Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10287
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile, l'art. 652 del nuovo cod. proc. pen., in quanto norma compresa nel Libro X del codice, trova applicazione nei giudizi civili in corso, ancorché la sentenza penale di assoluzione sia stata emessa e passata in giudicato nel vigore del precedente codice di procedura penale; ciò ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 260 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, la quale, a ben vedere, è norma di coordinamento e di chiusura, poiché prevede la unificazione dei regimi dei giudicati anteriori e successivi alla nuova disciplina, evitando disparità di trattamento.

Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10287
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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