Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", per mancanza dell'elemento psicologico, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Fattispecie di assoluzione dal reato di omicidio colposo a seguito di sinistro stradale, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., determinata dalla insussistenza di sufficienti elementi di prova per dichiarare la colpa dell'imputata, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che se in sede penale il dubbio non consente di vincere la presunzione di innocenza, in sede civile, invece, rafforza la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Presunzione di innocenza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2016, n. 41462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41462 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
41 46 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ргр Sent. n. sez. Renato Grillo "Presidente- PU - 30/03/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 44894/2014 Enrico Manzon Aldo Aceto -Relatore- Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. HE AN, nata a [...] il [...], 2. NI PO, nato a [...][...], 3. NI IL, nata a [...] il [...], quali parti civili nel procedimento nei confronti di:
1. CC RI TA, nata a [...] il [...], 2. SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a.; avverso la sentenza del 20/11/2013 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice dell'appello competente per valore;
udito per le parti civili l'avv. Guido Alfonsi che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 20/11/2013, la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede rescissoria ed in parziale riforma della sentenza di condanna del 21/10/2008 del Tribunale di L'Aquila, ha assolto, ai sensi dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen., la sig.ra RI TA CC dal reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., con la formula perché il fatto non costituisce reato>> ed ha revocato le statuizioni civili. L'imputata risponde del reato a lei ascritto perché per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norme relative alla circolazione stradale (artt. 140, 141, commi 1, 2 e 3, C.d.S.) cagionava la morte di HE NE;
in particolare, percorrendo con direzione Coppito-Preturo la strada provinciale 33 a bordo della propria autovettura Alfa Romeo tg. CJ541RB, giungeva in prossimità dell'intersezione con via Cavone (poco prima del centro abitato di Preturo) a velocità di gran lunga superiore al limite massimo ivi consentito (50 Km/h) e comunque non adeguata alle circostanze di luogo (presenza di accesso laterale e di incrocio segnalato e prossimità di centro abitato segnalato) giacché dopo aver superato il veicolo che precedeva nella marcia non riusciva ad evitare il forte impatto con il motocarro Ape Piaggio tg. AQ 32739 condotto dal IC il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia (Preturo-Coppito) poneva in essere manovra di svolta a sinistra impegnando la corsia dell'Alfa senza concedere la precedenza. A seguito dell'urto il motocarro Ape veniva trascinato per alcuni metri ed il conducente, sbalzato dall'abitacolo, decedeva sul posto. In L'Aquila (Preturo), il 18/09/2006>>. La affermazione della responsabilità della CC era stata confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con decisione del 23/09/2011 annullata da questa Corte di cassazione Sezione Quarta che, in accoglimento del ricorso - - proposto dall'imputata, ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia ritenendo fondato (per quanto qui rileva) il primo motivo, l'unico che riguardava l'affermazione della responsabilità dell'imputata, con cui si eccepiva la fallacia del metodo utilizzato dalla Corte territoriale per calcolare la velocità dell'Alfa Romeo al momento dell'impatto; calcolo falsato secondo le deduzioni difensive condivise in sede rescindente da questa Corte dal presupposto, dato per certo- dai Giudici di merito ma fondato su deduzioni ritenute astratte ed ipotetiche, della dotazione da parte dell'Alfa del sistema di assistenza alla frenata "abs", il cui possesso spiegava, nella sentenza annullata, la mancanza di tracce di frenata sull'asfalto. La presenza dell'impianto, dunque, aveva una sua rilevanza poiché da essa derivava la prova della frenata in assenza di tracce sull'asfalto poiché, se l'imputata avesse realmente frenato, la distanza tra il punto d'urto e quello di 2 arresto definitivo dei due automezzi, pari a circa 27 metri, andrebbe spiegata presupponendo una velocità al momento dell'impatto ben superiore al limite di 50 chilometri orari imposto sul tratto di strada, essendo altrimenti il dato conciliabile anche con una velocità pari a 47 chilometri orari (secondo la tesi difensiva). La Corte di appello ha sciolto il dubbio evidenziando che gli elementi istruttori, compresi quelli assunti in sede di rinnovazione del dibattimento, non consentivano di ritenere con certezza il dato al di là di ogni ragionevole dubbio e di escludere, con altrettanta certezza, l'attraversamento repentino dell'Ape.
2.Propongono ricorso per cassazione la parti civili, AN HE (figlia di EN), NI PO e NI IL (procuratori generali di LA HE, sorella di AN) impugnando la sentenza sotto vari profili.
2.1.Con un primo motivo eccepiscono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamentando, al riguardo, che il Giudice del rinvio ha esorbitato dal mandato ricevuto, sconfinando in un'indagine di merito, sull'esistenza dell'impianto abs, che non gli era stata richiesta e a dissertazioni di merito, sulle relative conseguenze circa la dinamica del sinistro, che non gli erano state sollecitate.
2.2.Con il secondo motivo eccepiscono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sotto più punti. In primo luogo si censura il fatto che, pur dando atto della presenza dell'impianto frenante abs, la Corte di appello non ne trae le logiche conseguenze in ordine alla velocità dell'Alfa al momento dell'impatto, pur espressamente ritenuta eccessiva in base alle deposizioni testimoniali. In ogni caso è illogico e metodologicamente errato utilizzare le conclusioni (incerte) del Ct della difesa (che ha escluso la presenza dell'impianto perché erroneamente ritenuto un optional) per indebolire quelle del perito che invece tale presenza aveva affermato sulla base di dati certi (la dotazione di serie). In secondo luogo, eccepiscono che la Corte di appello ha escluso che l'Alfa procedesse a velocità sostenuta valorizzando, a tal fine, le imprecisioni delle fonti dichiarative ma contraddicendo i dati oggettivi certi (i gravi danni dei due autoveicoli, il superamento da parte dell'Alfa di veicoli che la precedevano a velocità superiore ai 50 chilometri orari) dei quali aveva dato atto e dai quali aveva tratto la conclusione opposta. In terzo luogo i ricorrenti eccepiscono che in modo altrettanto contraddittorio la Corte di appello ha ritenuto non improbabile una manovra repentina dell'Ape pur ritenendola un'ipotesi obiettivamente anomala in virtù delle caratteristiche del mezzo (lento e non particolarmente stabile). 3 3.L'imputata ha presentato memoria difensiva con cui ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, per violazione dell'art. 576, cod. proc. pen., di cui chiede in ogni caso il rigetto per infondatezza del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.I ricorsi sono inammissibili.
5.Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'imputata.
5.1.L'eccezione è fondata.
5.2.Questa Suprema Corte ha affrontato, in passato, l'argomento relativo alle conseguenze della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato>> nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile.
5.3.Senza necessità di ripercorrere le tappe del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno all'interpretazione (letterale o "analogico-estensiva") dell'art. 652, cod. proc. pen. (ben compendiate nella sentenza Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, alla cui lettura si rimanda), è sufficiente qui richiamare le argomentazioni svolte dalla citata pronuncia per escludere che una sentenza di tal fatta, a maggior ragione se adottata ai sensi dell'art. 530, cpv, cod. proc. pen., possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
5.4.Innanzitutto deve essere rimarcato che anche i fautori della lettura estensiva dell'art. 652, cod. proc. pen., partono dal presupposto che l'illecito civile sia costruito, dal punto di vista dell'elemento psicologico, in maniera identica all'illecito penale (non così nei casi in cui tale elemento si atteggia in modo diverso, come ad esempio nell'art. 2054 cod. civ.; cfr. sul punto Sez. U, Guerra, cit.).
5.5.In secondo luogo va ricordato che già nel 1992, questa Suprema Corte, nel ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254. d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (dedotta sul rilievo che la norma impugnata, avendo abrogato la formula assolutoria per insufficienza di prove, violava gli artt. 3 e 24 della Costituzione poiché essa, da un lato, lederebbe il diritto di difesa in quanto in un procedimento già iniziato con il vecchio rito che - consentiva la successiva proposizione dell'azione civile ex art. 2054 cod. civ. di fronte ad una assoluzione per insufficienza di prove priverebbe la parte civile, - costituitasi in vigenza del codice di procedura abrogato, di un diritto quesito e, A dall'altro, si porrebbe in contrasto con il principio di parità in quanto sancisce una disuguaglianza fra coloro che si sono potuti avvalere del vecchio regime e coloro che si sono visti privati, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito delle facoltà loro attribuite in precedenza), sostenne che i principi affermati dalla giurisprudenza formatasi in vigenza del codice abrogato devono ritenersi tuttora validi dal momento che l'art. 652 nuovo cod. proc. pen., che sostanzialmente riproduce l'art. 25 codice abrogato, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno esclusivamente in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Ne deriva che, allorquando l'assoluzione verta come nella fattispecie - sull'elemento soggettivo, ben può il danneggiato avvalersi, sempre che ovviamente ne ricorrano i presupposti, della presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., che pone a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno>> (Sez. 3, n. 8135 del 01/06/1992, Gigli, Rv. 191388).
5.6.Più recentemente, come detto, Sez. U, Guerra, è tornata più diffusamente sul tema spiegando le ragioni per cui deve essere disattesa la tesi secondo cui la sentenza di assoluzione, anche emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., "perché il fatto non costituisce reato" per mancanza dell'elemento psicologico, precluderebbe la possibilità di adire il giudice civile per far valere l'ordinaria responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.>>.
5.7.A tal fine la sentenza valorizza la necessità di un'interpretazione uniforme dell'art. 652, cod. proc. civ., che tenga conto degli approdi ermeneutici della giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Suprema Corte secondo cui l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato >> non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice il potere di accertare, autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. civ., Sez. 3, n. 22883 del 20/10/2007, Rv. 600388; Cass. civ., Sez. L, n. 3376 del 11/02/2011, Rv. 615991; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 25538 del 13/11/2013, Rv. 628770; Cass. civ. Sez. 3, n. 3193 del 14/02/2006, Rv. 590619; Cass. civ., Sez. 3, n. 10287 del 16/07/2002, Rv. 555790; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1, n. 3330 del 30/03/1998, Rv. 514091, secondo cui mentre l'art. 25 del codice di procedura penale del 1930 precludeva l'azione civile davanti al giudice civile quando, in seguito a giudizio, fosse stato dichiarato non essere sufficiente la prova che il fatto sussistesse o 5 ☑ che l'imputato lo avesse commesso, nessuna norma equivalente è rinvenibile nel nuovo codice di procedura penale [a seguito della eliminazione della suddetta formula di proscioglimento]. Ed infatti, sia in virtù dell'art. 652 che dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale, il giudicato penale di condanna o di assoluzione, rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso di cui all'art. 652 - e nell'ambito di altri giudizi civili nel caso di cui all'art. 654 - è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, non anche quando l'assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato).
5.8.A maggior ragione, pertanto, non ha efficacia di giudicato la sentenza che escluda l'elemento psicologico ai sensi dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. (oltre la giurisprudenza appena citata, anche Cass. civ., Sez. 3, n. 5676 del 09/03/2010, Rv. 611777; Cass. civ., Sez. 3, n. 7765 del 19/05/2003, Rv. 563263).
5.9. In secondo luogo, Sez. U Guerra fa leva sulla lettera e sulla "ratio" dell'art. 652, cod. proc. pen., norma che presuppone il superamento di quel principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, non più vigente nell'attuale ordinamento processuale, che ne giustificava un'interpretazione estensiva. Il (nuovo) codice di procedura del 1988 ha infatti introdotto si legge il diverso principio della (pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., da un lato, processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio (così, Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399). Del resto, il "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile" a cui è ispirato il nuovo codice di procedura, vige anche nell'ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell'imputato venga impugnata dalla sola parte civile può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali ed una decisione di condanna agli effetti civili. Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Tutte queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166; Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770)>>.
5.10.Ne consegue che, conformemente alla volontà del legislatore, come risulta dai lavori preparatori e alla Relazione al progetto preliminare del codice di rito (che afferma esser stata seguita "la linea tracciata nel 1978" - nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974 - nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa"; pag. 141), non potrebbe riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio di danno alle sentenze di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" assimilandole o facendole rientrare, per via di interpretazione estensiva, fra quelle di assoluzione "perché il fatto non sussiste". E ciò in considerazione della rilevante diversità di contenuto dei due tipi di sentenze, dato che le seconde si hanno quando manca uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità), mentre le prime vanno adottate quando non si ravvisa l'elemento soggettivo del reato o quando è presente una causa di giustificazione>> (Sez. U, Guerra).
5.11.Va, perciò, ribadito il principio di diritto secondo il quale "la sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento è idonea a produrre gli effetti di giudicato indicati dall'art. 652, cod. proc. pen. solo quando contenga, in termini categorici e aldilà delle formule utilizzate, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno); tale effetto deve essere perciò escluso sempre quando l'assoluzione sia stata determinata per l'insussistenza dell'elemento psicologico e, in ogni caso, anche quando, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., vi è il dubbio che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o perché vi è il dubbio sull'esistenza dell'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere". 7 5.12.Nel caso in esame l'assoluzione dell'imputata, non impugnata da quest'ultima, è stata decisa dalla Corte di appello sul presupposto, ormai non più revocabile in discussione, che il fatto (l'incidente mortale) effettivamente sussiste e che la CC è concorsa a cagionarlo. I Giudici territoriali nutrono il dubbio che sussistano profili di colpa. Ma tale affermazione, che si traduce nella formula assolutoria correttamene adottata (il fatto non costituisce reato>>), se è sufficiente ad assolvere l'imputata sul piano penale, non vincola il giudice civile essendo anche profondamente diversi i metri di giudizio. Il primo giudica sul presupposto dell'innocenza presunta dell'imputato, la prova della cui colpevolezza deve essere fornita esclusivamente dalla pubblica accusa e fondarsi su certezze che escludano ogni ragionevole dubbio;
sicché anche la minima incertezza sul punto è sufficiente a sciogliere l'imputato dall'accusa e a sollevare il giudice dall'indagare ulteriormente sul fatto. Il secondo, invece, giudica in base a regole e criteri di giudizio non sempre uniformi (si pensi ai diversi oneri probatori a carico dell'attore e del convenuto in caso di responsabilità contrattuale o, al contrario, di responsabilità extra-contrattuale), che comportano, talvolta, il ricorso a presunzioni di responsabilità (come nel caso degli incidenti stradali;
art. 2054, cod. civ.) o si fondano su forme di responsabilità oggettiva, entrambi inaccettabili nel processo penale. Ne consegue che il dubbio sulla colpa dell'imputata, nutrito in sede penale, se svuota l'ipotesi accusatoria della forza necessaria a vincere la presunzione della sua innocenza, in sede civile non solo non fa venir meno, ma rafforza addirittura la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, cod. civ. (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. 3, n. 9197 del 30/08/1995, Rv. 493819; Cass. civ., Sez. 3, n. 10575 del 28/10/1997, Rv. 509290).
5.13.Poiché dunque la sentenza impugnata non vincola l'accertamento del giudice civile sulla colpa dell'imputata, ne consegue che la parte civile non ha alcun interesse ad impugnarla, non potendo sortire l'annullamento alcun effetto utile e diverso dalla possibilità di agire direttamente in giudizio nei confronti dell'imputata stessa per il risarcimento del danno.
5.14.Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
5.15.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00. 08 0
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/03/2016. Il Consigliere estensore Presidente Ranato by Aldo Aceto News Veel DEPOSITATA IN CAVICELLERIA -4 OTT 2016 EREJup e iani 9