennizzo, va affermato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale, sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (vedansi: Cass. Sez. 4^, 4/2/2003 n. 9044, Min. Economia in proc. Lemmi;
Cass. Sez. 4^, 11/6/1997 n. 1649, Ministro Tesoro in proc. Cesarano ed altri Cass. Sezioni Unite 6/3/ 1992 n. 1, P.M.. e Min. Tesoro in proc. Fusilli;
Cass. Sez. 4^ 17/12/1992, Ministero Tesoro in proc. Costa;
Cass. Sez. 4^, 17/12/1992 n. 1532, Min. Tesoro in proc. Vitale). Ne consegue che il relativo obbligo non può essere rapportato, con riferimento al dies a quo, ne' alla data della domanda, ne' a quella della pronuncia della ordinanza che liquida la somma dovuta a titolo di equo indennizzo, ne' a quella della comunicazione del provvedimento all'Amministrazione - la quale ha diritto di proporre ricorso per cassazione avverso il medesimo contestando sia l'an sia il quantum debeatur - bensì alla data nella quale l'ordinanza suddetta sia divenuta irrevocabile. Una volta avvenuto il passaggio in giudicato del provvedimento in oggetto, è innegabile (vedasi il richiamo operato in ricorso alla normativa speciale in materia, e segnatamente al disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2) che la P.A. competente al pagamento dell'indennizzo sia facoltizzata a fissare un termine entro il quale concludere il procedimento di liquidazione della somma dovuta al suddetto titolo, nonché un ulteriore termine per la emissione del relativo mandato di pagamento. Orbene, se ciò comporta che prima dello spirare del termine complessivo stabilito non possono essere intraprese, da parte dell'interessato, azioni esecutive fondate sull'erroneo presupposto di un preteso inadempimento (o tardivo adempimento), ne' possono essere avanzate pretese in ordine a supposti interessi moratori, tuttavia, poiché, nell'arco del suddetto termine, maturano interessi corrispettivi in relazione ad un credito divenuto - a seguito della pronuncia giudiziale dalla quale è sorto il diritto stesso dell'interessato all'indennizzo - certo, liquido ed esigibile, è evidente che l'avvenuta utilizzazione da parte della P.A. dei termini, riconosciutile ex lege per la conclusione del procedimento liquidatorio interno e per la emissione del mandato di pagamento, non può incidere negativamente sulla riconoscibilità all'interessato dell'importo relativo agli interessi corrispettivi maturati nel suddetto arco temporale.
Tenuto anche in considerazione che la P.A. ha trattenuto, corrente il suddetto spatium temporis, una somma capitale certa, liquida ed esigibile, produttiva di interessi, non si può, in definitiva, ritenere che la normativa invocata la esoneri dal versare all'avente diritto i relativi interessi corrispettivi. Quanto sin qui rilevato comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della data di decorrenza degli interessi legali sul dovuto, erroneamente (ed immotivatamente) identificata dal giudice della riparazione in quella della pronuncia del provvedimento che ha riconosciuto il diritto della richiedente all'equo indennizzo per l'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., anziché in quella nella quale detto provvedimento diviene irrevocabile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla data di decorrenza degli interessi, che decorrono dalla data in cui il provvedimento della Corte di Appello di Napoli diviene irrevocabile. Dichiara compensate tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008