Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
In tema di rapporti tra il giudizio penale e quello civile, il giudicato penale produce gli effetti preclusivi previsti dall'art. 652 cod. proc. pen. solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7765 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato EDOARDO RICCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARTIERE BURGO SPA, con sede in Verzuolo, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato ing. Giuseppe Lignana, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati FRANZO GRANDE STEVENS, ANITA DE LUCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 370/01 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 06/02/01 (R.G. 966/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FI AT convenne innanzi al tribunale di Milano la s.p.a. Cartiere Burgo, chiedendone la condanna alla restituzione della somma (lire 1.290.000.000) che assunse di averle dato in mutuo, con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso del prime rate bancario.
La società convenuta si oppose alla domanda.
Il processo venne sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria con il procedimento di falso in bilancio instaurato a carico degli amministratori della società.
A seguito di riassunzione il tribunale rigettò la domanda ed il rigetto venne confermato dalla corte di appello di Milano con sentenza resa il 5.12.2000 su gravame del FI. La corte ha considerato che la ricorrenza del reato di falso in bilancio a carico degli amministratori della società è stata definitivamente esclusa in funzione dell'accertata insussistenza del presupposto costituito dall'asserito rapporto di mutuo;
che in base alla prospettazione dell'attore il diritto di restituzione azionato presuppone necessariamente l'accertamento dello stesso fatto materiale (erogazione del mutuo) che costituisce il presupposto del reato;
che la fattispecie rientra, pertanto, paradigmaticamente nell'ambito di applicazione dell'art. 654 c.p.p.; che non rileva che l'assoluzione penale si è basata sulla mancanza di idonea prova del mutuo piuttosto che sulla prova dell'inesistenza di esso, atteso che il carattere vincolante del giudicato penale ai fini del giudizio civile sussiste anche se in tale giudizio è richiesto l'accertamento di fatti che il giudice penale ha ritenuto insussistenti perché non sufficientemente provati;
che neppure rileva che il giudicato penale si sia fondato su dichiarazioni rese in istruttoria e non confermate in dibattimento, posto che la mancata conferma non priva la sentenza del carattere dibattimentale;
che l'effetto preclusivo del giudicato penale deriva "prima ancora che dal definitivo accertamento negativo del fatto materiale costituente presupposto del diritto azionato in sede civile, dal rilievo che, in sede penale, ha avuto esaustiva delibazione, con i corollari scaturenti da divieto del bis in idem, la stessa pretesa poi avanzata dal FI in sede civile. A prescindere da distinzioni di rilevanza meramente concettualistica, il diritto al risarcimento del danno causato dall'asserita mancata annotazione a bilancio dei pretesi mutui (diritto che l'attore riconosce di avere azionato mediante la costituzione di parte civile nel pregresso giudizio penale) non sembra, infatti, potersi, in primis, compendiare in altro che nella pretesa, riproposta in sede civile, alla restituzione delle somme asseritamene mutuate". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il FI, deducendo otto motivi;
ha resistito con controricorso l'intimata; le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la corte di merito precisato la fonte del ritenuto effetto preclusivo e, cioè, se da esaustiva delibazione in sede penale della medesima pretesa fatta valere in sede civile, dalla sentenza che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Torino in materia di risarcimento o, infine, dalla sentenza che ha escluso la ricorrenza del reato di falso in bilancio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 2043 c.c., 185 c.p. per avere la corte di merito ritenuto che la pretesa restitutoria fosse già stata delibata in sede penale con i corollari scaturenti dal "ne bis in idem"; si sostiene che tale pretesa si distingue per soggetti, "causa petendi" e "petitum" dalla pretesa risarcitoria in relazione alla quale è intervenuto il giudicato penale.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 2909 c.c., 75 c.p.p., si deduce che, siccome il diritto contrattuale alla restituzione del mutuo è cosa ben diversa dal diritto di fonte extracontrattuale al risarcimento del danno da reato, la pronuncia concernente questo ultimo diritto non può precludere l'accertamento dell'altro in base al principio del "ne bis in idem"; si aggiunge che non è possibile ritenere che, essendo stata la questione del mutuo esaminata per pronunciare sul risarcimento, pure sii di essa si è formato il giudicato in quanto a questo fine sarebbe stata necessaria domanda di accertamento incidentale.
Con il quarto motivo si deduce che, ritenendosi vincolata dalla sentenza della corte di appello di Torino che ha statuito in sede di rinvio sulla pretesa di risarcimento dei danni da reato, la corte di merito ha violato l'art. 654 c.p.p. che pone un limite al potere di accertamento del giudice solo con riferimento all'accertamento di fatti materiali compiuto nel giudizio penale e non pure ad accertamenti compiuti in altri giudizi civili.
Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 185 c.p., 75, 538 e 622 c.p.p.; si sostiene che la corte di merito non ha considerato che il diritto alla restituzione può esistere indipendentemente dal reato;
che, difatti, l'esistenza del reato può non essere ritenuta per ragioni che prescindono dalla vicenda del diritto alla restituzione;
che l'assoluzione dal reato di falso in bilancio non è stata pronunciata per essersi raggiunta la prova dell'esistenza del mutuo, bensì per insufficienza di prova e per principio giurisprudenziale il giudicato penale di assoluzione produce effetti preclusivi nel giudizio civile solo quando contiene un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, non pure quando l'assoluzione sia determinata dalla mancanza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto;
che la "causa petendi" dell'azione restitutoria è il mutuo inadempiuto e non il reato.
Con il sesto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p., si deduce che la corte di merito si è ritenuta erroneamente vincolata dalla sentenza di assoluzione degli imputati di falso in bilancio, atteso che la detta sentenza è stata annullata agli effetti civili.
Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dello stesso art. 654 c.p.p. sotto altro profilo;
premesso che la norma, coordinando giudizio civile e giudizio penale, impone al giudice civile di ritenere provati i fatti materiali accertati dal giudice penale, si addebita alla corte di merito di non avere considerato che nella specie in sede penale non è stata accertata l'inesistenza del rapporto di mutuo;
si aggiunge che, ove tale accertamento fosse stato compiuto, non avrebbe potuto vincolare il giudice civile non solo perché riguarda un rapporto giuridico, ma ancora perché è stato annullato agli effetti civili. L'ottavo motivo contiene denuncia di violazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione all'art. 24 cost. e ripropone la questione, negativamente risolta dalla corte di merito, se si possa ritenere vincolante in sede civile il giudicato penale che, come la sentenza di assoluzione dal reato di falso in bilancio, sia fondato esclusivamente su dichiarazioni rese in istruttoria e non confermate in sede dibattimentale.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta interdipendenza, presentano aspetti di fondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (motivo sesto), qualora, come nella specie la sentenza assolutoria della corte di appello di Torino, la sentenza penale sia annullata ai soli effetti civili con o senza rinvio al giudice civile, l'annullamento è limitato alla pretesa fatta valere in sede penale, sicché la sentenza conserva la normale efficacia extrapenale in relazione alle diverse pretese che formano o possono formare oggetto di separato giudizio civile;
pretese in ordine alle quali non vale il principio "ne bis in idem".
L'eventuale conflitto di giudicati, che ne può derivare, ove non sia eliminabile in alcun modo, rappresenta effetto indesiderabile del sistema.
Nei giudizi extrapenali spiegano efficacia di giudicato le sentenze irrevocabili di condanna o di proscioglimento nel merito che siano pronunciate a seguito di dibattimento, anche se il proscioglimento intervenga per una causa estintiva del reato (Cass. 2.11.2000, n. 14328) o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Cass. 22.1.1998, n. 570). Non rientra fra queste sentenze ed è, perciò, inidonea a svolgere l'indicata efficacia la sentenza che, come quella della corte di appello di Torino che ha formato oggetto di ricorso per Cassazione rigettato con sentenza 15.11.1999, n. 12616, venga pronunciata dal giudice civile, cui la causa sia rinviata a seguito dell'annullamento della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili.
Il riflesso pratico è che la corte di merito ha erroneamente riconosciuto alla sentenza efficacia diversa da quella di una qualsiasi sentenza civile.
L'efficacia del giudicato penale è limitata all'accertamento positivo o negativo dei fatti materiali nella loro oggettività naturalistica;
in altri termini, il vincolo derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro realtà fenomenica e, cioè, condotta, evento, nesso di causalità con esclusione di antigiuridicità, colpevolezza e di qualsiasi altra questione che, derivando dai fatti accertati, può assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti controversi, da esaminare autonomamente in sede civile (ex plurimis Casa. 8.10.1999, n. 11283).
È, tuttavia, consentita al giudice civile l'autonoma valutazione e qualificazione dei fatti storicamente accertati dal giudice penale (Cass. 2.11.2000, n. 14328). È ben vero che non tutti i fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale, costituendo la fonte o la semplice premessa della pronuncia finale, hanno efficacia vincolante nel giudizio civile;
è pure vero, però, che di tale efficacia sono dotati i fatti che, sebbene non siano espressamente enunciati nel capo di imputazione come elementi costitutivi o come circostanze del reato contestato, si pongano come antecedenti logici necessari della decisione e debbano essere obbligatoriamente accertati dal giudice penale in senso positivo o negativo affinché possa essere pronunciata la condanna o l'assoluzione dell'imputato o anche essere affermata una circostanza del reato (Cass. 15.2.2001, n. 2200). In senso ulteriormente limitativo va rilevato che, solo quando l'oggetto dell'accertamento coincida in sede penale e civile, nel giudizio extrapenale è inibito un nuovo accertamento in ordine ai medesimi fatti, mentre in ogni altro caso la sentenza penale vale a fornire semplici elementi di giudizio non vincolanti, ferma restando la libertà del giudice civile di formare il proprio convincimento in base alle risultanze del processo in corso.
Come dedotto, la corte di merito ha aderito alla giurisprudenza formatasi con riferimento al previgente codice di procedura penale;
giurisprudenza, secondo la quale l'efficacia vincolante della sentenza penale può essere validamente invocata anche quando il giudice penale assolva l'imputato per insufficienza di prove (Cass. 25.6.1993, n. 7068; Cass. 23.9.1986, n. 5706).
La giurisprudenza più recente è orientata diversamente e, particolarmente, muovendo dalla lettera dell'art. 652 del vigente codice di procedura penale, ha affermato che il giudicato penale di assoluzione produce gli effetti preclusivi previsti da tale norma solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato (Cass. 13.12.1996, n. 11162; Cass. 30.3.1998, n. 3330). A questa ultima giurisprudenza presta adesione il Collegio, considerando che i mutamenti della disciplina del processo penale giustificano sempre meno la compressione del diritto alla prova e del principio del libero convincimento del giudice che l'efficacia extrapenale del giudicato penale comporta.
E poiché la sentenza impugnata, aderendo alla giurisprudenza precedente, ha ritenuto irrilevante ai fini dell'efficacia vincolante nel giudizio civile la circostanza che la pronuncia di assoluzione sia fondata sulla mancanza di sufficiente prova dell'esistenza del mutuo, va cassata, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura, con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della corte di appello di Milano.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003