Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2016, n. 5267
CASS
Sentenza 14 gennaio 2016

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Massime1

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall'assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

Commentario1

  • 1Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2016, n. 5267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5267
Data del deposito : 14 gennaio 2016

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