Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall'assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2016, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
5 2 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE CAMERALE 14.1.2016 SENTENZA N.55 Composta da REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO · Presidente - N. 2288/15 - Dott. STEFANO MOGINI Rel Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CE RA AR, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Bologna il 17.12.2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata l'8.9.2015 dall'Avv. Alessandro Sivelli, difensore di fiducia del ricorrente. Ritenuto in fatto 1. AN ND RA ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso il decreto in epigrafe, con il quale la Corte d'Appello di Bologna ha confermato il decreto del Tribunale di EG EM in data 18.12.2013 che aveva applicato al ricorrente ex art. 4 e ss. D.L.vo 6.9.2011, n. 159 la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con ды obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e il versamento di una cauzione pari a euro 2.000,00. 2. Il ricorrente censura il decreto impugnato deducendo quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata in data 8.9.2015. a) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità dello stesso ricorrente, poiché anche per i soggetti condannati per il reato di associazione mafiosa il giudice ha l'obbligo, che si assume disatteso dalla Corte territoriale, di considerare e valutare, laddove l'accertamento giudiziale del reato associativo riguardi condotte risalenti nel tempo (nel caso di specie, più di 11 anni sono trascorse tra quelle condotte e l'applicazione della misura di prevenzione) se la condotta antisociale sia riproducibile da parte del proposto, quanto meno con riferimento al suo livello di coinvolgimento nelle pregresse attività del sodalizio criminale, alla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere la sua capacità operativa e all'esistenza di comportamenti del proposto sintomatici dell'abbandono da parte sua delle logiche criminali in precedenza condivise (tutti elementi, questi, non riscontrabili, ed anzi positivamente esclusi, nel caso del ricorrente, che nel 2013 ha visto non rinnovata la misura di sicurezza della libertà vigilata a lui in precedenza applicata e non aveva svolto un ruolo apicale nell'associazione, peraltro non più attiva, così come insussistente doveva ritenersi ogni coinvolgimento del proposto con sodalizi criminali negli ultimi 11 anni); b) mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità del ricorrente in relazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della società Eurogrande, che in realtà risulta finanziarsi autonomamente, senza fruire di apporti esterni che avrebbero potuto essere ricondotti a fonti illecite, ed è del tutto priva di collegamenti con qualsivoglia attività criminale;
c) erronea applicazione degli artt. 4, 6 e 12 D.L.vo 159/2011, 203 c.p. con riferimento al giudizio di pericolosità, presupposto della misura di prevenzione applicata, laddove proprio pochi mesi prima della proposta di applicazione della misura di prevenzione la stessa DDA di Bologna aveva espresso al Magistrato di sorveglianza di EG EM conforme parere in ordine al mancato rinnovo della misura di sicurezza della libertà vigilata, essendo tale ultima misura fondata sulla stessa valutazione prognostica sottesa all'applicazione della misura di prevenzione de qua;
d) mancanza di motivazione in relazione alle richieste subordinate avanzate nel ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale di EG EM (applicazione della misura per il periodo minimo di legge;
revoca della cauzione;
supplemento di indagini). Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Il Collegio sottolinea al riguardo che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma 11, L. 1423/1956, applicabile anche nei casi di 2 SM pericolosità qualificata di cui alla L. 575/1965 alla stregua del richiamo operato dall'art. 3 ter, comma 2, di tale legge, reiterato nell'art. 10, comma 3, D.L.vo 159/2011. Ne consegue che, nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano prive dei necessari passaggi logici da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. In tali casi, ben può ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dall'art. 4, comma 10, L. 1423/1956, di provvedere con decreto motivato (ex multis, SU, n. 33451 del 29.5.2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
3.1. Il Collegio osserva, alla stregua di quanto precede, che il provvedimento impugnato non risulta privo dei necessari passaggi giustificativi e dimostra che la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, valutandoli secondo criteri corretti e logici, sicché la motivazione è lungi dall'essere apparente, apodittica e basata su mere congetture. Infatti, il decreto soggetto a verifica valorizza non solo la condanna definitiva del ricorrente per il delitto di cui al 416 bis c.p., unitamente alla mancanza di prova del recesso dall'associazione e del venir meno di quest'ultima, ma procede ad una valutazione dell'attualità della pericolosità del proposto con preciso riferimento alla sistemazione che tale tema ha trovato nella più aggiornata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 1, n. 23641 dell'11.2.2014, Mondini, Rv. 260104; Sez. 5, n. 2922 del 6.11.2013, Belcastro, Rv. 257938), specie ove tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (vedi, a tal proposito, Corte Cost., n. 291 del 2.12.2013; Sez. 5, n. 34150 del 22.9.2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 1, n. 17932 del 10.3.2010, De Carlo). In particolare, il provvedimento impugnato procede a verifica della tenuta del giudizio di attuale pericolosità del proposto proprio alla stregua della sopra citata, più aggiornata giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'apprezzabile decorso del tempo dalle condotte devianti penalmente accertate, al periodo di detenzione sofferto e all'assenza di ulteriori, espresse manifestazioni di pericolosità, che vengono letti alla luce del livello di coinvolgimento 3 del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, alla tendenza del sodalizio a mantenere intatta la sua capacità operativa (anche in relazione alla persistenza dei legami e con la società criminale d'origine), e alla mancanza nel periodo considerato di comportamenti denotanti l'abbandono da parte sua delle logiche criminali in precedenza condivise (pp. 5-7), sicché l'argomentare del Giudice d'appello non risulta del tutto privo dei necessari passaggi giustificativi che hanno condotto alla conclusione, negativa per il ricorrente, circa la sua attuale e concreta pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato, dunque, non merita censura riguardo ai primi tre motivi di ricorso. -3.2. Anche quarto motivo di ricorso con il quale si lamenta mancanza di motivazione circa la durata della misura personale applicata, l'imposizione della cauzione e rigetto della richiesta volta all'assunzione di ulteriori informazioni dai Carabinieri di Brescello - è privo di pregio. In primo luogo, l'esistenza del complesso giustificativo formatosi nei due gradi di giudizio in punto di pericolosità del ricorrente, al quale è espressamente rapportata la tipologia e la durata della misura applicata, rende congruo e logico il giudizio di fatto formulato in sede di merito, sicché la prima doglianza appare preclusa in sede di legittimità (Sez. 1, n. 9270 del 1.3.2006, Salvato C.). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il provvedimento con il quale il giudice della prevenzione impone una cauzione non è impugnabile (ex multis, Sez. 1, n. 43757 del 3.11.2011, Lo Presti;
Sez. 2, n. 4834 del 16.1.2013, Lo Russo). Infine, parimenti inammissibile in questa sede di legittimità, perché generica e apodittica, la censura con la quale si lamenta che la Corte territoriale non abbia motivato rispetto alla richiesta dell'appellante di assumere ulteriori informazioni dai carabinieri di Brescello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2016. Il Relatore Presidente Stefano Mogini Domenico Carcano Helling дноріч DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C