Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile, l'art. 652 del nuovo cod. proc. pen., in quanto norma compresa nel Libro X del codice, trova applicazione nei giudizi civili in corso, ancorché la sentenza penale di assoluzione sia stata emessa e passata in giudicato nel vigore del precedente codice di procedura penale; ciò ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 260 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, la quale, a ben vedere, è norma di coordinamento e di chiusura, poiché prevede la unificazione dei regimi dei giudicati anteriori e successivi alla nuova disciplina, evitando disparità di trattamento.
Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10287 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OFFICINE MECCANICHE PIETRO BERTO SPA, con sede in Marano Vicentino (Vi), in persona del suo legale rappresentante Rag. Giorgio Girotto, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE VACCARI, giusta delega in atti;
nonché contro
AT GA in proprio e nq di legale rappresentante della soc. L'ARTE BIANCA DEI F.LLI AT SNC in Liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI SCARPA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 759/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 12/03/99 e depositata il 06/07/99 (R.G. 620/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito l'Avvocato Mario SALERNI (per delega Avv. Benito Piero PANARITI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21 febbraio 1992 IN RO, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di LÌ, la Società Officine Meccaniche Pietro TO s.p.a. e la Società Arte Bianca dei Fratelli Buratti s.n.c. e ne chiedeva la condanna, in solido, al risarcimento dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro avvenuto in Predappio il 12 aprile 1987. Il IN, mentre puliva la tramoggia della macchina spezzatrice del pane, rimaneva incastrato con il braccio e la mano destra nella zona di tranciatura, subendo l'amputazione della mano alla altezza del polso.
La responsabilità delle parti convenute era indicata a diverso titolo:
a. l'Officina TO aveva costruito e posto in commercio una macchina spezzatrice sprovvista di idonei ripari, coperture e maschere di protezione, nonché priva di un anello di interruzione del moto e di altezza inferiore a quella legale;
b. la società dei fratelli Buratti aveva venduto tale macchina benché la stessa non fosse conforme al disposto dell'art. 73 del D.P.R. 547/55 ed alla Circolare del Ministro del Lavoro n. 76 del
1982 (che prevedeva l'anello sensibile e l'altezza minima della tramoggia).
I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese: la causa era istruita con l'acquisizione dell'ispezione eseguita dal servizio medico legale, con documentazione e con l'espletamento di consulenza medico legale.
Con sentenza del 27 febbraio 1997 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore e condannava il IN alle spese di lite. La decisione era appellata dal IN che ne chiedeva la riforma;
resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 6 luglio 1999, la Corte di appello di Bologna così decideva: rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Per quanto qui ancora interessa la Corte bolognese poneva a fondamento della decisione di rigetto una doppia motivazione o ratio decidendi:
a. l'effetto della re giudicata penale esterna, della sentenza penale del ET di LÌ (6 maggio 1989) passata in giudicato ed avente efficacia nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 27 del codice di procedura penale del 1930. Tale decisione ha espressamente affermato che l'evento si è verificato per il fatto che la parte lesa si era issata sulla macchina, appoggiandosi su un ripiano della stessa;
e che tale condotta imprudente da sola aveva prodotto l'evento. La Corte osservava che il giudicato penale vertendo sull'accertamento del fatto includeva anche all'accertamento del nesso di casualità.
b. con una seconda ratio decidendi la Corte esaminava le difese e gli elementi di prova dedotti dal danneggiato nel giudizio civile e confermava, per altra via, il proprio convincimento in ordine all'imputabilità dell'evento di danno al lavoratore. In particolare la Corte osservava che la mancanza di un anello che avrebbe interrotto il circuito elettrico o la prescrizione di una maggiore altezza dal bordo di terra (cioè la mancanza dei requisiti di sicurezza, prescritti dal DPR citato e dalla circolare ministeriale) non erano misure tali da poter impedire il verificarsi di un evento, tenuto conto delle circostanze note e della condotta "di insensata ed immotivata sfida al pericolo, "posta in essere dal giovane lavoratore.
Contro la decisione ricorre il IN deducendo due motivi di censura;
resistono le controparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo ed in iudicando, ed il vizio della motivazione.
La tesi è che il giudicato penale esterno, in relazione alla formula assolutoria "perché il fatto con costituisce reato" non precludeva al giudice civile (art. 652 c.p.c.) il riesame del merito e del fatto storico, tanto più che l'azione di danno era proposta contro terzi estranei al giudizio penale (il produttore e il venditore del macchinario privo dei dispositivi di sicurezza). Erra dunque la Corte di appello nell'applicare l'art. 27 del codice di procedura penale vigente all'epoca dei fatti, come se avesse piena efficacia nel giudizio civile (v. motivaz. Ff. 9 della sentenza di appello).
Nel secondo motivo si entra invece nel merito e la censura involge l'accertamento del nesso di causalità, escluso dai giudici di merito, attraverso una autonoma valutazione dei fatti rispetto alla vicenda penale. Si deduce infatti l'error in iudicando ad il vizio della motivazione, sotto tre profili:
a. la incidenza della mancata adozione delle misure di sicurezza sul nesso di causalità;
b. la errata valutazione del nesso di causalità secondo le regole di cui all'art. 41 del codice penale;
c. la contraddittorietà della motivazione che, in presenza di un concorso di colpe, addossa la responsabilità esclusiva del fatto alla responsabilità della parte danneggiata.
Così riassunte le censure, deve preliminarmente osservarsi che la motivazione dei giudici di appello, come già rilevato nella parte narrativa, si fonda su una doppia ratio decidendi: la prima attiene alla efficacia nel giudizio civile, promosso dal danneggiato contro terzi danneggianti (il venditore e il produttore) della sentenza penale, divenuta irrevocabile, del ET di LÌ, ai sensi dell'art. 27 del codice di procedura penale, vigente all'epoca dei fatti (12 aprile 1987), tale motivazione è espressa in apertura della motivazione (ff. 9 a 10) ed afferma che "poiché il IN fu certamente posto nelle condizioni di costituirsi parte civile... quella sentenza ha effetto di giudicato in ordine alla insussistenza del fatto, inteso come evento derivante dalla condotta addebitabile";
la seconda ratio decidendi è invece indicata nella seconda parte della motivazione (da pag. 10 sino alla fine), che esamina in concreto tutti gli elementi della fattispecie dell'infortunio al lavoratore, pervenendo, con un giudizio logico ed analitico, che attiene al prudente apprezzamento delle prove, nuovamente, alla esclusione del nesso di casualità tra evento e condotta esterno di terzi (obblighi di sicurezza del produttore e del venditore) posto che l'unica condotta determinante è stata quella del danneggiato, che rispondo a titolo di imputabilità oggettiva e soggettiva (per la imprudenza e negligenza nell'utilizzazione del macchinario). La prima motivazione merita censura, e dev'essere corretta. Ed in vero, per effetto dello ius superveniens, la norma processuale applicabile al caso di specie, non è l'art. 27 del codice di procedura vigente all'epoca, ma è quella del nuovo testo dell'art. 652 c.p.c., che si applica ai rapporti civili pendenti, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 260 del codice di procedura penale, la quale ha previsto che "nelle materie regolate dal Libro 10^ del nuovo codice (che concerne in particolare il giudicato penale ed i rapporti con la azione civile di danno. N.d.e.) si osservano le disposizioni ivi previste, anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i provvedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice dinanzi al quale i procedimenti medesimi sono in corso."
La dottrina che ha commentato tale norme e la prima giurisprudenza (Cass. 13 dicembre 1996 n. 11162) ha osservato che tra i provvedimenti anteriori" devono includersi le sentenze irrevocabili di condanna o di assoluzione, ed ha osservato (conformemente alla relazione ministeriale) che la norma transitoria è in realtà di coordinamento e chiusura, prevedendo la unificazione dei regimi dei giudicati anteriori e successivi alla nuova disciplina, evitando disparità di trattamenti.
Conseguentemente, essendo la formula del giudicato, di assoluzione perché il fatto non costituisco reato, competeva al giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio (cfr. tra le tante, Cass. 3 aprile 1999; 26 febbraio 1999 n. 3268). Senonché, si ripete, la seconda ratio decidendi consiste proprio nel riesame completo dei fatti e conduce alla esclusione del nesso di causalità.
La Corte (v. ff. 10/12 della motivazione) ha escluso che rispondesse ad esigenze produttive la esecuzione della pulizia della macchina, mentre questa ora in moto (ff. 10), anzi ha utilizzato la deposizione del teste IN RO (cioè dello stesso danneggiato, in sede del giudizio penale contro il fratello, datore di lavoro) per evidenziare una rilevante ammissione di negligenza. La macchina ben poteva essere pulita a motore spento e senza alcun rischio.
Conseguentemente (ff. 11 e 12 della motivaz.) la mancanza dell'anello che avrebbe interrotto il circuito elettrico o l'inosservanza della prescrizione di maggiore altezza da terra del bordo superiore della tramoggia, non potevano valere come concause contestuali alla causa determinante consistita nel fattore umano. Questa valutazione, in fatto, esprime un prudente apprezzamento delle prove, ed è insindacabile in sede di legittimità; ed inoltre appare corretta l'applicazione della norma che regolano la causalità materiale, in relazione alla natura del danno.
In conclusione la valutazione fattuale compiuta dai giudici di appello coincide, ma con un giudizio critico autonomo, con la esclusione del nesso causale compiuta dal giudice penale (ff. 9 della motivazione), e tale conclusione appare adeguatamente motivata ed è esente da vizi logico giuridici.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra la parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002