Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula A 06 422 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.19293/99 - Michele De Luca Consigliere 22446/99 " Mario Putaturo Donati V. " Rep. " Donato Figurelli Cron. 18384 " IL Celentano " Ud. 27/2/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N. 19293/1999) proposto da VA MA,elett.dom.in Roma,via Calabria n.56,presso lo studio dell'avv. Antonio D'Amato che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. BANCA STABIESE;
INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N. 22446/1999) proposto Da 870 1 S.p.a. BANCA STABIESE,in persona del legale rappresentante Ennio Quirino Viscontipro-tempore,elett.dom.in Roma, via n.103,presso lo studio Crisafulli-Zini, rappresentata e difesa Ruggiero, per procura speciale in calce al dall'avv. Salvatore controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
VA MA, dom.ta, rapp.ta e difesa come sopra;
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE G - 1E S.p.a. METELLIANA;
INTIMATA sentenza del Tribunale di Torre per l'annullamento della Annunziata in data 2 novembre 1998, n.1323 (R.G.N.1042/1996); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Antonio D'Amato; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 29 maggio 1996 il Pretore del lavoro di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in accoglimento della domanda di VA UR, accertava l'esistenza 2 ple di un rapporto di appalto di mano d'opera,con decorrenza 31 ottobre 1979, fra la s.p.a. LL, di cui formalmente l'attrice era dipendente,e la s.p.a. CA IE condannando quest'ultima al pagamento della somma di lire 29.617.794, a titolo di differenze retributive maturate a far data dall'agosto 1988, nei limiti della eccepita prescrizione, oltre rivalutazione monetaria e interessi. La decisione, su gravame della s.p.a. CA IE, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 2 novembre 1998, dichiarava cessato al 31 dicembre 1992 il rapporto di lavoro subordinato tra VA UR e l'appellante, confermando nel resto. Osservava, in particolare, il Tribunale che: sussisteva aspetto delle modalità di interposizione illecita nel duplice rapporto di appalto e dell'individuazione del svolgimento del soggetto nel cui interesse la UR aveva svolto le mansioni;
il rapporto di lavoro subordinato di quest'ultima con la CA doveva però dichiararsi cessato al 1° gennaio 1993 per recesso unilaterale della lavoratrice. La UR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.La s.p.a. CA IE ha proposto a sua volta ricorso incidentale con tre motivi.La UR ha depositato controricorso al ricorso incidentale,illustrato da memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti in un solo processo i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. 3 Re Il ricorso incidentale, il cui esame va anticipato, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 327,primo comma c.p.c., poiché proposto con atto autonomo, anziché con l'atto contenente il controricorso, ma senza il rispetto dei termini di notificazione e di deposito.Ed invero, relativamente alla sentenza impugnata,che è stata depositata il 2 novembre 1998, il ricorso è stato notificato il 16 novembre 1999 ossia decorso l'anno dalla pubblicazione. Con un unico complesso motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione ed errata applicazione degli artt.1 della legge n.1360 del 1969,3 della legge n.604 del 1966 e 18 della legge n.300 del 1970 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. anche in relazione all'art.2113 c.c., si censura l'impugnata sentenza per avere affermato che, in occasione della risoluzione dell'illegittimo appalto di manodopera tra la CA IE e la società LL alla fine del 1992, era cessato a tale data anche il rapporto di lavoro tra la CA e la UR traendo argomenti dal comportamento di quest'ultima che, oltre a non avere mosso alcuna immediata doglianza avverso la cessazione del detto appalto, non aveva richiesto alla effettiva datrice di lavoro di continuare a fornire le sue prestazioni.Al contrario, essendo in qualsiasi rinunzia ai diritti atto il rapporto di lavoro, una CA non poteva avere alcuna derivanti dal rapporto con la validità e, in ogni caso, la tutela delle ragioni davanti all'autorità giudiziaria era stata chiesta sette mesi circa dopo la cessazione dell'illegittimo contratto di appalto ossia in un 4 lasso di tempo più che ragionevole, tenuto conto della situazione di subordinazione e della soggezione economica.Né tanto meno la UR aveva riscosso il trattamento di fine rapporto o goduto del preavviso, manifestando così una qualsiasi volontà di risoluzione del rapporto di lavoro.D'altro canto il Tribunale, nel sostenere verificata decadenza dalla possibilità che si sarebbe di prosecuzione del rapporto per recesso unilaterale o per dimissioni consenso,non solo non aveva chiaramente identificato o per mutuo non si eral'ipotesi da attribuire alla fattispecie in esame,ma reso conto che il rapporto di lavoro continuava e che la UR aveva continuato a fornire le sue prestazioni sia pure in altra sede per cui in nessun caso poteva manifestarsi una qualsiasi manifestazione di volontà, sia pure tacita,di volere risolvere il rapporto di lavoro.Né vi era stato alcun licenziamento ai sensi della normativa vigente. Il motivo va rigettato perché infondato. Poiché l'ultimo comma dell'art.1 della legge n.1369 del 1960 stabilisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione del considerati a tutti gli effetti alle dipendenze divieto, sono dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni,il rapporto di lavoro così convertito deve essere considerato a tempo indeterminato, non già a tempo determinato per la sola durata del periodo di effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, e il lavoratore può fare valere detta novazione deducendo il diritto di essere reintegrato alle dipendenze dell'imprenditore reale (Cass.,5 giugno 1991,n.6385) e 5 o a ricevere la retribuzione fino alla riammissione in servizio (vedi Cass., 29 novembre 1996, n.10697). Orbene il Tribunale - dopo avere rilevato, proprio in specie, si eraapplicazione di siffatti principi, che, nella realizzato un sostanziale prestito di mano d'opera della UR da parte della società LL e che pertanto l'attività della prima doveva intendersi espletata, a partire dal 31 ottobre 1979, in favore della CA IE, che aveva acquisito la veste di effettiva datrice di lavoro, onde la condanna al pagamento delle differenze retributive nei limiti della eccepita prescrizione ha - ritenuto che il ricostituito rapporto era da considerarsi però risolto il 1° gennaio 1993.Ed invero la UR, benchè costituisse circostanza pacifica la cessazione a quella data dell'appalto di mano d'opera tra la s.p.a. LL e la CA, da un lato, non aveva dedotto -né tanto meno aveva dimostrato di avere chiesto - la protrazione delle prestazioni in favore della effettiva datrice di lavoro e, dall'altro, aveva proposto ricorso in via giudiziale per la tutela delle ragioni a distanza di sette mesi da con apprezzabile ritardo.Tali quell'evento ossia valutate, costituivano circostanze,complessivamente. manifestazione, in difetto di ogni previsione sulla forma del recesso, di un comportamento concludente della lavoratrice, volto alla risoluzione unilaterale di ogni rapporto con la CA. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. 6 Al Il ricorso va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
rigetta il ricorso principale;
compensa le spese del presente giudizio. Roma, 27 febbraio 2002 Il Consigliere est. Rul es Vies. Il Presidente Vincenzo Miles 3 3 elle 5 0 1 . . IL CANCELLIERE. N T A R S 3 S Depositato in Cancelleria A I 7 ' A - D L T 8 , L , 4 MAG, 2002 - E O 1 A L S D 1 L E I P O S E S ogg IL CANCELLIEREselle B N I G I E E N R G D S I G P E I A L O A T A S O A D O T L P E T L I , M E R O I I D R A D T S D I O E G T E N R E S E 7